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DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2019 - PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI
Data: Mercoledì, 12 Dicembre 2018, ore 08:02:04
Argomento: SCUOLA E UNIVERSITÀ



diritto allo studio

Il personale docente ed A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali della provincia di Brindisi, riportato negli elenchi di seguito allegati, è ammesso a fruire, per l’anno solare 2019, dei permessi retribuiti previsti dall’art. 3 del D.P.R. 23.08.1988 n° 395, nella misura massima di n. 150 ore/anno, nei limiti e secondo le modalità fissate con il Contratto Decentrato Regionale ...



IL DECRETO ATP BRINDISI

ALLEGATO INFANZIA

ALLEGATO PRIMARIA

ALLEGATO SECONDARIA 1° GRADO

ALLEGATO SECONDARIA 2° GRADO

ALLEGATO ATA



TUTTA LA NORMATIVA RELATIVA AL DIRITTO ALLO STUDIO

 

CCNL Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009

omissis

ART. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA


omissis

comma 4. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge con cadenza quadriennale sulle seguenti materie:
criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

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ART. 64 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE

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comma 10. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.

omissis

ART. 146 - NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI
1) In applicazione dell’art.69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l’eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola:
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g)la seguente normativa:
1) Art. 3 del DPR n.395/88 (in tema di diritto allo studio)

omissis



CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE QUADRIENNALE CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO




Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395

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Art. 3.   Diritto allo studio

1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.

2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studi legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:

a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore;

b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;

c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2 può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall'amministrazione.

4. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

6. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.

7. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti.






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