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TESORERIA UNICA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE – EMANATA LA CIRCOLARE APPLICATIVA
Data: Martedì, 06 Novembre 2012, ore 21:26:50
Argomento: SERVIZI DI SEGRETERIA



Banca d'Italia
Il MIUR, con la nota prot. n. 6888 del 31/10/2012, ha diramato la circolare del MEF n. 32 di pari data con la quale viene data attuazione all’art. 7, commi 33-34, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazione nella Legge n. 135/2012, che dispone l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica delle istituzioni scolastiche.

Nel rinviare, per l’esaustività dell’argomento, al testo completo della suddetta disposizione,  a riguardo, in sintesi, si evidenzia che: ...


• l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica comporta l’obbligo per le istituzioni scolastiche di depositare le proprie disponibilità liquide su contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale (Banca d’Italia) e non più presso il cassiere con il quale è stata stipulata la convenzione di cassa;

• il cassiere mantiene un ruolo fondamentale per la gestione contabile, in quanto continua a svolgere il servizio di cassa (operazioni di riscossione e pagamento) per conto delle istituzioni scolastiche e intrattiene il rapporto con la Banca d’Italia presso la quale sono depositate le liquidità delle istituzioni stesse;

• dall’ambito di applicazione della norma in argomento sono escluse le scuole pubbliche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché gli istituti di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM);

• i convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato sono assoggettabili al sistema di tesoreria unica mentre per quanto riguarda i convitti e le aziende agrarie/speciali annessi alle istituzioni scolastiche sono queste ultime assoggettate al sistema di tesoreria unica e la gestione della liquidità del convitto/azienda viene svolta cumulativamente con quella dell’istituzione scolastica, attraverso un’unica contabilità speciale di tesoreria unica, pur mantenendo, a livello di contabilità interna, la necessaria separazione contabile delle due gestioni. Nel caso in cui le aziende agrarie/speciali abbiano uno specifico conto per il servizio di cassa dell’azienda, distinto da quello dell’istituzione scolastica cui sono annesse, il cassiere dovrà gestire anche le riscossioni ed i pagamenti dell’azienda sull’unica contabilità speciale aperta presso la Banca d’Italia e intestata all’istituzione scolastica;

• il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha disposto d’ufficio entro il 31/10 u.s. l’apertura delle contabilità speciali intestate alle istituzioni scolastiche ed educative, i cui elenchi sono stati forniti dal MIUR, per rendere operativo il loro inserimento in tesoreria unica;

• in sede di prima applicazione spetta ad ogni singola istituzione scolastica comunicare all’istituto con cui intrattengono il servizio di cassa il proprio codice di contabilità speciale, in tempo utile, per effettuare il riversamento di risorse presso la Banca d’Italia;

• il versamento delle disponibilità liquide delle istituzioni scolastiche a favore delle contabilità speciali intestate alle stesse, disposte dai cassieri, deve essere effettuato sul sottoconto infruttifero alla data del 12 novembre 2012;

• operativamente, per consentire che i versamenti pervengano alla tesoreria statale alla prevista data del 12 novembre, è necessario che l’operazione sia disposta dal cassiere entro il giorno lavorativo precedente (9 novembre);

• successivamente alla data del 12 novembre dovranno essere adottate integralmente le procedure della tesoreria unica illustrate nella circolare in commento;

• con il regime di tesoreria unica le entrate si distinguono in entrate proprie (di fatto provenienti dal settore privato) da versare sul sottoconto fruttifero della contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, ed altre entrate che vengono accreditate sul sottoconto infruttifero;

• per le entrate accreditate direttamente presso il cassiere le istituzioni scolastiche dovranno fornire allo stesso indicazione per il riversamento sul sottoconto infruttifero o su quello fruttifero;

• il regime di tesoreria unica prevede l’accentramento presso la tesoreria statale di tutte le disponibilità liquide e, conseguentemente, il divieto di investire in prodotti finanziari le somme eccedenti le esigenze della gestione ordinaria;

• qualora gli istituti scolastici siano titolari di conti correnti postali, destinati in genere ad accogliere versamenti a vario titolo di contributi da parte delle famiglie, possono continuare ad utilizzare questo strumento, con l’obbligo di riversare le risorse presenti sui conti correnti postali presso il cassiere con cadenza almeno quindicinale;

• per quanto riguarda i pagamenti, l’assoggettamento alla tesoreria unica non modifica l’operatività delle singole istituzioni scolastiche, che continuano ad inviare i titoli di spesa emessi con le procedure ordinarie al proprio cassiere;

• per consentire alle istituzioni scolastiche di eseguire controlli e verifiche sulla gestione della contabilità speciale di tesoreria unica, le stesse ricevono mensilmente dalla tesoreria della Banca d’Italia territorialmente competente il modello 56T contenente i movimenti delle entrate e delle uscite ed i saldi del relativo conto di tesoreria unica;

• eventuali richieste di chiarimenti da parte delle scuole sugli aspetti attuativi della norma e sull’operatività del sistema potranno essere indirizzate al MIUR all’apposita casella di posta elettronica dgbilancio.ufficio2@istruzione.it.






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