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DECRETO SOSTEGNI - RESTA ANCORA MOLTO DA FARE PER LA SCUOLA
Data: Mercoledì, 24 Marzo 2021, ore 10:36:02
Argomento: NORMATIVA E POLITICA





Il Decreto Legge sostegni contiene importanti misure per i settori del Comparto Istruzione e Ricerca...



  • Vengono prorogate al 30 giugno le tutele per i lavoratori fragili che potranno continuare a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile e, in caso di assenza, non saranno sottoposti al periodo di comporto.

  • Vengono introdotte misure per finanziare (150 milioni di euro) gli acquisti di dispositivi digitali per gli alunni disabili, di materiali e servizi di pulizia.

  • Vengono pure finanziati (150 milioni di euro) le iniziative di potenziamento dell’offerta formativa da svolgersi dalla fine delle lezioni e fino al 31 dicembre.

  • Le assenze dovute alle vaccinazioni non comportano trattenute né riduzioni del trattamento economico.

  • Vengono poi finanziate (35 milioni di euro) le attività didattiche digitali nelle regioni del Mezzogiorno per l’acquisto di strumenti per ambienti digitali integrati.

  • Viene incrementato il fondo per le emergenze del sistema dell’Università, della Ricerca e dell’AFAM.

Il Decreto, secondo lo SNALS-CONFSAL, rappresenta una buona partenza che ha bisogno però di necessarie integrazioni e modifiche per le quali prepareremo una serie di emendamenti da proporre in sede di conversione in legge.

Riportiamo di seguito gli articoli relativi alla Scuola e alla Università.

Art. 31
Misure per favorire l'attività didattica e  per  il  recupero  delle   competenze e della socialità delle studentesse  e  degli  studenti   nell'emergenza COVID-19.     

1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni  scolastiche  di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, è incrementato di 150 milioni di euro nell'anno  2021.  Il  predetto incremento è destinato per l'acquisto,  sulla  base  delle  esigenze delle singole istituzioni scolastiche statali, di:     
a) dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonchè di ogni altro materiale, anche di  consumo, il cui impiego  sia  riconducibile  all'emergenza  epidemiologica  da COVID-19;     
b) specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica  e  pedagogica,  da  rivolgere  in  particolar   modo   a studentesse  e  studenti,  oltre  che  al  personale  scolastico,  in relazione alla prevenzione  e  al  trattamento  dei  disagi  e  delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;     
c) servizi medico-sanitari  volti  a  supportare  le  istituzioni scolastiche  nella  gestione  dell'emergenza  epidemiologica,   nelle attività  inerenti  alla  somministrazione   facoltativa   di   test diagnostici   alla    popolazione    scolastica    di    riferimento, all'espletamento  delle  attività  di  tracciamento   dei   contatti nell'ambito  della  indagine  epidemiologica,  anche  allo  scopo  di svolgere una  funzione  efficace  e  tempestiva  di  raccordo  con  i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali;     
d) dispositivi  e  materiali  destinati  al  potenziamento  delle attività di inclusione  degli  studenti  con  disabilità,  disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.   

2. Le risorse di cui al comma 1  sono  assegnate  alle  istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la  ripartizione  del  fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui  al  citato articolo 1, comma 601, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296.  Il Ministero dell'istruzione garantisce  la  gestione  coordinata  delle iniziative di cui al comma 1 ed assicura interventi centralizzati  di indirizzo,  supporto  e  monitoraggio  in  favore  delle  istituzioni scolastiche,   anche   attraverso   il   servizio    di    assistenza Amministrativo  -  Contabile  e  la  predisposizione   di   procedure operative, modelli anche informatici e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.   

3. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente alla  data  di entrata in vigore del presente  decreto,  comunica  alle  istituzioni scolastiche  ed   educative   statali   l'ammontare   delle   risorse finanziarie di cui al  comma  1  da  assegnare,  con  l'obiettivo  di accelerare l'avvio delle procedure  di  affidamento  e  realizzazione degli interventi. Le istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali provvedono  entro  il  31  dicembre  2021  alla  realizzazione  degli interventi o al completamento delle procedure  di  affidamento  degli interventi.   

4. I revisori dei  conti  delle  istituzioni  scolastiche  svolgono controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie  di  cui al presente articolo in relazione alle finalità in  esso  stabilite, ai sensi dell'articolo  51,  comma  4,  primo  periodo,  del  decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e secondo le indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.   

5.  L'assenza  dal  lavoro  del   personale   docente,   educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario  delle  istituzioni  scolastiche per  la  somministrazione  del  vaccino   contro   il   COVID-19   è giustificata. La predetta assenza non determina  alcuna  decurtazione del trattamento economico, nè fondamentale nè accessorio.   

6. Al fine di supportare le istituzioni scolastiche nella  gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività  volte  a potenziare l'offerta formativa extracurricolare,  il  recupero  delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della  socialità,  della  proattività, della vita di gruppo delle studentesse e  degli  studenti  anche  nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle  dell'anno  scolastico  2021/2022,  il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta  formativa  e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge  18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato di 150  milioni  di  euro  per l'anno 2021. Tali risorse sono assegnate e utilizzate sulla  base  di criteri  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine di ottimizzare  l'impiego  dei  finanziamenti  di  cui  al  Programma operativo nazionale «Per la Scuola»  2014-2020,  da  adottarsi  entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro  il  31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al  completamento delle procedure di affidamento degli  interventi,  anche  tramite  il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto  della normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali.    

7. Agli oneri derivanti dal comma 1 e  dal  comma  6,  pari  a  300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo 42.                                

Art. 32
Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività  di   didattica digitale per le Regioni del mezzogiorno.
    

1. Al fine di consentire il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata  nelle Regioni del Mezzogiorno, il fondo di cui all'articolo  1,  comma  62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato per il 2021 di  35 milioni. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione  -  periodo  di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della legge 30 dicembre 2020, n. 178.   

2. Le risorse di cui al comma  1  sono  destinate  all'acquisto  di dispositivi e  strumenti  digitali  individuali,  anche  al  fine  di assicurare una connettività di  dati  illimitata,  da  concedere  in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti,  anche nel rispetto  dei  criteri  di  accessibilità  per  le  persone  con disabilità, nonchè per l'utilizzo delle  piattaforme  digitali  per l'apprendimento a distanza.   

3. Le risorse di cui  al  comma  1  sono  altresì  destinate  alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le  persone  con disabilità,  nonchè  per  assicurare  una  connettività  di   dati illimitata.   

4. Con decreto del Ministro dell'Istruzione,  di  concerto  con  il Ministro per il sud e la coesione  territoriale  e  il  Ministro  per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,  le  risorse  di cui al comma 1 sono ripartite tra le  istituzioni  scolastiche  delle Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia, Sardegna e Sicilia, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie.   

5. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti  di  cui  ai commi 2 e 3 mediante ricorso agli strumenti di  cui  all'articolo  1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  ovvero  ai sensi dell'articolo 75  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.   

6. Il Ministero dell'istruzione è  autorizzato  ad  anticipare  in un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo  svolgimento  dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al  presente  articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.                               

 Art. 33
Misure a  sostegno  delle  Università,  delle  istituzioni  di  alta   formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca
     

1.  Il   Fondo   per   le   esigenze   emergenziali   del   sistema dell'Università, delle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  in  considerazione del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal  Consiglio  dei ministri in data 31 gennaio 2020, è incrementato, per  l'anno  2021, di 78,5 milioni di euro. L'incremento di cui  al  presente  comma  è destinato, in considerazione dell'emergenza in atto, all'acquisto  di dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a  distanza,  nonché  agli  interventi  di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per  lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.   
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,  pari  a  78,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il Decreto Legge sostegni completo: DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41







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