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STRETTA SUI FURBETTI DEL CARTELLINO - I PROVVEDIMENTI
Data: Giovedì, 21 Gennaio 2016, ore 22:04:42
Argomento: NORMATIVA E POLITICA



i furbetti del cartellino

Sospensione dal lavoro senza stipendio, entro 48 ore, del dipendente scoperto ad attestare il falso sulla propria presenza in ufficio;

Sospesi entro 48 ore anche i complici;

Rischierà il posto il dirigente che non sospende dal servizio l’assenteista o non avvia il procedimento disciplinare ...



Pagina a cura di FRANCESCO CERISANO (ITALIA OGGI)
Sospensione dal lavoro senza stipendio entro 48 ore per gli statali «furbetti del cartellino» scoperti ad attestare il falso sulla propria presenza in ufficio. Rischierà il posto non solo chi altera i sistemi di rilevamento delle presenze o invia falsi certificati medici, ma anche chi si avvale dell’aiuto di terzi per risultare in servizio. Quindi per esempio chi si fa timbrare il cartellino dal collega. In questo caso sia lo statale assenteista sia il «complice» risponderanno entrambi di falsa attestazione. E rischierà il posto anche il dirigente responsabile che dovrebbe sospendere dal servizio l’assenteista e non lo fa o non avvia il relativo procedimento disciplinare.

Parte dai licenziamenti l’attuazione della legge delega Madia sulla riforma della p.a. (legge delega n. 124/2015) che aveva chiesto al governo di accelerare e rendere certi i tempi dell’azione disciplinare. L’esecutivo lo ha fatto con un dlgs che modifica l’attuale normativa, ossia il T.u. del pubblico impiego (dlgs n. 165/2001) nel testo novellato dalla legge Brunetta (dlgs n. 150/2009), con disposizioni ad hoc per introdurre un giro di vite sulla falsa attestazione delle presenze, tema divenuto assai sensibile dopo lo scandalo al comune di Sanremo che ha portato all’arresto di 35 dipendenti e all’avvio di indagini su altri 195.

Presupposto per l’irrogazione della sanzione sarà esattamente quanto avvenuto nel comune ligure: l’accertamento della violazione in flagranza o attraverso strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi. Situazioni, spiega la relazione di accompagnamento al decreto, «che consentono una immediata e presumibilmente certa contestazione al dipendente».

In questo caso scatterà l’immediata sospensione dal lavoro senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato. La sospensione sarà irrogata dal dirigente responsabile della struttura di appartenenza del dipendente con provvedimento motivato e in tempi strettissimi: immediatamente o entro 48 ore dal momento in cui il dirigente è venuto a conoscenza della violazione. Ma il mancato rispetto di questa tempistica sprint non comporterà la decadenza dell’azione disciplinare né l’inefficacia dell’azione cautelare. Una volta ricevuti gli atti, l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari dovrà portare a termine l’iter entro 30 giorni. Quindi vengono più che dimezzati gli attuali tempi che prevedono la chiusura del procedimento in 60/120 giorni. E la sospensione cautelare consentirà di anticipare gli effetti del licenziamento.

Entro 15 giorni dall’avvio del procedimento disciplinare, la notizia della violazione dovrà pervenire sul tavolo del pubblico ministero penale e della competente procura regionale della Corte dei conti. I magistrati contabili, se ci sono gli estremi per il danno all’immagine, dovranno emettere l’invito a dedurre entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento per assenteismo. L’ammontare del danno risarcibile sarà rimesso alla valutazione equitativa del giudice che dovrà tener conto anche della rilevanza che il caso di assenteismo ha avuto sui media. In ogni caso la condanna non potrà essere inferiore a sei mensilità di stipendio del dipendente colpevole.

Come detto, la stretta sull’assenteismo coinvolgerà anche i dirigenti (e i responsabili di servizio negli enti privi di qualifica dirigenziale). L’omessa comunicazione della violazione all’ufficio procedimenti disciplinari, l’omessa attivazione del procedimento e l’omessa sospensione cautelare costituiranno fattispecie disciplinari punibili anch’esse con il licenziamento, integrando gli estremi del reato di omissione d’atti d’ufficio (art. 328 cp).

Il governo rivendica il carattere innovativo del decreto che «permetterà di superare la complessità della situazione attuale in cui, nonostante le sanzioni disciplinari e la responsabilità dei dipendenti pubblici, previste dagli articoli 67-73 del dlgs 150/2009, continuano a verificarsi casi di false attestazioni di presenze da parte dei pubblici dipendenti».

Ma i sindacati non ci stanno e parlano di provvedimento demagogico. «Renzi si è inventato un percorso ripetitivo che, di fatto, avrà l’unico merito di portare la sua firma. E questo per ingraziarsi l’opinione pubblica italiana», ha dichiarato il segretario generale della Confsal, Marco Paolo Nigi.

«Voglio ribadire che siamo a favore del licenziamento degli assenteisti. Del resto, chi non va a lavorare dimostra che non ne ha bisogno. Allo stesso modo, però, vogliamo che sia riconosciuto il merito a chi il merito ce l’ha, così come vogliamo che i procedimenti per il licenziamento, seppur veloci, non si traducano in processi sommari e arbitrari».










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