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SETTIMA PROCEDURA DI SALVAGUARDIA - CIRCOLARI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELL'INPS - PERSONALE COMPARTO SCUOLA
Data: Sabato, 16 Gennaio 2016, ore 10:18:35
Argomento: PENSIONI




Pensione

Il Ministero del Lavoro – Direzione Generale per le politiche previdenziali ed assicurative – ha diramato la circolare n. 36 del 31 dicembre 2015, contenente le istruzioni operative per le direzioni territoriali del lavoro in relazione alla settima salvaguardia, prevista dall’art. 1, comma 265, della legge 28/12/2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), volta a favorire, oltre ai penalizzati dell’innalzamento dei requisiti di accesso operato dalla “Riforma Fornero”, i fruitori di congedo per assistenza a figli con disabilità grave. Sull’argomento, anche l’INPS, con la circolare n. 1 dell’8 gennaio 2016, ha dettato le prime indicazioni. ...



Nel rinviarvi, per la completezza d’informazione, ai testi ufficiali delle suddette disposizioni, a riguardo, si evidenzia che:

  • la domanda deve essere presentata alle Direzioni Territoriali del Lavoro entro il 1° marzo 2016;

  • i fruitori del comma 265, Lett. d), dell’art. 1, della legge di Stabilità 2016, sono i lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.LVO n. 151/2001, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della riforma Fornero, entro il sessantesimo mese successivo alla data in vigore della stessa e precisamente il 6/1/2017;

  • i requisiti per accedere alla pensione sono:
    • pensione di vecchiaia (posseduti entro il 31/12/2015)
      • 65 anni e mesi 3 con almeno 20 anni utili a pensione
    • pensione di anzianità (posseduti entro il 31/12/2015)
      • 40 anni utili a pensione a prescindere dall’anzianità anagrafica posseduta;
      • Quota 97 e 3 mesi (61 anni e 3 mesi di età con 36 anni utili a pensione oppure 62 anni e 3 mesi con 35 anni utili a pensione oppure con un misto tra età anagrafica e contributiva come ad es. 61 anni e 9 mesi di età e 35 anni e 6 mesi di anzianità utile a pensione).
    • pensione di vecchiaia (posseduti entro il 31/12/2016)
      • 65 anni e mesi 7 con almeno 20 anni utili a pensione
    • pensione di anzianità (posseduti entro il 31/12/2016)
      • 40 anni utili a pensione a prescindere dall’anzianità anagrafica posseduta;
      • Quota 97 e 7 mesi (61 anni e 7 mesi di età con 36 anni utili a pensione oppure 62 anni e 7 mesi con 35 anni utili a pensione oppure con un misto tra età anagrafica e contributiva come ad es. 61 anni e 9 mesi di età e 35 anni e 10 mesi di anzianità utile a pensione).

La circolare Min Lavoro n. 36 del 31 dicembre 2015 (con allegati)

La circolare Inps n. 1 dell'8 gennaio 2016 (con allegati)

 


 

PERSONALE COMPARTO SCUOLA E AFAM, ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 264 DELLA LEGGE N. 208/2015 – MESSAGGIO INPS

La legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208, entrata in vigore il 1° gennaio 2016 all’art. 1, comma 264 ha previsto quanto segue: “I lavoratori del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) i quali, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia che ha dato luogo alla rideterminazione degli oneri di cui al comma 263 del presente articolo e che, in applicazione del procedimento di cui all'articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha   disposto il riconoscimento dell'applicazione della salvaguardia anche ai titolari di congedo, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di  cui  al  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o di permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della  legge 5 febbraio 1992, n. 104, eccedenti il limite numerico previsto  dal  decreto-legge  31  agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  ottobre 2013, n. 124, e dalla legge 10 ottobre 2014, n. 147,  hanno  ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione  con  decorrenza dal 1° settembre 2015, possono accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico  di  cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  dell'articolo  59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.
A riguardo l’Inps, con il messaggio n. 105 del 13/1/2016 (allegato),ha precisato che:

  • le sedi potranno procedere alla liquidazione del trattamento pensionistico dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, nei confronti del personale del comparto scuola e AFAM, che ha ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione in salvaguardia a decorrere dal 12 novembre 2015, in applicazione dei c.d. “vasi comunicanti”;

  • per tali soggetti comunque, è fatta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal 1° settembre 2016, ovvero alle finestre di pensionamento successive secondo la disciplina di carattere generale di tale comparto;

  • la disciplina speciale introdotta dall’articolo suddetto è limitata ai destinatari sopra citati ed è riferita alla sola finestra di accesso del 1° settembre 2015;

  • per il personale interessato, la decorrenza del trattamento pensionistico, in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 non potrà essere antecedente al 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge n. 208/2015.






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