LO STATUTO DELLO SNALS

 

Indice

Titolo I
Principi, finalità e democrazia interna
Art. 1 - Costituzione e principi
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Tesseramento
Art. 4 - Tutela degli iscritti
Art. 5 - Elezioni interne
Art. 6 - Incompatibilità
Art. 7 - Garanzia e propaganda
Art. 8 - Accertamento di irregolarità
Art. 9 - Convocazione degli organi centrali e periferici
Art. 10 - Cooptazione e durata

Titolo II
Strutture del sindacato
Art. 11 - Organizzazione periferica
Art. 12 - Delegato
Art. 13 - Organi distrettuali
Art. 14 - Organi provinciali
Art. 15 - Funzione degli organi pro-vinciali
Art. 16 - Consiglio provinciale
Art. 17 - Segretario e segreteria pro-vinciale
Art. 18 - Collegio provinciale dei sindaci
Art. 19 - Collegio provinciale dei probiviri
Art. 20 - Elezione degli organi provinciali
Art. 21 - Organi regionali
Art. 22 - Congresso regionale
Art. 23 - Consiglio regionale
Art. 24 - Segretario regionale
Art. 25 - Segreteria regionale
Art. 26 - Collegio regionale dei sindaci
Art. 27 - Conferenza dei segretari provinciali
Art. 28 - Norma transitoria
Art. 29 - Organi nazionali
Art. 30 - Congresso nazionale
Art. 31 - Convocazione congresso nazionale
Art. 32 - Delegati al congresso nazionale
Art. 33 - Convocazione straordinaria del congresso nazionale e della assemblea provinciale
Art. 34 - Consiglio nazionale
Art. 35 - Composizione del consiglio nazionale
Art. 36 - Comitato centrale
Art. 37 - Ufficio di Presidenza del Consiglio Nazinale e Ufficio del Comitato Centrale
Art. 38 - Segretario generale
Art. 39 - Segreteria generale
Art. 40 - Conferenza dei segretari provinciali e regionali
Art. 41 - Organo di stampa
Art. 42 - Organizzazione centrale
Art. 43 - Collegio nazionale dei sindaci
Art. 44 - Collegio nazionale dei probiviri
Art. 45 - Commissione di vigilanza (Abrogato)

Titolo III
Organizzazione dei settori
Art. 46 - Settori del sindacato
Art. 47 - Consulta provinciale di settore
Art. 48 - Organi nazionali di settore

Titolo IV
Bilancio, patrimonio e amministrazione

Art. 49 - Bilancio nazionale
Art. 50 - Bilancio provinciale e regionale
Art. 51 - Patrimonio

Titolo V
Modifiche statutarie e regolamento
Art. 52 - Modifiche statutarie e regolamento

 

 

STATUTO

 



TITOLO I
Principi, finalità e democrazia interna

Art. 1
Costituzione e principi

E' costituito con sede in Roma, il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori della Scuola (S.N.A.L.S.), organizzazione unitaria, libera, democratica ed autonoma di tutti i settori del lavoro scolastico pubblico e privato.

Lo S.N.A.L.S. aderisce alla Confederazione dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori (CONF.S.A.L.).

Lo S.N.A.L.S. è unitario perché muove dalla consapevolezza della unità sostanziale dei problemi della scuola e di quelli del lavoro, nella dimensione economica e sociale, e, in particolare, nel pubblico impiego.

Lo S.N.A.L.S., indipendente dal Governo, dai partiti politici e dalle associazioni di qualunque tipo, pone l'autonomia come garanzia precisa di libertà e di pluralità democratica.

Lo S.N.A.L.S. è democratico: esso si ispira ai principi costituzionali nati dalla lotta di Liberazione; si impegna a difendere ed a sostenere le libere istituzioni ed il sistema pluralistico; rifiuta il concetto e la politica del sindacalismo di classe o di massa, che sia unico, esclusivo ed esternamente diretto; si pone come associazione di base, la cui linea programmatica si definisce nel serio ed aperto confronto delle posizioni e si realizza attraverso la libera elezione delle cariche.

Lo S.N.A.L.S. è un ente di tipo associativo non commerciale, per cui non potrà:

1) distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

2) trasmettere ad altri il contributo associativo.

Lo Snals ha l’obbligo di devolvere il patrimonio del sindacato, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità. torna su

Art. 2
Finalità

Lo S.N.A.L.S., che non persegue fini di lucro, ha per obiettivo di tutelare e sviluppare organicamente, attraverso la contrattazione, la pressione sui pubblici poteri e l'esercizio dello sciopero, le condizioni morali, professionali, giuridiche ed economiche del lavoro scolastico.

La ratifica di base è richiesta a conclusione delle vertenze sindacali.

Lo S.N.A.L.S. persegue le seguenti ulteriori finalità:

a) la difesa dei diritti sindacali dei lavoratori della scuola nonché l'aggiornamento della loro professionalità;

b) lo sviluppo ed il rinnovamento, seriamente programmati, del sistema educativo e delle istituzioni scolastiche, in modo precipuo della scuola pubblica nelle sue articolazioni statali e regionali, per valorizzarne la funzione sociale;

c) la difesa conseguente della serietà della scuola e del suo contributo, in concorso con la famiglia, alla formazione completa della persona in una comunità operosa e democratica;

d) l'autogoverno socialmente responsabile della scuola, nel riconoscimento dell'apporto autonomo delle altre componenti ed in primo luogo degli studenti e delle famiglie;

e) la tutela della dignità del lavoro scolastico e della libertà dell'insegnamento e della ricerca.

Lo S.N.A.L.S., inoltre, contribuisce, in seno alla CONF.S.A.L., con proprie proposte alla formazione della politica economica (investimenti, reddito, occupazione, servizi sociali, tributi), alla definizione delle riforme sociali ed alla realizzazione di una organica e giusta politica retributiva sia del settore pubblico sia del settore privato.  torna su

Art. 3
Tesseramento

Lo S.N.A.L.S. organizza unitariamente il personale della scuola di ogni ordine e grado, dipendente dallo Stato e dagli Enti Privati, dell'alta formazione artistica e musicale e delle ricerca, compreso quello all'estero, e, fino al 31 dicembre 2007, del personale della scuola dipendente dalle Regioni ed Autonomie Locali, nonché quello dell'amministrazione scolastica e dell'università e ne assume la rappresentanza.

Lo Snals-Confsal imputa per successione le deleghe rilasciate fino al 31 dicembre 2007 intestate allo Snals-Confsal, determinando l'effettivo passaggio della titolarità delle stesse, come segue:

-

per il Comparto Università alla Federazione Confsal-Snals Università-Cisapuni;
-
per il Comparto Ministeri alla Federazione Confsal-Unsa;
-

per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali alla Federazione Confsal-Fenal.

Hanno titolo all'iscrizione gli appartenenti al personale afferente ai settori ed ai comitati intersettoriali previsti dall'art. 46 del presente statuto, nonché gli aspiranti a contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato inerenti i settori predetti.

Sono soci dello S.N.A.L.S. tutti coloro che si impegnano all'osservanza del presente statuto, del regolamento applicativo, dei deliberati degli organi statutari e che versano la quota annuale di iscrizione.

Il tesseramento avviene secondo norme che saranno stabilite dal consiglio nazionale. Il consiglio nazionale stabilirà, altresì, la ripartizione delle quote di iscrizione fra la segreteria generale, le segreterie regionali e quelle provinciali.   torna su

Art. 4
Tutela degli iscritti

Lo S.N.A.L.S. tutela la libertà dei singoli iscritti, i quali non possono organizzarsi in gruppi istituzionalizzati.

In occasione dei congressi, nonché dei consigli chiamati a deliberare fra un congresso e l'altro, deve essere possibile far emergere e confrontare le tesi di politica sindacale e scolastica; deve essere possibile la scelta organica dei dirigenti chiamati ad interpretare democraticamente e responsabilmente la volontà della base; deve essere possibile la formazione e la libera articolazione del consenso e del dissenso alla base ed al vertice.  torna su

Art. 5
Elezioni interne

Lo S.N.A.L.S. è fondato sul principio della più ampia democrazia interna.

Tutte le cariche sociali negli organi deliberanti, direttivi ed esecutivi ed in quelli di controllo, sono elettive.

Tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza dei voti.

Le riunioni di qualsiasi organo sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti.

Per tutte le elezioni interne relative ad organi deliberanti, di controllo o di settore, composti da almeno tre persone, si applica, qualora vengano presentate più liste, il metodo proporzionale.

Tutte le elezioni devono essere effettuate con votazioni dirette e segrete.

Gli organi esecutivi e le cariche elettive in genere decadono qualora sia stata votata la sfiducia nei loro confronti da parte degli organi che li hanno eletti.  torna su

Art. 6
Incompatibilità

Le cariche di segretario generale, regionale e provinciale e di membro della segreteria generale dello S.N.A.L.S. non sono cumulabili fra loro e sono incompatibili con il mandato parlamentare o politico-amministrativo, con l'appartenenza ad organi esecutivi di partiti, o con la carica di responsabile degli uffici scuola dei partiti.

I membri del collegio provinciale, regionale e nazionale dei sindaci e i membri del collegio provinciale e nazionale dei probiviri non possono far parte degli organi deliberanti ai rispettivi livelli.

Eventuali altri casi di non cumulabilità di cariche, con particolare riguardo agli incarichi rappresentativi in organi esecutivi esterni, saranno stabiliti dal consiglio nazionale.  torna su

Art. 7
Garanzia e propaganda

A tutti gli iscritti è garantito, all'interno del sindacato, il diritto di parola, critica e propaganda.

I soci si impegnano a proporre le rivendicazioni e la linea operativa nei momenti e nelle sedi in cui si elaborano e si discutono i programmi del sindacato.

Qualora una proposta non venga accolta, i soci hanno diritto ad ulteriore propaganda in seno al sindacato, ma devono astenersi da attività sindacali svolte fuori dal sindacato unitario e da iniziative disgregatrici.

Le deliberazioni sono impegnative per tutti. Una volta deliberate azioni sindacali di agitazione o sciopero oppure altre iniziative, ogni socio dovrà astenersi da qualsiasi atto che indebolisca l'azione del sindacato o ne minacci l'unità organizzativa.  torna su

Art. 8
Accertamento di irregolarità

In caso di gravi ed accertate disfunzioni od irregolarità, gli organi di settore e unitari sono dichiarati decaduti e si provvede a gestione commissariale.

L'accertamento delle disfunzioni o irregolarità spetta, in relazione alle successive lettere a) - b), rispettivamente alla segreteria generale e provinciale.

La dichiarazione di decadenza e la nomina di un commissario straordinario competono:

a) al comitato centrale nei riguardi di tutti gli organi centrali di settore e dei consigli regionali e provinciali;

b) ai consigli provinciali nei riguardi di tutti gli organi provinciali di settore e nei riguardi dei comitati distrettuali.

Avverso i provvedimenti di cui sopra, è ammesso ricorso, nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento:

- al consiglio nazionale per i casi di cui alla lettera a);

- al comitato centrale per i casi di cui alle lettera b).

Il ricorso deve essere deciso nella prima seduta utile dell'organo competente e, comunque, non oltre i 60 giorni, pena la decadenza del provvedimento impugnato.

Qualsiasi gestione commissariale non può protrarsi per più di 6 mesi.

Il rifiuto di ottemperare alle decisioni di cui ai precedenti commi comporta l'automatico deferimento dei responsabili al collegio nazionale dei probiviri, nel caso di provvedimenti adottati da organismi nazionali, e al collegio provinciale dei probiviri nel caso di provvedimenti adottati da organismi provinciali.  torna su

Art. 9
Convocazione degli organi centrali e periferici

Tutti gli organi deliberanti, centrali e periferici, sono convocati, con indicazione dell'ordine del giorno, in via ordinaria dai responsabili degli organi, su richiesta delle segreterie e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti le segreterie. La riunione relativa deve avvenire entro un massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta per gli organi centrali e di quindici per gli organi periferici.

In quest'ultimo caso, in mancanza di convocazione, provvederà il segretario regionale per gli organi provinciali e il segretario generale per gli organi regionali.

I membri di tutti gli organi del sindacato, centrali e periferici, che risultino assenti senza giustificati motivi per due sessioni consecutive, sono dichiarati decaduti dagli organi di cui fanno parte, nella seduta successiva.

Gli organi deliberanti del sindacato, centrali e periferici (consiglio nazionale, consigli regionali e provinciali) e le consulte di settore si riuniscono almeno due volte l'anno.  torna su

Art. 10
Cooptazione e durata

Negli organi deliberanti (consiglio nazionale, comitato centrale, consigli regionali e provinciali), nonché nelle consulte di settore provinciali e nazionali, possono essere cooptati, in situazioni particolari, altri membri fino ad un massimo corrispondente al 10% dei loro componenti e scelti da una maggioranza qualificata di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Tutti gli organi deliberanti, direttivi ed esecutivi restano in carica non più di quattro anni.  torna su


TITOLO II

Strutture del Sindacato

Art. 11
Organizzazione periferica

Lo S.N.A.L.S. dispone di strutture ed organi unitari. Questi hanno, a tutti i livelli, sedi, uffici, attrezzature, personale e mezzi adeguati.

L'organizzazione periferica unitaria dello S.N.A.L.S. si articola in strutture regionali, provinciali e, di norma, anche distrettuali.  torna su

Art. 12
Delegato

Lo S.N.A.L.S., allo scopo di garantire una vita sindacale sempre più aderente alla realtà ed ai problemi della scuola e della società ed insieme la partecipazione diretta nelle scelte programmatiche e nella gestione delle lotte e delle conquiste, fonda la sua organizzazione unitaria sul delegato, individuato in ogni unità scolastica o sede di servizio.

Il delegato, eletto dagli iscritti o designato dalla segreteria provinciale, tutela gli interessi e salvaguarda i diritti dei soci sul posto di lavoro, anche attraverso la contrattazione decentrata; cura l'informazione e la propaganda; garantisce la partecipazione diretta del personale nelle scelte programmatiche e nella gestione delle lotte e delle conquiste; provvede al tesseramento.  torna su

Art. 13
Organi distrettuali

Sono organi distrettuali unitari:

1) l'assemblea dei delegati;

2) il comitato distrettuale;

3) il segretario distrettuale.

 

L'assemblea dei delegati, che è formata dai rappresentanti degli iscritti nella scuola del distretto, ha il compito di dibattere i problemi connessi con le unità scolastiche del territorio, di raccogliere le istanze di base in ordine alle scelte programmatiche, alle azioni di lotta; di formulare le relative proposte agli organi provinciali.

Il comitato distrettuale è composto da un massimo di 5 membri, eletti dall'assemblea dei delegati, in numero proporzionale alla rappresentanza di ciascun settore e dai coordinatori distrettuali di settore.

Alle riunioni del comitato distrettuale partecipano, con solo diritto di parola, i rappresentanti dello S.N.A.L.S. eletti in seno al consiglio scolastico distrettuale, qualora non ne facciano già parte in qualità di membri effettivi.

Il segretario viene eletto dal comitato distrettuale.

La sezione distrettuale, non necessariamente coincidente con il distretto scolastico, esercita funzioni di promozione, coordinamento ed organizzazione dell'attività sindacale e tiene i rapporti con le strutture scolastiche e gli enti locali nell'ambito del territorio.

Per la realizzazione della politica scolastica distrettuale, il comitato può costituire gruppi intersettoriali di lavoro per specifici obiettivi di azione.  torna su

Art. 14
Organi provinciali

Sono organi provinciali unitari:

a) l'assemblea degli iscritti;

b) il consiglio provinciale;

c) il segretario provinciale;

d) la segreteria provinciale;

e) il collegio dei sindaci;

f) il collegio dei probiviri;
g) le commissioni di studio.   torna su

Art. 15
Funzioni degli organi provinciali

In ogni capoluogo di provincia si costituisce l'organizzazione provinciale unitaria dello S.N.A.L.S..

      Gli organi sindacali provinciali interpretano, sviluppano e riconducono a unità le istanze sindacali di base e di settore; attuano il collegamento tra la base provinciale e gli organi centrali del sindacato; svolgono, nell'ambito della provincia, compiti analoghi a quelli che gli organi centrali corrispondenti assolvono in tutto il territorio, ma non possono promuovere azioni sindacali che contrastino con gli indirizzi e i deliberati degli organi centrali.  torna su

Art. 16
Consiglio provinciale

Il consiglio provinciale è composto da un minimo di 15 membri a un massimo di 45, ripartiti in numero proporzionale alla consistenza di ciascun settore.

Per ogni provincia il numero dei consiglieri provinciali è determinato in base alla consistenza degli iscritti.

I consiglieri nazionali partecipano a titolo consultivo alle riunioni del consiglio provinciale della realtà territoriale in cui risultano iscritti.

Il consiglio provinciale assume la direzione del sindacato nell'ambito delle competenze di cui all'art. 15; dispone in materia di bilancio, amministrazione, tesseramento, organizzazione e attività di assistenza e consulenza.

Il consiglio provinciale esercita, altresì, il controllo delle attività dei delegati e degli organi distrettuali, designa i rappresentanti dell'organizzazione nelle commissioni che operano a livello provinciale e provvede alla costituzione delle commissioni di studio, nelle quali potranno essere utilizzati anche esperti esterni all'organizzazione.

       Alle riunioni del consiglio provinciale partecipano, con solo diritto di parola, i rappresentanti dello S.N.A.L.S. eletti in seno al consiglio scolastico provinciale, qualora non ne facciano già parte in qualità di membri effettivi.  torna su

Art. 17
Segretario e segreteria provinciale

Il consiglio provinciale elegge il segretario provinciale e, con successiva votazione, gli altri membri della segreteria provinciale da un minimo di 3 ad un massimo di 9, in rapporto proporzionale al numero dei consiglieri provinciali. Nel corso della sua prima riunione, la segreteria provinciale elegge, nel proprio seno, un segretario amministrativo e uno o più vice-segretari.

Il segretario provinciale ha la rappresentanza legale del sindacato nell'ambito della provincia e le sue competenze si esplicano nel rispetto del principio di collegialità della segreteria.

Il consiglio provinciale può, altresì, eleggere un presidente che presiede, di norma, i lavori del consiglio.

     La segreteria provinciale esercita la funzione di rappresentanza dell'organizzazione nell'ambito della provincia, convoca il consiglio e gli altri organismi provinciali e ne esegue le deliberazioni.  torna su

Art. 18
Collegio provinciale dei sindaci

Il collegio provinciale dei sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

      Esso svolge, nell'ambito della propria competenza, compiti analoghi a quelli del collegio nazionale dei sindaci.  torna su

Art. 19
Collegio provinciale dei probiviri

       Il collegio provinciale dei probiviri si compone di cinque membri effettivi e di tre supplenti. Esso svolge nell'ambito della propria competenza compiti analoghi a quelli esercitati dal collegio nazionale dei probiviri.  torna su

Art. 20
Elezione degli organi provinciali

L'elezione degli organi provinciali avviene su area provinciale sulla base di liste nelle quali possono essere inclusi candidati di settori diversi. Di norma, essa avviene contemporaneamente alla elezione dei delegati al congresso nazionale e regionale ed è preparata dall'assemblea degli iscritti.

L'assemblea fa proposte sulle questioni concernenti l'organizzazione unitaria provinciale e regionale e sui criteri di massima per la utilizzazione delle risorse finanziarie in sede di elaborazione di bilanci preventivi, e nelle questioni relative all'attività provinciale dei settori.

       Per ogni organo, gli eletti sono distribuiti per settore, in proporzione alla consistenza numerica di ogni settore.  torna su

Art. 21
Organi regionali

Sono organi regionali:


a) il congresso regionale;

b) il consiglio regionale;

c) il segretario regionale;

d) la segreteria regionale;

e) il collegio regionale dei sindaci;

f) la conferenza dei segretari provinciali.  torna su

Art. 22
Congresso regionale

Il congresso regionale è costituito dai delegati eletti nelle assemblee provinciali, secondo quanto previsto dal regolamento elettorale nazionale.

Il congresso regionale dibatte e delibera le linee generali di politica sindacale nel territorio, in coerenza con gli indirizzi nazionali.

      Ha il compito, inoltre, di eleggere il consiglio regionale, il collegio regionale dei sindaci.  torna su

Art. 23
Consiglio regionale

Il consiglio regionale, tenuto conto del coinvolgimento delle diverse realtà sociali attraverso il decentramento amministrativo, per una più ampia e coerente diffusione ed affermazione della linea politica sindacale espressa dal congresso regionale e dalle determinazioni assunte dagli organi deliberanti nazionali, interagisce con la confederazione di appartenenza.

Il consiglio regionale inoltre:

1) delibera su tutte le materie di carattere regionale;

2) elegge, con votazioni separate, il segretario regionale e i membri di segreteria regionale;

3) esprime le proprie valutazioni sull'attività del segretario regionale e della segreteria regionale;

4) delibera azioni sindacali di portata regionale;

5) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo ed eventuali variazioni.

Il consiglio regionale è costituito in proporzione al numero degli iscritti, secondo quorum differenziati per fasce di consistenza numerica nella misura stabilita dal regolamento elettorale nazionale, garantendo comunque un consigliere ad ogni provincia.

      Nelle regioni autonome della Val d’Aosta e del Trentino Alto Adige, la struttura regionale coincide con quella provinciale.  torna su

Art. 24
Segretario regionale

Il segretario regionale:

1) ha la rappresentanza politica e legale del sindacato nella regione;

2) attua, nel rispetto del principio della collegialità, con la segreteria, la linea di politica sindacale deliberata dal congresso regionale e dal consiglio regionale,

3) cura i rapporti con i segretari provinciali;

4) mantiene i contatti con il mondo politico e sociale della regione per valorizzare il sindacato, assumendo opportune iniziative;

5) convoca e presiede, d’intesa con la segreteria, il consiglio regionale e la conferenza dei segretari provinciali, fissandone l’ordine del giorno;

6) assume la direzione politica dell’eventuale organo di stampa regionale.  torna su

Art. 25
Segreteria regionale

La segreteria regionale è composta da:

- il segretario regionale;

- due o quattro membri, in rapporto alla complessità e alle esigenze delle singole realtà regionali. La segreteria regionale ha sede nel capoluogo di regione.

Nella sua collegialità:

1) attua le delibere del consiglio regionale;

2) predispone iniziative politiche coerenti con la linea congressuale, in armonia con la linea politica nazionale;

3) definisce l’attribuzione delle deleghe, su proposta del segretario regionale il quale informa il consiglio regionale di tali attribuzioni;

4) nomina commissioni di studio per la trattazione di problemi specifici;

5) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.  torna su

Art. 26
Collegio regionale dei sindaci

Il collegio regionale dei sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Esso svolge, nell'ambito della propria competenza, compiti analoghi a quelli del collegio nazionale dei sindaci.  torna su

Art. 27
Conferenza dei segretari provinciali

La conferenza dei segretari provinciali è organo deliberante in materia organizzativa e consultiva sulle iniziative politiche e sindacali che la segreteria intenda predisporre.

La conferenza dei segretari provinciali, d’intesa con il segretario regionale, coordina le iniziative di carattere regionale che abbiano ricadute a livello provinciale.  torna su

Art. 28
Norma transitoria

       Le norme dello statuto relative agli organi regionali, non contemplate nei presenti articoli, saranno oggetto di successive eventuali modifiche o di integrazioni, con il necessario coordinamento delle norme medesime.  torna su

Art. 29
Organi nazionali

Sono organi nazionali unitari:


a) il congresso nazionale;

b) il consiglio nazionale;

c) il comitato centrale;

d) il segretario generale;

e) la segreteria generale;

f) il collegio nazionale dei sindaci;
g) il collegio nazionale dei probiviri.  torna su

Art. 30
Congresso nazionale

Il congresso nazionale dello S.N.A.L.S., costituito dai delegati provinciali, è l'organo fondamentale che delibera la linea del sindacato.

Il congresso ordinario dell'organizzazione - unitario e di settore - è indetto, in forme e tempi rigorosamente correlati, secondo le istanze definite nel presente statuto.

Hanno diritto a prendervi parola - ancorché non delegati - i consiglieri nazionali uscenti e i membri dei collegi nazionali dei sindaci e dei probiviri, nonché, nelle sedute di settore, i membri della consulta uscente.

Il congresso nazionale, come ambito supremo di definizione della linea politica unitaria, ed in coordinamento con le istanze dei settori, articolerà, di norma, i suoi lavori in sedute unitarie e in sedute distinte per settore.

Sarà compito del congresso nazionale plenario dei delegati:

a) esaminare e discutere la relazione sull'operato del sindacato e sulla situazione sindacale e scolastica nel quadro sociale e politico;

b) deliberare sull'indirizzo di politica sindacale, anche in base alle indicazioni dei settori;

c) esaminare il rendiconto finanziario dell'organizzazione e fissare le direttive di massima per la utilizzazione delle risorse economiche in sede di elaborazione dei bilanci preventivi;

d) eleggere il consiglio nazionale, il collegio dei sindaci, il collegio dei probiviri;

       e) approvare eventuali modifiche dello statuto.  torna su

Art. 31
Convocazione del congresso nazionale

Il congresso nazionale, annunciato e convocato dal consiglio nazionale, che ne fissa la data, si riunisce in via ordinaria, ogni quattro anni e, in via straordinaria, ogni qual volta sia richiesto a norma del successivo articolo 33.

Il consiglio nazionale formula le tesi programmatiche, alle quali sarà data la massima diffusione a tutti i livelli.

La convocazione del congresso e l'ordine del giorno devono essere comunicati alle organizzazioni provinciali del sindacato almeno 70 giorni prima della data fissata.

All'atto della convocazione del congresso, il consiglio nazionale nomina una commissione che ha il compito di predisporre le operazioni preparatorie, garantire e favorire la libera circolazione delle idee.

       Il congresso è valido quando vi sono rappresentati i due terzi degli iscritti e non meno della metà delle organizzazioni provinciali.  torna su

Art. 32
Delegati al congresso nazionale

I delegati al congresso nazionale sono eletti su area provinciale, in proporzione agli iscritti della provincia e con liste separate per settore.

L'elezione dei delegati è preparata da almeno un'assemblea generale unitaria di base, organizzata dalla segreteria provinciale.

       I delegati provinciali al congresso nazionale sono portatori dei voti effettivamente rappresentati e, pertanto, sia nelle votazioni di settore sia in quelle unitarie, votano sulla base del numero dei soci rappresentati.  torna su

Art. 33
Convocazione straordinaria del congresso nazionale, regionale, e dell'assemblea provinciale

Il congresso nazionale, il congresso regionale, l’assemblea unitaria di base possono essere convocati, rispettivamente, dal consiglio nazionale, dal consiglio regionale, dal consiglio provinciale, anche in via straordinaria.

La convocazione in via straordinaria avviene:

a) per il congresso nazionale, ad opera del consiglio nazionale con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, o su richiesta della maggioranza assoluta dei segretari provinciali, rappresentanti complessivamente la maggioranza assoluta degli iscritti;

b) per il congresso regionale, ad opera del consiglio regionale con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, o su richiesta della maggioranza assoluta dei segretari provinciali, rappresentanti complessivamente la maggioranza degli iscritti;

      c) per l'assemblea provinciale, ad opera del consiglio provinciale, con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, o su richiesta della maggioranza assoluta dei delegati di base, rappresentanti complessivamente la maggioranza assoluta degli iscritti.  torna su

Art. 34
Consiglio nazionale

Il consiglio nazionale è organo deliberante nel rispetto delle indicazioni statutarie e congressuali.

Il consiglio nazionale si può articolare in commissioni di studio, anche permanenti, relative ai problemi generali di politica scolastica, di strutture, di governo e di stato giuridico.

Il consiglio nazionale elegge il segretario generale, la segreteria generale e il comitato centrale, che ad esso rispondono del loro operato.

Ciascuno dei membri del consiglio nazionale può partecipare a qualsiasi assemblea, congresso o convegno dell'organizzazione, sia in sede nazionale sia in sede periferica.

Il consiglio nazionale approva il bilancio consuntivo e preventivo, delibera in merito alle quote di adesione al sindacato.

      Alle riunioni del consiglio nazionale partecipano, con solo diritto di parola, i rappresentanti dello S.N.A.L.S. eletti in seno al C.N.P.I., qualora non ne facciano già parte.  torna su

Art. 35
Composizione del consiglio nazionale

Il consiglio nazionale è composto da 150 membri di cui sei sono i coordinatori di settore, in conformità di quanto disposto dall'articolo 48. I restanti sono distribuiti tra i settori in rapporto alla consistenza degli iscritti di ciascun settore rappresentato in congresso.

       L'elezione congressuale del consiglio nazionale si realizza sulla base di liste, nelle quali possono essere inclusi nomi di candidati di tutti i settori.  torna su

Art. 36
Comitato centrale

Il comitato centrale delibera, in via ordinaria, su delega del consiglio nazionale e nelle situazioni d'urgenza, in prima istanza, salvo ratifica del consiglio nazionale.

Il comitato centrale si pronuncia sulle linee della piattaforma rivendicativa da portare alla consultazione di base e all'approvazione da parte del consiglio nazionale.

Il comitato centrale ha, in particolare, il compito di:

- vigilare sul buon andamento organizzativo e amministrativo, centrale e periferico del sindacato;

- designare i rappresentanti della organizzazione presso enti e commissioni;

- fissare i criteri per gli esoneri sindacali. Il comitato centrale è composto da 31 membri eletti nel proprio seno dal consiglio nazionale.

Il comitato centrale si riunisce in via ordinaria ogni due mesi, in via straordinaria ogni volta che sia convocato dalla segreteria generale o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.  torna su

Art. 37
Ufficio di Presidenza del Consiglio Nazionale e Ufficio di Presidenza del Comitato Centrale

Le riunioni del Consiglio Nazionale e le riunioni del Comitato Centrale sono dirette da un Ufficio di Presidenza composto:

-      da un Presidente che assicura la regolarità della discussione e delle votazioni, concede la parola, indice le votazioni, comunica i risultati delle votazioni, sospende e chiude le riunioni, adotta tutte le misure necessarie a garantire il buon andamento e la serenità della riunione;

-     da due Vice Presidenti che coadiuvano il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e che, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, lo sostituiscono;

-      da un Segretario incaricato della stesura e della custodia dei verbali delle singole riunioni.

I componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Nazionale e i componenti dell’Ufficio di Presidenza del Comitato Centrale sono eletti nella prima riunione di tali organi, successiva alla celebrazione del Congresso Nazionale.

I componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Nazionale e i componenti dell’Ufficio di Presidenza del Comitato Centrale restano in carica sino alla successiva celebrazione del Congresso Nazionale. torna su



Art. 38
Segretario generale

Il segretario generale rappresenta il sindacato nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale, attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statutari, nel rispetto del principio di collegialità, con la segreteria generale, che presiede, dirige e coordina; organizza e coordina tra loro le attività delle commissioni nazionali di cui all'art. 42; assume la direzione politica dell'organo di stampa e cura i rapporti con le segreterie provinciali e regionali.

Egli è il responsabile delle attività programmate nell'ambito dei principi politici che informano l'azione sindacale; mantiene i contatti con il mondo politico e sociale al fine di valorizzare il sindacato e renderlo sempre più rappresentativo assumendo opportune iniziative. torna su

Art. 39
Segreteria generale

La segreteria generale è organo esecutivo centrale del sindacato; attua con collegiale responsabilità i deliberati del consiglio nazionale e del comitato centrale ed è convocata periodicamente dal segretario generale su ordine del giorno. Nel corso della sua prima riunione, essa nomina nel proprio seno, su proposta del segretario generale, un segretario amministrativo e un vice-segretario con funzioni vicarie, che sostituisce a tutti gli effetti il segretario generale in caso di formale assenza o legittimo impedimento.

La segreteria è composta dal segretario generale, e da altri membri, fino al massimo di 10, eletti dal consiglio nazionale.

La segreteria generale risponde solidalmente della sua attività al comitato centrale e al consiglio nazionale.  torna su

Art. 40
Conferenze dei segretari provinciali e regionali

Le conferenze dei segretari provinciali e regionali sono organi deliberanti in materia organizzativa e consultive nelle altre materie che la segreteria generale intende sottoporre al parere della base. Per l'avvio e per la conclusione delle azioni sindacali di portata generale, la segreteria generale è tenuta a sentire il parere delle conferenze dei segretari provinciali e regionali. La convocazione delle due conferenze può avvenire congiuntamente ed anche in coincidenza con le riunioni del consiglio nazionale.  torna su

Art. 41
Organo di stampa

L'organo di stampa è aperto a tutti gli orientamenti interni dell'organizzazione nel rispetto del presente statuto. Su tale organo deve essere data notizia dei temi trattati negli organi centrali, delle tesi emerse, delle deliberazioni adottate, degli ordini del giorno di politica sindacale che siano stati oggetto di votazione, dell'attività sindacale.

La segreteria generale nomina il direttore responsabile e il comitato di redazione.  torna su

Art. 42
Organizzazione centrale

L'organizzazione centrale si struttura in aree funzionali definite dal comitato centrale, su proposta del segretario generale.  torna su

Art. 43
Collegio nazionale dei sindaci

Il collegio nazionale dei sindaci si compone di 5 membri effettivi e 2 supplenti eletti dal congresso. Esso è organo perfetto.

Il collegio dei sindaci risponde della propria attività davanti al congresso e al consiglio nazionale. Nella prima riunione viene eletto, fra i membri effettivi, il presidente.

Il compito del collegio dei sindaci è quello di controllare l'andamento amministrativo del sindacato e la regolarità di tutte le spese. Esso propone i miglioramenti tecnico-contabili che ritiene utili e segnala le deficienze eventuali al consiglio nazionale.

Il collegio dei sindaci riferisce al congresso e al consiglio nazionale sui bilanci consuntivi e preventivi del sindacato.

I membri del collegio dei sindaci possono partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio nazionale nelle quali si trattino argomenti di amministrazione; essi non possono esercitare alcuna funzione sindacale retribuita.

Il collegio dei sindaci è convocato dal suo presidente, d'intesa con il segretario generale, oltreché alle scadenze previste dall'articolo 49, almeno un'altra volta all'anno.  torna su

Art. 44
Collegio nazionale dei probiviri

Il collegio nazionale dei probiviri si compone di 9 membri effettivi e di 3 supplenti eletti dal congresso. Esso è organo perfetto.

Nella prima riunione viene eletto, fra i membri effettivi, il presidente.

Sono di competenza del collegio nazionale dei probiviri:

a) in sede di appello: tutte le controversie sulle quali si sia pronunciato il collegio provinciale dei probiviri;

b) in sede di prima e unica istanza: le controversie insorte tra soci appartenenti a province diverse nonché il giudizio sui membri degli organi nazionali, provinciali e regionali deferiti al collegio.

I membri del consiglio nazionale, del collegio nazionale dei sindaci e del collegio nazionale dei probiviri possono essere deferiti al collegio nazionale dei probiviri su parere conforme del comitato centrale espresso a maggioranza di due terzi.

Il collegio nazionale dei probiviri è convocato dal suo presidente.

Gli atti del collegio nazionale dei probiviri sono definitivi. Il collegio nazionale dei probiviri può adottare i seguenti provvedimenti:

1) l'ammonizione;

2) la deplorazione;

3) la sospensione da 3 a 12 mesi;

4) l'espulsione.

Il collegio nazionale dei probiviri è, altresì, competente ad adottare il provvedimento di espulsione, dopo quello di sospensione cautelare disposto dalla segreteria generale in pendenza di giudizio penale, qualora l'associato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato su fatti di particolare gravità sociale e scolastica.

Avverso i provvedimenti adottati dagli organi statutari contro l'associato è prevista la tutela mediante il ricorso al collegio nazionale dei probiviri entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il collegio nazionale dei probiviri decide in unica istanza entro 90 giorni.  torna su

Art. 45
Commissione di vigilanza

(Abrogato). torna su


TITOLO III
Organizzazione dei settori

Art. 46
Settori del sindacato

Lo S.N.A.L.S. organizza, in forma articolata, il personale dei seguenti settori:

a)      università;

b)      istituzioni ed enti di ricerca;

c)      alta formazione artistica e musicale (AFAM);

d)      scuola secondaria di ogni ordine e grado;

e)      scuola primaria e dell’infanzia;

f)      formazione professionale;

g)      personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola (ATA);

h)      personale dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero della Pubblica Istruzione.

I settori hanno funzione consultiva, di natura culturale, professionale, tecnica ed organizzativa.

Al settore è attribuita la funzione di studio delle problematiche specifiche, di rappresentazione propositiva delle relative istanze agli organi unitari e di cooperazione alla organizzazione della vita del sindacato, in tutte le sue espressioni (assistenza, formazione quadri, tesseramento). I responsabili del settore partecipano direttamente alle contrattazioni specifiche.

Il settore, che contribuisce alla definizione del programma del sindacato unitario, deve conformare la propria condotta ai principi ed alla linea deliberati dagli organi unitari, i quali possono avocare alla loro competenza la trattazione dei temi proposti dai settori.

Ciascun settore svolge la propria attività attraverso consulte nazionali e provinciali.

In tutti gli organi deliberativi, direttivi e di controllo, centrali e periferici, è di norma garantita la presenza dei settori in rapporto alla consistenza numerica degli iscritti di ogni settore.

I settori si avvalgono delle strutture e dei mezzi del sindacato.

Possono inoltre essere costituiti comitati intersettoriali anche permanenti, per la trattazione di problemi riguardanti categorie che risultino presenti in settori diversi.

E’ obbligatoria la costituzione di comitati intersettoriali del personale:

a)   dirigente scolastico;

b)   delle scuole non statali;

c)   del personale in quiescenza;

d)  delle istituzioni scolastiche italiane all’estero, solo per la segreteria generale.

A livello nazionale, i coordinatori dei settori e dei comitati intersettoriali fanno parte di diritto degli organi deliberanti e partecipano a pieno titolo e ad ogni effetto a tutte le riunioni della segreteria generale.

A livello provinciale, i coordinatori dei settori e dei comitati intersettoriali fanno parte di diritto degli organi deliberanti e partecipano a pieno titolo alle riunioni di segreteria, quando sono convocati per la trattazione di problemi di settore. Ogni coordinatore può chiedere che vengano posti all’ordine del giorno delle riunioni della segreteria provinciale argomenti riguardanti il settore o i comitati intersettoriali.  torna su

Art. 47
Consulta provinciale di settore

La consulta provinciale di settore coordina l'attività del settore nell'ambito provinciale e contribuisce ad attuare le finalità di cui agli articoli 1 e 46; essa costituisce un momento di presenza e di partecipazione più organico alla vita unitaria dello S.N.A.L.S..

La consulta si compone da 3 a 9 membri eletti dal congresso provinciale. Essa elegge, nel suo seno, il coordinatore provinciale, che fa parte di diritto del consiglio provinciale.  torna su

Art. 48
Organi nazionali di settore

In adempimento del disposto dello statuto per quanto attiene alla partecipazione dei settori a tutti i livelli della vita unitaria del sindacato, sono istituiti per ogni settore:

a) la consulta nazionale;

b) l'ufficio centrale di coordinamento;

c) il coordinatore nazionale.

La consulta nazionale di ciascun settore assume i problemi specifici ed elabora proposte, utilizzando apposite commissioni di studio, che potranno essere formate anche in rapporto a istanze di categorie minoritarie.

La consulta nazionale, composta da 21 membri, è eletta dai delegati del settore in occasione del congresso nazionale.

La consulta nazionale elegge, fra i suoi membri, il coordinatore nazionale e, con successiva votazione, altri quattro membri, i quali, con il coordinatore, costituiscono l'ufficio centrale di coordinamento.

Il coordinatore nazionale risponde del suo operato e di quello dell'ufficio centrale di coordinamento alla consulta.  torna su



TITOLO IV

Bilancio, patrimonio e amministrazione

Art. 49
Bilancio nazionale

Il bilancio del sindacato, unitario nelle sue fonti principali, deve comportare un coordinamento fra bilancio centrale e bilancio degli organi periferici e, nel reparto delle disponibilità, devono essere garantite con priorità le fondamentali esigenze di base.

Le entrate sono costituite dalle quote associative; dai proventi degli abbonamenti, della pubblicità, delle iniziative editoriali e dalla vendita di stampati, dalla elargizione di persone, di enti pubblici e privati.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Per il funzionamento degli organi di settore e dei comitati intersettoriali verrà assegnata, in sede di elaborazione del bilancio preventivo, un'aliquota delle quote derivanti dai versamenti degli iscritti. La ripartizione tra i settori di detta aliquota sarà effettuata in relazione alla consistenza numerica dei settori stessi dopo aver comunque assicurato ai settori e ai comitati intersettoriali la somma indispensabile per il loro normale funzionamento.

Entro il 31 ottobre di ogni anno, la segreteria generale predispone e presenta al collegio dei sindaci e al consiglio nazionale il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Il bilancio preventivo indica analiticamente le entrate e le spese previste.

Entro il 31 maggio, la segreteria generale predispone e presenta al consiglio nazionale il bilancio consuntivo dell'anno precedente corredato della relazione del collegio dei sindaci.

Il bilancio consuntivo indica analiticamente le entrate e le spese.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono corredati dai prospetti specifici dei singoli capitoli.

Il bilancio consuntivo viene approvato entro il 30 giugno.  torna su

Art. 50
Bilancio provinciale e regionale

Con gli stessi criteri dell'articolo precedente devono essere presentati dalle segreterie regionali e provinciali i relativi bilanci preventivi e consuntivi.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 15 ottobre di ogni anno, il bilancio consuntivo, corredato della relazione del collegio dei sindaci, entro il 15 maggio di ogni anno.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono essere inviati, entro 30 giorni dall'approvazione, alla segreteria generale per il giudizio di conformità ai deliberati del consiglio nazionale.

Il segretario amministrativo nazionale può effettuare, anche a mezzo di un suo delegato, ispezioni contabili nelle sedi periferiche e deve, in caso di inadempienze gravi, sostituirsi agli organi periferici per la redazione e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, salva comunque l'applicazione dell'articolo 8.  torna su

Art. 51
Patrimonio

Gli organi dello SNALS rispondono direttamente verso i terzi, con il  solo patrimonio sociale di cui sono rispettivamente titolari, delle obbligazioni autonomamente assunte o per le quali sono comunque chiamati a rispondere, ai sensi del vigente ordinamento giuridico. La gestione del patrimonio della sede centrale e delle sedi territoriali periferiche è di competenza esclusiva dei relativi organi, che assumono autonomamente la responsabilità, anche civile, degli atti posti in essere nell’esercizio dello loro funzioni.

Gli organi periferici provvedono, in piena autonomia, a dotarsi, ove opportuno, di  congrue, specifiche ed idonee forme di copertura assicurativa per i rischi direttamente e indirettamente connessi a tutte le attività a loro facenti capo.

Gli organi periferici devono comunicare alla segreteria generale l’acquisto, l’alienazione, la costituzione di ipoteche, la concessione in garanzia di beni immobili entro trenta giorni dal perfezionamento dei relativi atti, mediante invio di copia conforme della relativa documentazione.

Le spese sono deliberate dall’organo competente.  torna su


TITOLO V

Modifiche statutarie e regolamento

Art. 52

Il Consiglio Nazionale è l’organo competente:

-        a deliberare la modifica delle disposizioni statutarie;

-        ad adottare  e/o modificare il  Regolamento  Applicativo
  dello Statuto;

-        ad adottare e/o modificare il Regolamento Elettorale.

Le modifiche dello Statuto sono approvate con il voto favorevole di due terzi dei componenti del Consiglio Nazionale.

Il Regolamento Applicativo dello Statuto, le modifiche del Regolamento Applicativo dello statuto, il Regolamento Elettorale e le modifiche del Regolamento Elettorale sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale.

Le proposte di modifica delle disposizioni statutarie e/o regolamentari possono essere presentate al Consiglio Nazionale:

-        dalla Segreteria Generale;

-        da 1/3 dei componenti del Consiglio Nazionale.

Le modifiche statutarie deliberate dal Consiglio Nazionale che non incidono sugli organi e la loro composizione espressi dal Congresso anche a livello periferico, provinciale e regionale, hanno effetto immediato e devono essere ratificate dal successivo Congresso.

Sono abrogate le preesistenti disposizioni statutarie e regolamentari che disciplinano le suindicate materie . torna su