Torna in Home Page


Stampa il documento

Condividi su Facebook
Condividi su Facebook



CALCOLO PROPORZIONALE DEI GIORNI UTILI PER IL SUPERAMENTO DELL'ANNO DI PROVA PER I DOCENTI NEOASSUNTI NELLA FASE C
Data: Domenica, 17 Aprile 2016, ore 11:28:45
Argomento: FORMAZIONE


periodo di formazione e di prova

L'art. 3, comma 1, del D.M. n. 850 del 27 ottobre 2015 disciplina i servizi utili ai fini del periodo di formazione e di prova: "Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche". ...



I docenti neassunti in fase C alla fine di novembre 2015 rischiano di non superare l'anno di prova per l'impossibilità di svolgere i previsti giorni di servizio e/o di attività didattiche, soprattutto nelle scuole ove si svolgono le elezioni per il referendum.

Con la nota n. 36167 del 5 novembre 2015, il MIUR si era espresso in favore di quei docenti neoimmessi che avevano stipulato contratti part-time o che avevano differito la presa di servizio perché impegnati in supplenze ad orario parziale che rischiavano di non poter cumulare i 120 giorni di attività didattica: "fermo  restando  l’obbligo  delle  50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono  proporzionalmente  ridotti  per  i  docenti  neoassunti  in  servizio  con  prestazione  o  orario inferiore  su  cattedra  o  posto”.

L'USR Liguria, con la nota n. 3310 del 4 aprile 2016,  estende le disposizioni della nota MIUR del 5 novembre 2015 anche ai docenti assunti in fase C per i quali, essendo stati assunti in ruolo con decorrenze successive al 1 settembre 2015,  il  computo  dei  centoventi  giorni  va proporzionato dalla data di effettiva assunzione in  servizio sino al termine delle attività didattiche.

Anche l'USR Abbruzzo, con la nota n. 2210 del 14 aprile 2016 è dell'opinione che i 180 giorni di servizio ed i 120 di attività didattica vengano proporzionalmente ridotti per i neoassunti della fase C, anche sula base dei recenti chiarimenti pervenuti dall’Ufficio VI della D.G. per il personale scolastico, in risposta ad alcuni quesiti posti dal direttore dell'USR Friuli, tra cui la valutazione del periodo di prova e di formazione che deve essere curata dall’istituzione scolastica in cui il docente presta effettivo servizio.

Nota USR PUGLIA del 23 aprile 2016

Nota USR VENETO del 21 aprile 2016


Restiamo in attesa di un provvedimento ufficiale da parte del MIUR sulla questione.







Questo Articolo proviene da SNALS - Brindisi
https://www.snalsbrindisi.it

L'URL per questa storia è:
https://www.snalsbrindisi.it/modules.php?name=News&file=article&sid=2858

Amministratore - Webmaster
CARMELO NESTA
webmaster@snalsbrindisi.it