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  Articolo n. 887 - © News SNALS-Confsal Brindisi - 730 letture
BLOCCATI I CONTRATTI NEL PUBBLICO IMPIEGO
Postato Mercoledì, 30 Ottobre 2013, ore 10:50:45 da Amministratore

NORMATIVA E POLITICA


contratto

 
Il blocco della  contrattazione collettiva
del pubblico impiego,
previsto dal
disegno di
legge di Stabilità,
è già realtà!

Infatti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPR 122/2013 ...








che entrerà in vigore il prossimo 9 novembre, e contiene il blocco della contrattazione fino al 31 dicembre 2014.
È il decreto che il ministro della Funzione pubblica, Giampiero D'Alia, aveva preparato a pochi giorni dal suo insediamento, successivamente sparito dai radar della normazione.
Null'altro è se non l'attuazione di quanto prevede l'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legge 98/2011, convertito in legge 111/2011, una delle manovre della terribile estate di due anni fa, allo scopo di assicurare il contenimento della spesa per il personale pubblico, che ammonta a circa 163 miliardi e grava per il 20% sul totale della spesa pubblica complessiva, di circa 805 miliardi.
Dunque, vigeranno per un altro anno il divieto di incrementare il trattamento individuale fondamentale dei dipendenti; il divieto di incrementare i fondi contrattuali decentrati oltre il tetto del 2010, con connesso obbligo di ridurli in proporzione al costo del personale che cessa di anno in anno; il divieto di corrispondere ai dirigenti trattamenti economici superiori a quelli goduti dal precedente titolare dell'incarico o a quello già goduto, in caso di riconferma dell'incarico.

Si tratta delle disposizioni dell'articolo 9, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto legge  78/2010, convertito in legge 122/2010.

Del comma 2, ovviamente, non si prorogano le disposizioni che prevedono la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istat, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella misura del 5 per cento per la parte eccedente i 90 mila euro lordi annui e del 10 per cento per quella superiore a 150 mila euro lordi annui.
Tale parte del comma 2, infatti, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012.

Il DPR 122/2013 proroga al 31 dicembre del 2013 il divieto di considerare l'anzianità, bloccata già per gli anni dal 2010 al 2012, nei confronti del personale docente, Amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) della scuola.
Il decreto anticipa anche la decisione di intervenire sull'indennità di vacanza contrattuale, derogando espressamente all'articolo 47-bis, comma 2, del dlgs 165/2001 ed all'articolo 2, comma 35, della legge 203/2008.

Sicché, per gli anni 2013 e 2014 non vi saranno incrementi stipendiali a titolo di indennità di vacanza contrattuale, che continua a essere corrisposta entro la soglia fissata a suo tempo dall'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto legge  78/2010, senza possibilità di recupero.
Non solo: per il triennio contrattuale 2015-2017 l'indennità di vacanza contrattuale si calcolerà secondo modalità e parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in materia e si aggiungerà a quella congelata al 2010.
Ma, su questa previsione del DPR 122/2013 incombe appunto il disegno di legge di Stabilità, che potrebbe del tutto spazzare via l'indennità di vacanza contrattuale fino al 2016.
In conseguenza del congelamento della contrattazione nazionale collettiva (che si porta dietro anche quella decentrata e continua a impedire progressioni orizzontali - cioè aumenti di stipendio - per tutto il 2014), il DPR 122/2013 consente di attivare le procedure contrattuali e negoziali riguardanti i dipendenti pubblici per gli anni 2013-2014 per la sola parte normativa.
Il DPR 122/2013 esclude che gli accordi possano prevedere successivi recuperi della parte economica.
Per i dipendenti pubblici non si darà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011.
Le misure restrittive del DPR 122/2013 si applicheranno, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

(Italia Oggi)





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