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GPS: GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE - VADEMECUM A CURA DELLA SEGRETERIA GENERALE - LA GUIDA DEL MIUR
Data: Giovedì, 23 Luglio 2020, ore 14:05:00
Argomento: GRADUATORIE





Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

VADEMECUM ...



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1^ parte

2^ parte

3^ parte

 

VADEMECUM

1. COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E AGGIORNAMENTO GRADUATORIE D’ISTITUTO

 

Con l’Ordinanza n. 60 del 10/07/20 è stata regolamentata l’istituzione delle:

  1. GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (GPS) PER

    1. supplenze annuali (31 agosto) per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembree che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico; (sono utilizzate le GAE e in caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS e sono conferite dall’ATP)

    2. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; (sono utilizzate le GAE e in caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS e sono conferite dall’ATP);

  2. L’AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO PER IL BIENNIO 2020/2021 E 2021/2022 PER
    • supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti: Supplenze brevi (maternità, malattia, etc.). (si procede allo scorrimento delle graduatorie d’Istituto e sono conferite dal dirigente scolastico)

2. GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE

Le GPS sono tutte strutturate in 2 fasce, relativamente alla scuola primaria e infanzia, scuola secondaria tabella A e B, sostegno, personale educativo, licei musicali. Ogni aspirante può scegliere una sola provincia, a pena di esclusione.

REQUISITI DI ACCESSO

a) Per le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell’infanzia e primaria

prima fascia: soggetti in possesso dell’abilitazione (diploma magistrale, Laurea in SFP, etc.)

seconda fascia: studenti che, nell’anno accademico 2019/2020 si iscrivono al terzo, quarto e quinto anno del corso di laurea in SFP che abbiano assolto rispettivamente 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza.

b) Per le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado

prima fascia: soggetti abilitati,

seconda fascia (classi concorso Tabella A-docenti): soggetti in possesso del titolo di accesso prescritto per la classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:

  • 24 CFU;
  • possesso abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
  • precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

seconda fascia (classi di concorso Tabella B-ITP): soggetti in possesso del titolo di accesso prescritto per la classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:

  • 24 CFU;-possesso abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
  • precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

c) Per le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado

prima fascia: possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado

seconda fascia: soggetti privi della specializzazione che entro l’a.s.2019/2020 hanno maturato tre anni di servizio su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:

  • di abilitazione o il titolo di accesso alla GPS di seconda fascia su quel grado di istruzione.


d) Le GPS relative ai posti di personale educativo nelle istituzioni educative

prima fascia: soggetti in possesso dell’abilitazione specifica

seconda fascia:

  • soggetti precedentemente inseriti in terza fascia per il personale educativo;
  • abilitati scuola primaria;
  • coloro che sono in possesso del diploma di laurea in pedagogia, diploma di laurea in scienze dell’educazione, laurea specialistica in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LS 65 o della laurea specialistica in scienze pedagogiche LS 87o della laurea magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LM 57, o della laurea magistrale in scienze pedagogiche LM 85 e di uno dei seguenti requisiti:
    • possesso dei 24 CFU/CFA;
    • abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del DLgs59/17;
    • precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo nelle istituzioni educative
  • coloro che sono in possesso della laurea in scienze dell’educazione L-19 e di uno dei seguenti requisiti:
    • possesso dei 24 CFU/CFA;
    • abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del DLgs59/17;
    • precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo nelle istituzioni educative.

Ai fini del conferimento delle supplenze presso i percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni gli aspiranti dichiarano gli specifici titoli posseduti.

e) GPS Licei Musicali (Disposizioni specifiche per le classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64)

Nella prima fascia delle classi di concorso di indirizzo del liceo musicale (A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione) saranno inseriti coloro che siano in possesso:

  • dei titoli di accesso definiti dall’Allegato E (tabella Liceo Musicale e coreutico) al DM 259/17,
  • dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56,
  • del servizio specifico.

Nella seconda fasciasaranno inseriti:

  • i docenti privi di abilitazione in A-29, A-30, A-56 già presenti nelle graduatorie di istituto di terza fascia per la specifica classe di concorso e che siano in possesso dei titoli previsti dall’Allegato E (tabella Liceo Musicale e coreutico) al DM 259/17,
  • i docenti privi di abilitazione in A-29, A-30, A-56, in possesso dei titoli previsti dall’Allegato E (tabella Liceo Musicale e coreutico) al DM 259/17 e dei 24 CFU/CFA.

Titoli artistici classi di concorso a-55, a-56, a-57, a-58, a-59

Per le classi di concorso A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, A-57 Tecnica della danza classica, A-58 Tecnica della danza contemporanea, A-59 Tecniche di accompagnamento alla danza, A-63 Tecnologie musicali,

  • sono state parzialmente ripristinate alcune categorie di titoli artistici,
  • viene ripristinato il tetto massimo previsto in precedenza (66 punti),
  • i punteggi per ciascun titolo saranno attribuiti in maniera automatica dal sistema informativo.

Tali punteggi non sono computati ai fini dell’attribuzione delle supplenze sul sostegno.


3. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE CLASSI DI CONCORSO AD ESAURIMENTO OVVERO NON PIÙ PRESENTI NEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI

a) A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
b) A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;
c) A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;
d) A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena;
e) B-01 Attività pratiche speciali;
f) B-29 Gabinetto fisioterapico;
g) B-30 Addetto all’ufficio tecnico;
h) B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
i) B-32 Esercitazioni di pratica professionale;
j) B-33 Assistente di Laboratorio

Possono fare domanda di inserimento alle GPS di prima e seconda fascia esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle graduatorie di istituto delle indicate classi di concorso per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

Gli aspiranti in possesso di abilitazione per le classi di concorso A-66, A-76, A-86 possono fare domanda di inserimento, purché in possesso del relativo titolo di accesso, nella prima fascia delle GPS delle classi di concorso A-41, con riconoscimento del servizio prestato quale servizio specifico, e nella seconda fascia delle GPS per le classi di concorso per le quali possiedono il titolo di accesso.

Gli aspiranti in possesso del titolo di abilitazione ovvero già inseriti nelle Graduatorie di istituto di terza fascia per le classi di concorso B-01, B-31 e B-32

  • a) qualora in possesso dei titoli di specializzazione conseguiti a norma dell’articolo 67, comma 5, del Testo Unico, possono fare domanda di inserimento nella seconda fascia delle GPS sostegno;
  • b) qualora in possesso del titolo di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, possono fare domanda di inserimento nelle GPS di prima fascia per il sostegno, relativamente alla scuola secondaria di primo grado per quanto concerne la classe di concorso B-01, alla scuola secondaria di secondo grado per quanto concerne le classi di concorso B-31 e B-32.

4. SOGGETTI INSERITI NELLE GAE

Possono presentare domanda di inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia cui abbiano titolo in una provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE o dalla provincia scelta per l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
I soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione nelle corrispettive GPS.
L’inclusione diviene effettiva all’esito negativo del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato che comporta la decadenza dalla GAE e dalla prima fascia.
Rimangono ferme le tutele previste nel Decreto Legge 126/19, con la trasformazione dei contratti al 30 giugno in caso di sentenze notificate dopo 20 giorni dall’inizio delle lezioni.

5 GRADUATORIE DI ISTITUTO

All’atto della costituzione delle GPS decadono le precedenti graduatorie di istituto di seconda e terza fascia.

Il dirigente scolastico conferisce le supplenze utilizzando le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite:

  • la prima fascia è quella vigente ove sono inclusi gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di Istituto;
  • la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia (docenti abilitati) che presentano il modello di scelta 20 scuole per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS;
  • la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia (docenti non abilitati) che presentano il modello di scelta delle 20 scuole per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS.

Gli aspiranti che oltre al titolo di accesso hanno come requisito l’ essere inclusi nelle precedenti graduatorie di 3 fascia, possono presentare domanda solo per le classi di concorso di precedente inserimento in dette graduatorie di terza fascia.

I punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le procedure per l’inclusione nelle GPS.

I soggetti inseriti in GAE, che abbiano fatto domanda di inserimento nelle GPS e abbiano presentato conseguente domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto, sono collocati nella seconda e nella terza fascia delle predette graduatorie e godono di un titolo di priorità nell’attribuzione delle supplenze dalle graduatorie di istituto di seconda fascia per le classi di concorso o posti ove risultano altresì inseriti in GAE.

In occasione della costituzione degli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, l’aspirante che non sia già inserito nelle graduatorie di istituto è collocato in un elenco aggiuntivo delle relative graduatorie di istituto di seconda fascia; gli aspiranti che risultano già inseriti nelle GPS e che, in ragione del conseguimento del titolo di specializzazione, passano dalla terza fascia alla fascia aggiuntiva della seconda fascia delle graduatorie di istituto, mantengono le istituzioni scolastiche precedentemente scelte.

6. LE NOMINE PROVINCIALI PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ANNUALI E SINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE.

Le operazioni sono disposte annualmente assicurando preventivamente la pubblicizzazione nell’albo e nel sito web di ciascun ambito territoriale provinciale:
a) del quadro complessivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono;
b) del calendario delle convocazioni. Le disponibilità sono costantemente aggiornate al termine delle quotidiane operazioni di conferimento.

Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l’accettazione scritta della relativa proposta gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, secondo quanto determinato dall’Ufficio competente, con modalità info-telematica, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione.

Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate. Con provvedimento della competente direzione generale possono essere disciplinate convocazioni e attribuzioni in modalità telematica.
Le nomine sui posti di sostegno sono conferite agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione dalle GAE e dalle relative GPS con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni.

Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, sono prioritariamente scorsi gli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni:

a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;

b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.

In caso di incapienza degli elenchi aggiuntivi delle GAE si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.

In caso di ulteriore incapienza, si procede all’individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.

L’accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione.

Gli aspiranti che abbiano rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico.

L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti a orario non intero. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno. Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l’accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento. In occasione del conferimento dei contratti di supplenza sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68.

7. CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE BREVI E TEMPORANEE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Verifica della situazione di inoccupazione
Le istituzioni scolastiche utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende verificabile la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di Ministero dell’Istruzione ovvero di inoccupazione degli aspiranti ai sensi della presente procedura e, conseguentemente, procedono alla convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:
a) parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario di cui all’articolo 12, comma 10, della Ordinanza n. 60 del 10/07/20;
b) totalmente inoccupati.

Procedura di interpello
Le istituzioni scolastiche interpellano gli aspiranti e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale. L’utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza, tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante.

Individuazione del destinatario e termine presa di servizio
Il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all’ordine di graduatoria e, acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

La comunicazione relativa alla proposta di assunzione contiene:
a) i dati essenziali relativi alla supplenza, e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto coni singoli giorni di impegno;
b) il giorno e l’ora entro cui tassativamente deve pervenire il riscontro alla convocazione; c) le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola.

Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, essa deve, inoltre, contenere:
a) l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
b) la data in cui sarà assegnata la supplenza, di modo che gli aspiranti che hanno riscontrato positivamente l’offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione.

La visualizzazione della posizione di graduatoria consultata ai fini dell’attribuzione della supplenza è oggetto di apposita stampa, effettuata nel medesimo giorno, che resta agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita, fatta salva l’eventuale gestione informatizzata degli atti.

Accettazione e comunicazione rinunce, mancata presa di servizio e abbandono
Le istituzioni scolastiche, all’atto dell’accettazione da parte dell’aspirante, comunicano al sistema informativo i dati relativi alla supplenza stessa, secondo le istruzioni fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura.

Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 14 dell’O.M. n. 60 del 10/07/20, sono comunicate al sistema informativo, secondo le istruzioni della guida operativa, le rinunce, la mancata presa di servizio e l’abbandono. Sono altresì comunicate al sistema informativo la mancata presa di servizio e l’abbandono dei supplenti cui sono stati conferiti gli incarichi di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b).

Conferimento delle supplenze brevi e saltuarie
Il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze brevi e saltuarie esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. Il dirigente scolastico, è autorizzato a ricorrere alle stesse solo dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica.

Per le supplenze brevi e saltuarie, in relazione al personale soprannumerario, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 17, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Per la sostituzione del personale docente con orario d’insegnamento strutturato su più istituzioni scolastiche, ciascuna di esse procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.

Non è possibile conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze temporanee, fatte salve la tutela e la garanzia dell’offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi.

I posti del potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di supplenze temporanee, a eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto, nel rispetto dell’articolo 28, comma 1, del CCNL 2016/18.

Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Proroga della supplenza
Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

Conferimento supplenze su posti i cui titolari provvedono all’insegnamento della lingua inglese
Le supplenze conferite da graduatorie di istituto da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all’insegnamento della lingua inglese, sono conferite, secondo l’ordine di posizione occupato nella relativa graduatoria scolastica:
a) agli aspiranti che nei concorsi per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della lingua inglese;
b) agli aspiranti che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola primaria;
c) agli aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi;
d) agli aspiranti inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria in possesso dei titoli di cui ai punti B.2 e B.6 delle tabelle A/1 e A/2;
e) agli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola primaria banditi nel 2012e nel 2016;
f) agli aspiranti inclusi nelle graduatorie per la scuola primaria del concorso straordinario 2019 che abbiano conseguito la relativa idoneità ai sensi dell’articolo 8, comma 4, secondo e terzo periodo, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 17 ottobre 2018.

Conferimento delle supplenze su posto di sostegno
Per il conferimento delle supplenze su posto di sostegno, si procede nell’ordine alla convocazione:
a) degli aspiranti con titolo di specializzazione sullo specifico grado collocati negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie di istituto costituiti in conformità a quanto previsto all’articolo 12, comma 5;
b) degli aspiranti collocati nella seconda fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;
c) degli aspiranti collocati nella terza fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;
d) degli aspiranti collocati negli elenchi aggiuntivi di prima fascia costituiti in conformità a quanto previsto all’articolo 12,comma 5 e in subordine nelle specifiche graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per i posti di sostegno delle scuole viciniori, sino all’intera provincia, secondo l’ordine di cui alle lettere a), b) e c); e) degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia nell’ordine e secondo i criteri di cui all’articolo 12, comma 7.

Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorietà reso a tale fine disponibile dal sistema informativo.

Completamento supplenza a orario non intero
L’aspirante cui è conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza a orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo.

Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso, ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il predetto limite vale anche per la scuola dell’infanzia e primaria. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.
Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.

8. EFFETTI DEL MANCATO PERFEZIONAMENTO E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il diniego a una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti con riferimento al relativo anno scolastico:

a) supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS:

  1. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;
  2. la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;
  3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito;

b) supplenze conferite sulla base delle graduatorie di istituto:

  1. la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo Ministero dell’Istruzione 24 insegnamento; la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;
  2. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
  3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.
    Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza annuale o temporanee sino al termine delle attività didattiche.


9. VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO

Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell’aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi.
Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado.
Ciascun servizio, sia esso importato dal fascicolo personale o comunicato puntualmente dall’interessato, va inserito su una sola graduatoria, a scelta dell’interessato, per la quale, ai sensi delle indicazioni del punto C.1 della tabella, sarà valutato come specifico.
Va quindi inserito una sola volta anche se è specifico per più graduatorie richieste.
In una fase successiva alla chiusura dell’istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione.
Se il servizio non è caricabile come specifico, quali ad esempio quelli di cui all’articolo 15 comma 2 dell’OM 60/2020 (IRC e alternativa), deve essere comunque caricato su una graduatoria a scelta dell’interessato e il sistema lo valuterà come aspecifico. I titoli, invece, devono essere caricati per ciascuna GPS di inserimento. Il punteggio sarà reso noto solo all’atto di approvazione delle GPS.

Il servizio prestato sul sostegno è valido
a) come servizio specifico sulla GPS Sostegno dello specifico grado;
b) come servizio specifico sulle classi di concorso dello specifico grado;
c) come servizio aspecifico per le eventuali classi di concorso e posti sul sostegno di grado diverso.
Il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda.
Il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria.
Per le GPS di I fascia, riservate agli aspiranti abilitati, non è dichiarabile il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi cui è attribuito il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2 delle rispettive tabelle A/1 e A/3 né sulle GPS relative al sostegno (in quanto il relativo punteggio aggiuntivo è valutato integralmente).

I predetti aspiranti, qualora abbiano svolto durante la frequenza dei predetti corsi servizio su altre classi di concorso o posti comuni cui abbiano titolo, non ricomprese nel percorso di abilitazione, ovvero sul sostegno per grado diverso (ad esempio, docente abilitato TFA su secondaria di secondo grado che abbia svolto servizio sul sostegno sul primo grado, o docente di primaria che durante la LM 85-bis abbia svolto supplenze sulla secondaria), possono dichiararlo nelle relative graduatorie.

Il servizio su sostegno è valutato intero per il medesimo grado, mentre vale metà (quindi come aspecifico) per i gradi diversi.
Il servizio svolto nella scuola primaria e dell’infanzia sarà valutato come aspecifico per la secondaria.
Il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di materia alternativa sono valutati come servizi aspecifici.
I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente ordinanza, per l’intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente.
Il servizio di insegnamento antecedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
Il servizio di insegnamento effettuato dai cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall’autorità consolare d’intesa con gli Uffici Scolastici di Trieste, Udine e Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia.
Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni della ordinanza n. 60 del 10/07/20 si applicano, per quanto compatibili, anche al personale educativo.
I soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione nelle corrispettive GPS.
L’inclusione diviene effettiva all’esito del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato.
Per quanto non specificamente previsto dalla ordinanza n. 60 del 10/07/20 si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.
All’atto della costituzione delle GPS di cui alla presente ordinanza decadono le graduatorie di istituto di seconda e terza fascia costituite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1 giugno 2017, n. 374.

11. DECRETO DIPARTIMENTALE N. 858 DEL 21 LUGLIO 2020: istanza di partecipazione

Modalità di presentazione
Gli aspiranti possono richiedere di partecipare alla procedura, a pena di esclusione, in un’unica provincia.
Ai fini dell’inserimento, gli aspiranti presentano istanza di partecipazione unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.
Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
I candidati, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, accedono, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza, alla pagina dedicata.

Termini di presentazione
L’inoltro delle istanze di partecipazione alla procedura è possibile a partire dalle ore 15.00 del 22 luglio 2020 fino alle ore 23.59 del 6 agosto 2020.
Non è valutata la domanda presentata fuori termine e in modalità difforme da quella indicata al presente articolo e dall’OM 60/2020.

Dichiarazioni
Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dall’OM 60/2020.
L’amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell’aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell’istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Le dichiarazioni dell’aspirante, inserite attraverso le apposite procedure informatizzate, sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa.
È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l’aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande.
Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione.
È fatta eccezione, con conseguente necessità di produzione del rispettivo titolo, relativamente a:
a. titoli di studio conseguiti all’estero;
b. dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;
c. servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.

Inserimento con riserva ed esclusioni
Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie

Trattamento dei dati personali
I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura per soli titoli saranno trattati, anche attraverso il ricorso a sistemi automatizzati, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura medesima, per le successive attività inerenti all’eventuale successivo conferimento del contratto a tempo determinato, nonché ai sensi dell’articolo 8, comma 8 e dell’articolo 16 comma 1 dell’OM 60/2020 nel rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a terzi.
I dati personali sono raccolti e trattati presso il Ministero dell’Istruzione –viale Trastevere 76/A -00153 Roma per l’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato da parte degli Uffici Scolastici territoriali che esercitano le funzioni di titolari del trattamento.
Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dalla procedura ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell’Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico-economica dei candidati.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente per la procedura a cui l’interessato ha inoltrato, per via telematica, la relativa istanza.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'Istruzione Viale Trastevere, 76/a -00153 ROMA -email: rpd@istruzione.it

Elaborato a cura della Segreteria Generale e degli Uffici dello SNALS Nazionale

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