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ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE (ASDI) PER I LAVORATORI NON OCCUPATI GIĄ BENEFICIARI DELLA NASPI - CIRCOLARE INPS
Data: Sabato, 12 Marzo 2016, ore 09:36:26
Argomento: PREVIDENZA




inps


L’art. 16, del D.lvo n. 22 del 4/3/2015, ha istituito a decorrere dall’1/5/2015, e in via sperimentale per il solo 2015, l’assegno di disoccupazione (ASDI) ...



Questo ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito per i lavoratori già beneficiari della NASPI (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata, fino al 31/12/2015, siano privi di occupazione e si trovino in condizione economica di bisogno.

Successivamente, con l’art. 43, del D.lvo n. 148 del 14/9/2015 è stata prevista la prosecuzione della sperimentazione dell’ASDI anche nei confronti di coloro che abbiano interamente usufruito della NASPI oltre il termine del 31/12/2015.

Infine, con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il MEF, pubblicato nella G.U. n. 13 del 18/1/2016, emanato in attuazione dell’art. 16, del D.lvo n. 22 del 4/3/2015, sono stati definiti i beneficiari ed i requisiti, la durata e la misura del beneficio, la compatibilità con lo svolgimento dell’attività lavorativa e la decadenza, il progetto personalizzato, gli obblighi e le sanzioni, le modalità di richiesta ed erogazione, il monitoraggio e la valutazione.

A riguardo l’INPS, con la circolare n. 47 del 3/3/2016, ha fornito puntuali istruzioni.

Nel rinviare per correttezza d’informazione al testo ufficiale della suddetta circolare, si riportano, di seguito, gli aspetti salienti della stessa.

Destinatari
Sono coloro che:

  • già beneficiari della NASPI, abbiano fruito di questa per intera sua durata;
  • siano privi di occupazione e si trovino in condizione economica di bisogno;
  • appartengano ad un nucleo familiare nel quale è presente un minorenne e/o abbiano compiuto i 55 anni e non abbiano maturato i requisiti per la pensione anticipata di vecchiaia.

Requisiti
Sono:

  • lo stato di disoccupazione;
  • il possesso di una attestazione ISEE, in corso di validità, con un valore pari o inferiore a 5.000 euro;
  • la fruizione dell’ASDI per non più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASPI e comunque per non più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;
  • la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del D.lvo n. 150/2015.

Decorrenza e durata

  • L’ASDI decorre dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASPI.
  • È erogato mensilmente per la durata massima di 6 mesi.

Misura

  • È pari al 75 per cento dell’ultima indennità NASPI percepita, inclusiva degli assegni al nucleo familiare.

Modalità di presentazione della domanda
Sono:

  • via web (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS);
  • tramite patronato;
  • tramite Contact Center Integrato INPS-INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803164 oppure il numero 06164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico).

Compatibilità con i trattamenti assistenziali e pensionistici
La percezione dell’ASDI è compatibile con:

  • l’assegno o indennità a cieco civile;
  • l’assegno o indennità a sordomuti;
  • l’indennità legge n. 448/2001 e legge n. 350/2003;
  • l’assegno o indennità a invalidi civili;
  • la pensione ai superstiti
  • la pensione di guerra;
  • la pensione facoltativa;
  • le rendite vitalizie da infortunio;
  • la pensione a carico di Stati esteri con i quali non esistono convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale;
  • la pensione a carico dell’assicurazione di un altro Stato membro dell’Unione Europea;
  • la pensione privilegiata tabellare, quale ad esempio quella conferita per infermità contratta durante il servizio militare obbligatorio, avente titolo risarcitorio in assenza di un rapporto di impiego o di servizio continuativo.

Incompatibilità con i trattamenti assistenziali e pensionistici
L’ASDI decade qualora il beneficiario divenga titolare di

  • assegno sociale;
  • pensione di vecchiaia;
  • pensione di anzianità/anticipata;
  • pensione di inabilità.

Regime fiscale

  • La prestazione ASDI, è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Ricorsi amministrativi e giudiziari

  • Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di ASDI è il Comitato Provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento.
  • Il ricorso amministrativo va presentato entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo, esclusivamente online (tramite codice PIN rilasciato dall’INPS), a pena di irricevibilità dello stesso, utilizzando per il cittadino la procedura disponibile tra i “Servizi Online” del sito www.inps.it, seguendo il percorso servizi online – per tipologia di utente – cittadino – ricorsi online; i patronati e gli intermediari dell’INPS potranno presentare ricorso amministrativo con le medesime modalità, utilizzando i servizi telematici offerti agli stessi.
  • Per i soli provvedimenti adottati a seguito di sanzioni comminate dai centri per l’impiego, gli eventuali ricorsi amministrativi dovranno essere presentati all’ANPAL.
  • L’eventuale presentazione del ricorso giudiziario deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di un anno a decorrere dal trecentesimo giorno dalla data di presentazione della domanda.








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