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RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ACQUISITA IN PAESI DIVERSI DALL'ITALIA E POSIZIONI ECONOMICHE PERSONALE ATA - INCONTRO AL MIUR
Data: Giovedì, 19 Settembre 2013, ore 08:55:17
Argomento: ESTERO



MIUR
Si è svolto un incontro al MIUR sul 

 - riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisita in paesi diversi dall’italia

- nuova circolare relativa alle competenze linguistiche necessarie per l’esercizio della professione docente in sede di riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi del decreto legislativo 206/2007







RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ACQUISITA IN PAESI DIVERSI DALL’ITALIA E SULLA NUOVA CIRCOLARE RELATIVA ALLE COMPETENZE LINGUISTICHE NECESSARIE PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DOCENTE IN SEDE DI RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 206/2007

L’incontro è stato introdotto dal Direttore Generale degli Ordinamenti, dott.sa Carmela Palumbo.

Prima di entrare nel merito dei problemi, la dott.sa Palumbo ha illustrato la quantificazione del fenomeno che risulta ridimensionato rispetto alle voci allarmistiche che  circolavano, con particolare riferimento a docenti con cittadinanza italiana che andavano all’estero, in particolare in Spagna, per conseguire l’abilitazione cercando di aggirare la normativa nazionale. Infatti, nel periodo relativo agli anni 2011, 2012 e 2013 (fino al 15 settembre) sono state esaminate 1627 pratiche delle quali solo 295 hanno ottenuto il riconoscimento.
 
Prospetto statistico analitico dei dati


Il numero ridotto di pratiche che hanno avuto esito positivo deriva anche dalla “rigidità” con cui ha operato l’Amministrazione. Però, proprio questo modo di operare ha portato, a seguito di una formale apertura di infrazione aperta a livello comunitario nei confronti del nostro Paese, a dover riesaminare la nostra  procedura in modo da non incorrere in sanzioni, sempre però salvaguardando la serietà della procedura di riconoscimento.

E’ opportuno ricordare che nel 2005, con la direttiva comunitaria n° 36, si erano definiti i criteri per il riconoscimento stabilendo il diritto di ogni cittadino comunitario che possedeva titoli di studio e/o professionali di essere messo in pari condizioni, indipendentemente dall’essere o meno cittadino di un determinato Paese della Comunità. Il titolo posseduto doveva, comunque, essere conforme all’ordinamento del Paese che lo ha rilasciato indipendentemente dalla nazionalità della persona. L’Italia ha recepito nel 2007 tale direttiva col Decreto Legislativo n° 206.
 
Uno dei principi cardine della direttiva era che il Paese che effettua il riconoscimento non può aggravare il richiedente con la richiesta di quelli che si potrebbero definire “requisiti particolarmente onerosi”. Nel caso del MIUR tale è stata considerata la richiesta di pretendere indistintamente sempre il livello C2 di conoscenza della lingua italiana.
 
Dopo varie interlocuzioni, si è convenuto di apportare modifiche alla circolare n° 81 del 2010, con l’emanazione di un nuovo provvedimento di cui è stata presentata e discussa una bozza.

Si modificherà il provvedimento del riconoscimento non inglobando più nello stesso il livello linguistico, come fatto fino ad ora, in quanto la conoscenza linguistica va scorporata e definita in relazione alle diverse tipologie di insegnamento. I nuovi requisiti di conoscenza linguistica richiesti si possono così sintetizzare:

C2 per il settore umanistico e per la scuola primaria, 
C1 per il settore scientifico e la scuola dell’infanzia.

Nel provvedimento di riconoscimento si annoterà se il richiedente possiede o meno i requisiti di conoscenza della lingua italiana. Il livello linguistico dovrà essere accertato, ove non già posseduto al momento del riconoscimento, prima dell’eventuale rapporto di lavoro a livello decentrato.







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