Torna in Home Page


Stampa il documento

Condividi su Facebook
Condividi su Facebook



IL DIRITTO DELLA PARTE SINDACALE DI CONOSCERE I DATI NOMINATIVI RELATIVI AI COMPENSI ACCESSORI INDIVIDUALI - LA RECENTE SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
Data: Venerdì, 21 Settembre 2018, ore 14:15:00
Argomento: AZIONI DEL SINDACATO





Con l'avvio delle relazioni sindacali, a livello di istituzione scolastica, finalizzate alla stipula del contratto integrativo di istituto, si pone l'annosa questione della richiesta da parte delle OO.SS. di conoscere i nominativi del personale docente e ATA destinatari di compensi accessori individuali e della  riluttanza di qualche dirigente scolastico di fornirli...




Una recente sentenza del Consiglio di Stato, la n. 4417 del giorno 5 aprile 2018 e pubblicata il 20 luglio 2018, ha ribaltato la pronuncia del T.A.R. Veneto, Sez. I, 25 ottobre 2017 n. 950, che aveva negato la richiesta di accesso agli atti inoltrata, ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241, dal segretario provinciale dell’organizzazione sindacale CISL Scuola al dirigente scolastico di un istituto della provincia di Venezia ed avente ad oggetto il rilascio:

  • dei nominativi dei docenti e del personale ATA che nell’anno scolastico 2015/2016 avevano ricevuto compensi attinti dal Fondo d’istituto;
  • degli incarichi retribuiti col FIS conferiti a ciascun docente e  ATA;
  • delle somme erogate a ciascun docente e ATA per lo svolgimento degli incarichi.

Con tale sentenza i giudici del Consiglio di Stato hanno ordinato all’Amministrazione scolastica di concedere l’accesso agli atti in favore dell’organizzazione sindacale richiedente, smentendo quanto deciso dal Giudice di prime cure.

È pur vero che ogni sentenza fa stato tra le parti e che, quindi, non si può estenderne la validità ad altre situazioni, anche se la sentenza è del Consiglio di Stato.  La funzione nomofilattica, infatti, è attribuita alle sole sentenze pronunciate dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria.
Ma, intanto, questa rappresenta un illustre precedente!

Il fatto che la vicenda si sia svolta in vigenza del vecchio contratto 2006/2009, non cambia l'essenza del caso. Le regole dell’informazione successiva previste nelle clausole di cui all’articolo 6, comma 2, lett. n) ed o) del CCNL 2006/2009 non sono state modificate, nella sostanza, dal più recente CCNL 20 aprile 2018 del Comparto Istruzione e Ricerca, anche se non ci sono più le dizioni di informazione preventiva e successiva.
L'art. 5 del nuovo contratto 2016/2018, dedicato all'informazione, ne evidenzia l'importanza definendola "il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti".

E ancora ne descrive i contenuti e i princìpi:
"l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa"

"L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte" (informazione preventiva)

I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa (Informazione successiva)

Tornando alla sentenza del Consiglio di Stato, il punto focale di tutta la linea argomentativa è centrato sulla tesi che:

  • "le organizzazioni sindacali siano parte del complesso procedimento di formazione del Fondo di istituto nonché di accesso allo stesso da parte dei lavoratori e di ripartizione delle risorse finanziarie, di talché, già solo per questo motivo, sia in corrispondenza con le disposizioni che regolano detto procedimento [nell'art. 6, comma 2, lett. n) e o)] sia con le regole generali contenute nella l. 241/1990 (anche con riferimento all'art. 10 della legge, che dispone in materia di diritti dei partecipanti al procedimento), la CISL Scuola ha diritto a conoscere, acquisendone la copia, tutti i documenti (e le informazioni in esso contenute) delle procedure di formazione, accesso, ripartizione e distribuzione delle somme contenute nel fondo, senza necessità di alcuna riduzione della massa documentale o di informazioni contenute in ciascun documento, trattandosi di un accesso partecipativo e non solo conoscitivo, "la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (art. 24, comma 7, primo periodo, l. 241/1990), vale a dire gli interessi dei quali il sindacato è portatore sia quale ente esponenziale dei lavoratori iscritti sia quale soggetto coinvolto nel procedimento di formazione e di distribuzione delle risorse del Fondo di istituto;

  • oltre a ciò per consentire una concreta ed effettiva "verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse" (comma 2, lett. o) non può immaginarsi che sia consentito di ostacolare l'organizzazione sindacale che ha partecipato al procedimento (anche di stesura delle clausola di contrattazione integrativa) nell'acquisizione di ogni informazione utile e, quindi, anche riferita alla posizione del singolo dipendente che ha ricevuto incarichi per i quali sia stato previsto un compenso a carico del Fondo di istituto, diversamente opinando si svilirebbe il ruolo di controllore della gestione del Fondo attribuito dal CCNL all'organizzazione sindacale, secondo i criteri condivisi con l'istituto scolastico nell'ambito del procedimento di formazione del Fondo di istituto;

  • né può trovare ostacolo alla completa discovery documentale in favore dell'organizzazione sindacale la presenza dei nomi dei lavoratori coinvolti."

Ogni opposizione a questi princìpi sarebbe fuorviante! Il presupposto su cui si basa la contrattazione integrativa è che il contratto sia rispettoso della legge, delle clausole dei Contratti nazionali ed in generale dell’interesse collettivo sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche e, non ultimo, della trasparenza, nella salvaguardia dei lavoratori da scelte arbitrarie della parte datoriale.

Ancora più stringente, in tema di trasparenza, è oggi la recente approvazione del FOIA (Freedom of Information Act), introdotto con decreto legislativo n. 97 del 2016, che ha modificato in maniera rilevante il D. lgs. n. 33 del 2013 in materia di accesso civico e obblighi di pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni.
In tema di corruzione, infine, l'allegato 1 delle Linee guida dell'ANAC del 13 aprile 2016, sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni anti corruzione, prevedono, tra processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche, l'attribuzione di incarichi aggiuntivi ai docenti e al personale ATA, con la misura di prevenzione di pubblicazione tempestiva degli incarichi conferiti e dei destinatari, con indicazione della durata e del compenso spettante (art. 18 del D. lgs. n. 33 del 2013).

E con il bonus sulla valorizzazione del merito dei docenti?

Analogamente, a mio parere, si deve procedere con i compensi concernenti il bonus per la valorizzazione del merito del personale docente di cui all’art. 1, comma 127 e sgg. della legge 107/15 dei quali, alla luce del nuovo CCNL 2016/2018, (art. 22, punto 4, lettera c/4), si contrattano i criteri di determinazione.

Il MIUR ha dato indicazioni ai dirigenti scolastici sulle modalità di informazione e pubblicazione sui compensi relativi al bonus con le FAQ sulla valorizzazione e sul comitato di valutazione.

FAQ n. 20 - Come dare trasparenza alle scelte e come pubblicare i dati sull'assegnazione del bonus?

"Per dare evidenza alle scelte e per promuovere un processo di condivisione risulta determinante, innanzi tutto, pubblicare i criteri stabiliti dal Comitato. Mentre in merito alla pubblicazione dei premi per i singoli docenti, mancando un'indicazione di riferimento specifica per la scuola, è opportuno fare riferimento al D.Lgs. 33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 97/2016 (in vigore dal 23 giugno 2016) all'art. 20, comma 1 e comma 2, in cui si evidenzia che: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti". "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti". Inoltre. risulta quanto mai opportuno che il Dirigente scolastico comunichi le motivazioni delle sue scelte al Comitato di valutazione e a tutta la comunità professionale, in forma generale e non legate ai singoli docenti, proprio per una continua regolazione e qualificazione del processo".

L'art. 20, comma 1 e comma 2, del D.Lgs 33/2013 (così come novellato dal FOIA), che il MIUR cita nella FAQ 20, si riferisce a quelle Pubbliche Amministrazioni in cui esiste l'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 (Decreto Brunetta).

Brunetta stesso nel suo decreto, all'art. 74, esclude il personale docente della scuola dall'applicazione delle disposizioni dei titoli II (MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE) e  III (MERITO E PREMI) del D.Lgs. 150.

Pertanto il bonus altro non è che un banalissimo compenso accessorio  e, come tale, l'informazione con i nominativi dei docenti beneficiari del bonus, con il relativo importo, deve essere fornita alle OO.SS.

(Carmelo NESTA)







Questo Articolo proviene da SNALS - Brindisi
https://www.snalsbrindisi.it

L'URL per questa storia è:
https://www.snalsbrindisi.it/modules.php?name=News&file=article&sid=3862

Amministratore - Webmaster
CARMELO NESTA
webmaster@snalsbrindisi.it