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RECUPERO DELL’ANNO 2013 QUALE ANNO UTILE AI FINI DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA
Data: Martedì, 28 Febbraio 2023, ore 18:46:47
Argomento: NORMATIVA E POLITICA





Ci giungono richieste di informazioni  sulla possibilità di avviare un’azione legale finalizzata al riconoscimento del diritto al recupero dell’anno 2013 quale anno utile ai fini della progressione di carriera.
Riteniamo, a tal proposito, fornire ai nostri iscritti e simpatizzanti alcune precisazioni...




Nel decennio 2007-2018 di congelamento delle retribuzioni del personale scolastico si verificarono

  1. il blocco del rinnovo dei contratti nazionali pubblici,
  2. il blocco delle progressioni di carriera per anzianità negli anni 2011-2012-2013, la cancellazione del gradone 0-2,
  3. il blocco delle posizioni economiche ATA.

Queste disposizioni risalgono tutte alla stagione dei tagli sulla scuola avviata dal Governo Berlusconi-Tremonti (vedi nostro articolo sul blocco dei contratti) e poi perpetuati dai successivi governi. Tutte improntate al contenimento della spesa pubblica.

La Corte Costituzionale, pronunciandosi in un caso simile riguardante gli scatti di anzianità dei docenti universitari (sentenza n. 310/13), ha affermato la legittimità della disposizione legislativa ritenendo prevalenti le ragioni di contenimento della spesa pubblica.

La sentenza, invece, della Corte Costituzionale n. 178/15 ha sancito l’illegittimità del blocco della contrattazione nazionale, ma nulla ha affermato sul tema del recupero dello scatto 2013.

Pertanto un’azione giudiziaria, paventata da alcune organizzazioni sindacali, volta al recupero, ai fini della carriera, dell’anno 2013 sarebbe alquanto aleatoria e si baserebbe solo su una lettura particolare della sentenza della Corte Costituzionale n. 178/15.

Lo SNALS di Brindisi ritiene che, ai fini del recupero della annualità 2013, si debba perseguire la via contrattuale, anziché la via giudiziaria che risulterebbe tortuosa ed incerta negli esiti.

Un eventuale ricorso, infatti, avrebbe un elevato rischio di soccombenza e quindi di pagamento di spese legali.

Per questo motivo, a tutela dei nostri iscritti, riteniamo più che mai inopportuno intraprendere la via giudiziale e, al limite, procedere soltanto con  l’invio di una semplice diffida relativa all’annualità 2013 da inviarsi a mezzo PEC o raccomandata AR, direttamente al Ministero dell’Istruzione e Merito e alla propria sede di servizio.

modello di diffida








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