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ANTICIPO PENSIONISTICO - ''APE SOCIAL'' - PUBBLICATO IL DPCM IN GU - CIRCOLARE INPS
Data: Mercoledì, 21 Giugno 2017, ore 08:35:43
Argomento: PENSIONI




Anticipo PEnsionistico

Con il DPCM n. 88 del 23/5/2017 pubblicato nella G.U. n. 138 del 16/6/2017 è stata data attuazione alle disposizioni relative all’indennità di cui all’art. 1, cc. da 179 a 186, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (denominata APE social), nel rispetto dei limiti di spesa annuali previsti al comma 186 della medesima legge.
Si riportano, di seguito, gli aspetti salienti di tale provvedimento....




Condizioni per l’accesso all’APE social
Può conseguire l’APE social il soggetto iscritto all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha cessato l’attività lavorativa, non è titolare di un trattamento pensionistico diretto, ha compiuto almeno 63 anni di età e si trova in una delle seguenti condizioni:
a)  è in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha concluso da almeno tre mesi di godere dell’intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante;
b)  è in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni e al momento della richiesta assiste da almeno sei mesi il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile conseguire una sola APE social;
c)  è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74 per cento;
d)  è un lavoratore dipendente in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni, che alla data della domanda di accesso all’APE sociale svolge da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività elencate nell’allegato A del decreto.
In tale allegato sono previsti nella lettera h) gli insegnanti della scuola dell’infanzia e gli educatori degli asili nido.
Le professioni in essa comprese organizzano, progettano e realizzano attività didattiche finalizzate, attraverso il gioco individuale o di gruppo, a promuovere lo sviluppo fisico, psichico, cognitivo e sociale nei bambini in età prescolare. Programmano tali attività, valutano l’apprendimento degli allievi, partecipano alle decisioni sull’organizzazione scolastica, sulla didattica e sull’offerta formativa; coinvolgono i genitori nel processo di apprendimento dei figli, sostengono i bambini disabili lungo il percorso scolastico.
L’ambito della scuola dell’infanzia comprende: a. servizi educativi per l’infanzia (articolati in nido e micronido; servizi integrativi; sezioni primavera) b. scuole dell’infanzia statali e paritarie.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di cui alle lettere da a) a d), si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, presso le gestioni sopra elencate. I versamenti contributivi per periodi coincidenti si considerano una sola volta ai fini del diritto all’indennità.

Misura dell’APE social
L’APE social è erogata mensilmente per dodici mensilità l'anno, è pari all'importo corrispondente a quello della rata mensile della pensione di vecchiaia calcolata al momento della domanda e non può in ogni caso superare l'importo mensile di 1.500 euro lordi, non soggetto alla rivalutazione. Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni ai fini del calcolo dell’APE social il computo della rata mensile di pensione è effettuato pro-quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE social
Ai fini della domanda di accesso all’APE social l’interessato presenta domanda per il riconoscimento delle condizioni alla sede INPS di residenza, che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell’ora di ricezione.
I soggetti che si trovano o verranno a trovarsi entro il 31 dicembre 2017 nelle condizioni di accesso all’APE social, presenteranno domanda entro il 15 luglio 2017. I soggetti che verranno a trovarsi nelle necessarie condizioni nel corso dell’anno 2018, presenteranno domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018.
Le domande per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale presentate oltre il 15 luglio 2017 ed il 31 marzo 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno sono prese in considerazione esclusivamente se all’esito del monitoraggio effettuato, residuano le necessarie risorse finanziarie.
Le condizioni per l’accesso all’APE social devono essersi realizzate già al momento della presentazione della domanda, ad eccezione del requisito anagrafico, dell’anzianità contributiva, del periodo almeno trimestrale di conclusione della prestazione per la disoccupazione e del periodo di svolgimento dell’attività lavorativa in via continuativa che devono, comunque, maturare entro la fine dell’anno in corso al momento di presentazione della domanda.

Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE social
Unitamente alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE social, l’interessato produce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza al momento della domanda o il realizzarsi entro la fine dell’anno delle condizioni di accesso, nonché i seguenti documenti a riprova della sussistenza, già al momento della domanda di riconoscimento, delle relative condizioni:
a)  lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta causa o verbale di accordo di risoluzione consensuale stipulato ai sensi dell’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
b)  certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3, della L. 104/1992 del coniuge, della persona in unione civile o del parente di primo grado, convivente cui presta assistenza;
c)  verbale di invalidità civile attestante un’invalidità a suo carico di grado almeno pari al 74%.
Con specifico riguardo alle condizioni circa il possesso dell’anzianità contributiva di almeno 36 anni, l’interessato produce, oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza delle predette condizioni, al contratto di lavoro o ad una busta paga, una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un apposito modulo predisposto dall’INPS o, nelle more della sua predisposizione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i periodi di lavoro prestato alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte, come specificate nell’allegato A del DPCM, ed il livello di inquadramento attribuito.
L’istruttoria della domanda per l’accertamento delle condizioni per l’accesso all’APE social è svolta dalla sede territoriale dell’INPS, che la effettua con i dati disponibili nei suoi archivi e attraverso lo scambio di dati, secondo le modalità individuate da un apposito Protocollo predisposto congiuntamente da Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INPS, INAIL, ANPAL ed Ispettorato nazionale del lavoro, nel quale sono, tra l’altro, indicate le modalità attraverso le quali riscontrare le informazioni contenute nella dichiarazione del richiedente e del datore di lavoro ed i casi in cui la sede INPS può avvalersi, al fine, dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Nelle more dell’adozione del Protocollo l’INPS procede, comunque, ad istruire le domande presentate.

Comunicazioni dell’INPS
In esito all’esame della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE social, l’INPS comunica all’interessato entro il 15 ottobre dell’anno 2017 ed entro il 30 giugno dell’anno 2018:
a)  il riconoscimento delle condizioni, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio effettuato;
b)  il riconoscimento delle condizioni, con differimento della decorrenza dell’APE social in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria. In tal caso la prima data utile per l’accesso all’APE social viene comunicata in data successiva in esito al monitoraggio effettuato;
c)  il rigetto della domanda qualora non sussistano le necessarie condizioni.
L’INPS comunica all’interessato l’esito delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE social prese in considerazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Domanda di accesso all’APE social
La domanda di APE social è presentata alla sede INPS di residenza dell’interessato.
L’APE social è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di accesso, alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni previste e all’esito del positivo riconoscimento, e fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’art. 24, c. 6, del DL 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214.
In fase di prima applicazione del Decreto e per le sole domande presentate entro il 30 novembre 2017, l’APE social è corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque, con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017.
Le domande di APE social sono accolte entro il limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

Incompatibilità e decadenza
L’APE social è compatibile con lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa che danno titolo ad un reddito annuo non superiore a 8.000 euro e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo che dà titolo ad un reddito annuo non superiore a 4.800 euro, considerati tali importi al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore. In caso di superamento di tali limiti annui, l’APE social percepita nel corso dello stesso anno diviene indebita e l’INPS procede al recupero del relativo importo.
Il titolare dell’APE social decade dal diritto all’indennità alla data di decorrenza del trattamento di pensione anticipato.

Monitoraggio e criteri di ordinamento delle domande e gestione della clausola di salvaguardia
Il monitoraggio delle domande positivamente certificate, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, è effettuato dall'INPS, sulla base della data di raggiungimento del requisito anagrafico per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia e, a parità di requisito, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE social.
Qualora l'onere finanziario accertato sia superiore allo stanziamento previsto e valutato anche in via prospettica, l’INPS provvede all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio e al conseguente posticipo della decorrenza dell’indennità loro dovuta sulla base del criterio di ordinamento sopra indicato.
Qualora dall’attività di monitoraggio prevista per l’anno 2017 e per l’anno 2018 residuino le necessarie risorse finanziarie, l’INPS provvede ad individuare nell’ambito delle domande prodotte, positivamente certificate e sulla base del criterio di ordinamento sopra indicato, i soggetti per i quali è possibile concedere l’APE social nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.

CIRCOLARE INPS N. 89/2017







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