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IL REGISTRO DI CLASSE E IL REGISTRO PERSONALE DEL DOCENTE - DUE DOCUMENTI CON VALENZA GIURIDICA DIVERSA
Data: Lunedì, 17 Giugno 2013, ore 16:07:07
Argomento: SCUOLA E UNIVERSITÀ



registri

Si assiste, in questi giorni, nelle sale dei professori delle scuole di ogni ordine e grado, alla frenetica ed affannosa corsa ad una delle pratiche più seccanti per i docenti, quella di barrare e firmare ogni pagina del registro personale come vuole, oramai, una consuetudine  o una precisa richiesta da parte del dirigente scolastico, prive, però, di ogni fondamento giuridico. Ancora più gravoso può risultare il lavoro ...


per quei docenti che utilizzano notebook o computer portatili per registrare le valurtazioni che devono affannarsi, al termine dell'anno scolastico, a ricopiarle sul registro personale.

Con l'adozione del registro on line, reso obbligatorio dal decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012 (art. 7 comma 32), il registro personale del docente diventerà sempre più obsoleto alla luce delle diverse disposizioni che, sostanzialmente, mirano a limitare sempre più l’uso della documentazione cartacea nella Pubblica Amministrazione*. (nota MIUR n.1682/2012).

(* Si è in attesa di un piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative previsto dall'art. 7 comma 27 del decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012 

Per quanto riguarda la valenza giuridica del registro del professore come atto pubblico, questa è sconfessata da una sentenza della Corte di Cassazione SEZ. V PENALE – n. 3004 del 05/03/1999 che testualmente recita:

"Il giornale del professore, contrariamente al registro di classe, non può essere considerato atto pubblico ai fini e per gli effetti previsti dall'art. 476 c.p..

In effetti il registro di classe è in dotazione obbligatoria a ciascuna classe scolastica sia nel caso di scuole statali che di quelle legalmente riconosciute o pareggiate ed ha tutti i requisiti dell'atto pubblico, in quanto posto in essere dal pubblico ufficiale nell'esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti ed obblighi attraverso la quotidiana documentazione della presenza (Cass. 4 febbraio 1997 n. 790). Esso fu istituito nel 1924 dal RD n. 965, contrariamente al giornale del professore e successivamente venne meglio disciplinato da altre norme legislative e regolamentari.

Esso raccoglie i dati essenziali relativi alla vita della classe nelle sue tappe di percorso giornaliero e costituisce per gli insegnanti mezzo quotidiano, immediato, di comunicazione reciproca e nello stesso tempo testimonianza dell'azione complessiva svolta nel corso dell'anno scolastico. Ben diversa è la natura e la funzione del giornale del professore, che, è bene ricordarlo, non fu ritenuto essenziale alla attività di insegnamento, tanto è vero che non fu istituito con il RD 965/24 citato, ma soltanto con disposizioni successive.

Ed in effetti il giornale del professore, anche se divenuto obbligatorio ha conservato questo carattere di non essenzialità, prima sottolineato dal momento che tutte le vicende rilevanti per la vita scolastica - presenze, compiti assegnati, atti di indisciplina degli alunni - vanno annotati sul registro di classe e non su quello del professore. Esso è stato introdotto principalmente per una esigenza di controllo burocratico sulla attività dell'insegnante e non come strumento utile alla attività didattica. Strumento di controllo, peraltro, formale ed insufficiente dal momento che il giornale può essere compilato con estrema cura ma l'attività dell'insegnante può rivelarsi ugualmente carente sia sotto un profilo quantitativo che qualitativo, mentre l'attività dell'insegnante può essere giudicata dagli alunni e genitori eccellente pure con un registro incompleto.

La stessa circolare n. 167 del 27 maggio 1993, che riproduce sul punto alcuni documenti normativi precedenti ed in particolare la C.M. 252/78, punto cinque, chiariscono che è opportuno che tale registro contenga "l'annotazione delle osservazioni sul processo di apprendimento dell'alunno, in modo da consentire al docente di riferire in modo significativo e puntuale al Consiglio di classe in sede di espressione di giudizi trimestrali" e finali. Va altresì notato che tali annotazioni e valutazioni non vanno più riportate nelle schede, essendo mutato il sistema di valutazione degli alunni.

Cosicché risulta evidente che la funzione primaria del giornale del professore è quella di costituire un promemoria per il docente di tutte le attività espletate nel corso dell'anno scolastico e dei processi di maturazione degli alunni, in modo che con maggiore precisione e semplicità si possano svolgere i consigli di classe.

È, peraltro, del tutto pacifico che la mancanza di tale registro renderà, forse, più complicato lo scrutinio finale, ma non può in alcun modo impedirlo o invalidarlo, essendo il docente tenuto a formulare i suoi giudizi indipendentemente dalle eventuali annotazioni del registro.

Si vuol dire, cioè, che il giornale del professore non è un atto che si inserisce in modo essenziale nella formazione dell'atto amministrativo che è costituito dallo scrutinio, o meglio dai verbali di scrutinio. E ciò è tanto più vero se si considera che il docente, per la scuola dell'obbligo è tenuto a formulare un giudizio globale sul processo formativo dell'alunno e non sulle singole prove, cosicché l'annotazione più o meno completa riportata sul giornale del professore in relazione alla singola prova non appare assolutamente rilevante."


Carmelo NESTA







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