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tel. 0831 528339
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ORARIO AL PUBBLICO:
mercoledì: ore 16.30 - 20.00
giovedì: ore 16.30 - 20.00
(per appuntamento)
 



Responsabile di sede
dott. Arcangelo CINIERI
.


 

730La denuncia dei redditi, fatta tramite il Mod. 730, comporta notevoli vantaggi per i contribuenti: Il modello 730 è molto semplice da compilare, rispetto al Mod. UNICO, in quanto prevede la semplice indicazione dei redditi posseduti e degli oneri deducibili o detraibili, mentre tutta la parte relativa al calcolo delle imposte dovute è elaborata dal CAF La denuncia non deve essere spedita e i dati saranno trasmessi direttamente dal CAF. In caso di credito d'imposta, cioè di rimborso delle tasse pagate in più, questo non viene liquidato dopo anni, come per il Mod. UNICO, ma insieme allo stipendio, o alla pensione, a partire dai mesi di luglio agosto o settembre, dopo pochi mesi quindi dalla presentazione della denuncia. Il contribuente è sempre messo al riparo dalle sanzioni dovute agli errori: il Caf Confsal garantisce grazie ad un’efficace polizza assicurativa il totale risarcimento delle somme.
 


IMUIMU, Imposta Municipale Unica, la nuova tassa sugli immobili che pagheremo a partire dal 1° gennaio 2012 in sostituzione dell’ICI e che porterà alle casse dello Stato circa il doppio di quanto portava la vecchia tassa. Per il calcolo dell’IMU è necessario conoscere la rendita catastale dell’immobile, come per l’Ici; per le prime case, questa va poi rivalutata del 5%; il risultato deve essere moltiplicato per un “moltiplicatore” che varia in base al tipo di immobile, per ottenere la base imponibile della tassa: su questa si applica l’aliquota dell’IMU, pari al 4 per mille (ossia lo 0,4%) per abitazione principale e pertinenze (una sola per ogni tipo) o pari al 7,6 per mille (ossia lo 0,76%) per le seconde case e gli altri immobili. Moltiplicatore: 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 E C/7; 140 per i fabbricati di gruppo B e le categorie C/3, C/4 e C/5; 80 per gli immobili del gruppo catastale A/10 (ufficio e studi privati); 60 per i fabbricati di gruppo D; 55 per gli immobili del gruppo catastale C/1 (negozi e botteghe); per i terreni agricoli si determina rivalutando del 25% il reddito dominicale a cui si applica il moltiplicatore di 130; Per le aree fabbricabili la base imponibile è pari al valore di mercato al primo gennaio dell’anno d’imposizione. C’è però da dire che ogni Comune d’Italia può aumentare o diminuire l’aliquota per l’abitazione principale di due decimi di punto e fissarla autonomamente tra lo 0,2% e lo 0,6%. Per gli altri immobili, ogni Comune ha la possibilità di aumentare o diminuire l’IMU in ragione dello 0,3% (l’IMU sulle seconde case, quindi, potrà oscillare tra lo 0,46% e l’1,06%). Sono poi previste delle detrazioni cioè degli sconti: se l’immobile a cui applicare l’IMU è adibito a prima casa, il contribuente ha diritto ad una detrazione di Euro 200,00, oltre ad altri Euro 50,00 (ma fino ad un massimo di Euro 400,00) per ogni figlio a carico avente meno di 26 anni. Come accennato in testa, l’applicazione dell’IMU è prevista dal 1° gennaio 2012: ne è previsto il pagamento con un acconto a giugno 2012 e il saldo a dicembre 2012, come avverrà negli anni successivi. E’ prevista anche la dichiarazione IMU per comunicare variazioni nell’utilizzo degli immobili.
 


Modello UnicoIl modello di dichiarazione "Modello Unico" ( modello unificato compensativo ) è riservato alle persone fisiche che posseggono redditi di terreni, di fabbricati,di partecipazione, di lavoro autonomo occasionale o continuativo, d'impresa, di lavoro dipendente e di pensione ed altri redditi che vanno indicati ognuno nel proprio quadro di riferimento. Allo stesso modo, gli oneri sostenuti, sia quelli considerabili detraibili, che quelli deducibili, andranno indicati nelle relative sezioni del quadro degli oneri. Il modello base deve essere compilato da tutti i contribuenti possessori dei redditi sopra elencati, i quali devono utilizzare esclusivamente i quadri relativi ai propri redditi. Il modello Unico, a differenza del mod. 730, è un modello più complesso, può essere utilizzato da tutti i contribuenti ed è composto da un modello base e da diversi allegati, a seconda del tipo di reddito da dichiarare. Il mod. UNICO deve essere presentato dagli eredi per conto dei contribuenti deceduti.
 


DetrazioniTutti i pensionati a partire dal 2008 debbono dichiarare al proprio Istituto pensionistico (Inps, Inpdap, Ipost ecc. ecc) le detrazioni cui hanno diritto. Le detrazioni fiscali riducono la ritenuta Irpef operata sulla pensione e spettano al pensionato che non usufruisca delle detrazioni su altre pensioni o sullo stipendio nel caso di cumulo. Il pensionato può chiedere le detrazioni per sé e per i familiari a carico. Sono a carico del pensionato le persone che non hanno redditi propri superiori all’importo annualmente previsto per legge. I redditi vanno considerati al lordo degli oneri deducibili e nel calcolo rientrano anche i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta fiscale alla fonte. Il pensionato che usufruisce delle detrazioni sul reddito da pensione può esimersi dal presentare la dichiarazione prevista dalle nuove norme. In questo caso saranno riconosciute le detrazioni sulla base del reddito da pensione erogato dall´Istituto. Per usufruire o continuare ad usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia il pensionato ha l´obbligo di presentare la prevista dichiarazione ogni anno utilizzando l´apposito modello In caso di modifica della situazione familiare successiva alla presentazione della dichiarazione, i pensionati con familiari a carico devono rilasciare una nuova dichiarazione per avere diritto alle detrazioni. Cosa fare Il pensionato per chiedere la concessione delle detrazioni, la loro variazione o revoca, per sé e per i familiari a carico, deve rivolgersi al Caf Confsal che, acquisita la dichiarazione ed effettuato un controllo formale sui dati, provvederà a trasmettere all´Inpdap le dichiarazioni rese. Questa assistenza è del tutto gratuita.
 


ISE - ISEELe dichiarazioni ISE (indicatore della situazione economica) e ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) consentono di ottenere prestazioni sociali agevolate, la cui erogazione è legata al reddito (assegni di maternità, borse di studio, servizi socio sanitari, affitto, acquisto prima casa, reddito di cittadinanza, giovani coppie, Bonus Gas, Bonus Energia, Social Card etc.) e la fruizione di condizioni agevolate per i servizi di pubblica utilità (telefono, luce, acqua). La possibilità di ottenere dalle agevolazioni dipende dalla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare. L’Ise è un parametro che determina la situazione economica del nucleo familiare e viene pertanto utilizzato soltanto dai Comuni per concedere gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni per la maternità. Il parametro nasce dalla somma dei redditi e del 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare di tutto il nucleo familiare, intendendosi per nucleo familiare quello composto dal dichiarante, dal coniuge, dai figli nonché da altre persone conviventi e altri soggetti a carico ai fini dell’Irpef, anche se non presenti nello stato di famiglia del dichiarante. L’Isee è invece dato dal rapporto tra l’Ise e il numero dei componenti del nucleo familiare, in base ad una scala di equivalenza stabilita dalla legge, come ricorda l’Inps nel suo sito istituzionale (www.inps.it), e viene utilizzato da tutti gli enti o istituzioni che concedono prestazioni sociali agevolate o taluni servizi di pubblica utilità. L’ ISE si compila una volta all'anno, in qualunque momento si richieda una prestazione agevolata; vale un anno, durante il quale può però essere utilizzata da tutti i componenti del nucleo familiare. Sono inoltre previste da taluni Enti Erogatori (Università, Regioni, Comuni, Asl, Ater/Aler, ecc.) delle dichiarazioni Ise particolari che vanno ad aggiungersi all’Ise “normale”. In tali casi le domande vanno presentate, sempre tramite il CAF Confsal secondo modalità e termini di volta in volta stabiliti dagli Enti. La valutazione della situazione economica del richiedente e' determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi del d.lgs. n. 130/2000 e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. E' facoltà del cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

Come si ottiene
L’ ISE si presenta al CAF-CONFSAL Il nostro addetto fornirà i modelli e aiuterà nella compilazione. Nel periodo di validità è possibile presentare una nuova ISE per far rilevare le variazioni delle condizioni economiche e familiari sopraggiunte. Il CAF rilascia al richiedente copia dell'attestazione provvisoria e della certificazione attestante la situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell’ ISEE (indicatore della situazione economica equivalente); tale attestazione è da considerarsi valida fin dal suo rilascio da parte del CAF, salvo il caso in cui l’Inps riscontri un errore, che andrà tempestivamente comunicato al CAF stesso. Le domande per ottenere le prestazioni agevolate e la certificazione rilasciata dal CAF devono essere presentate direttamente all'Ente erogatore. Ciò sarà fatto a seconda dei casi direttamente dall’interessato o tramite l’assistenza del CAF.

La documentazione necessaria
1. lo stato di famiglia del richiedente;
2. le dichiarazioni dei redditi dei componenti dello stato di famiglia;
3. le proprietà immobiliari dei componenti dello stato di famiglia;
4. le proprietà mobiliari (depositi di conto corrente, titoli, fondi di investimento, assicurazione vita etc.) dei componenti dello stato di famiglia;
5. leventuale altra documentazione di volta in volta prevista dagli Enti erogatori (Università, Regioni, Comuni ecc. ecc.)
 


REDIl RED è una dichiarazione che deve essere presentata dai pensionati che usufruiscono di alcune prestazioni previdenziali e assistenziali collegate alle pensioni. In base all’art. 13 comma 2 della legge 412 del 1991 l’INPS, l’INPDAP e l’IPOST devono procedere annualmente alla verifica reddituale dei pensionati titolari di prestazioni il cui diritto e/o misura è collegato al reddito. Per calcolare esattamente la pensione è necessario che si comunichi l’importo del reddito percepito dal pensionato e dal suo nucleo familiare. Il RED è dunque lo strumento che serve a determinare il diritto del pensionato ad usufruire di tali prestazioni. La mancata compilazione del RED comporterà la perdita di tali prestazioni. Il RED può essere presentato presso gli uffici del CAF-CONFSAL dove si può usufruire, in modo completamente gratuito, dell'assistenza di operatori particolarmente esperti in questo settore.

Quando andare al CAF?
I soggetti coinvolti in questa iniziativa riceveranno una lettera da parte dell’Inps o dell’Inpdap, che li invita a rivolgersi ad un CAF per la compilazione e presentazione del modello RED. Al ricevimento della lettera il pensionato potrà prendere contatto con gli uffici del CAF-CONFSAL

Cosa comunicare?
I redditi da dichiarare sono quelli diversi dalle pensioni, anche se erogate da altri Enti, ad esempio i redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo o professionale, da partecipazione, da terreni e fabbricati, ecc. La comunicazione va presentata in ogni caso anche se l’unico reddito percepito è la pensione. In questo caso dovrà dichiarare di non avere altri redditi.

Documenti necessari per la compilazione del red:
-
la lettera (comprensiva della busta) inviata dall’Inps, Inpdap o Ipost;
- la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico) del pensionato;
- il CUD rilasciato dal datore di lavoro, se sono stati erogati arretrati di lavoro dipendente o trattamenti di fine rapporto- (liquidazione, buonuscita);
- la documentazione relativa interessi bancari, postali, di BOT, CCT o altri titoli di Stato;
- la documentazione di eventuali altri redditi esenti (pensioni di invalidità civile, di guerra, redditi esteri, etc.);
- documento di identità e codice fiscale;
- data decorrenza pensione e data decorrenza matrimonio, se coniugato;
- data decorrenza del decesso coniuge, se vedovo.
 


DichiarazioniGli invalidi e titolari di pensione o assegno sociale possono rivolgersi al CAF per presentare la dichiarazione annualmente dovuta per la verifica dei requisiti che danno diritto a tali prestazioni sociali. Ricordiamo che le pratiche che i pensionati potranno presentare sono:

 


1. L’indennità di accompagnamento
2. L’indennità di frequenza
3. L’assegno mensile di assistenza
4. La pensione sociale
5. L’assegno sociale

Pochi i documenti da presentare:
- Documento dichiarante
- Tessera sanitaria dichiarante
- Modulo ICRIC/ICLAV/ACCAS/PS inviato dall’Inps
- Documento dell’eventuale delegato/tutore
- Delega
- Eventuale Certificato Istituto di ricovero
- Eventuale Certificato del medico di base di disabilità intellettiva o minorazione psichica
- Eventuale Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (per i soli extracomunitari)
 


CedolareLa cedolare secca sugli affitti è un sistema di tassazione dei redditi che provengono dalla locazione di immobili. Scegliendo la cedolare secca come regime di tassazione del canone di locazione si sostituisce l'Irpef, le addizionali regionali e comunali, l'imposta di registro e l'imposta di bollo sul contratto d'affitto con tale nuova unica imposta sostitutiva. La scelta dell'imposta sostitutiva, ossia la cedolare secca, può essere esercitata dalle persone fisiche che affittano immobili ad uso abitativo e le loro pertinenze, come ad esempio i box auto ed i solai. Non possono scegliere la cedolare secca coloro che affittano immobili ad uso commerciale e quindi per esigenze diverse da quelle abitative. Optando per la cedolare secca, sul canone d'affitto annuo stabilito dalle parti, l'imposta sostitutiva si applica con un'aliquota fissa del 21% (al posto dell'aliquota Irpef che invece varia a seconda del reddito). L'aliquota scende al 19% nel caso di contratti a canone concordato. Qualora l'immobile affittato sia di proprietà di più persone, la scelta della cedolare secca può essere esercitata da ognuno dei comproprietari singolarmente. Non a tutti conviene optare per la cedolare secca. In linea generale si può affermare che il regime della cedolare secca può portare ad un risparmio notevole quando si abbia un reddito elevato. Quindi, maggiore è il reddito di colui che sceglie l'imposta sostitutiva e maggiore sarà il suo risparmio. Occorre tener conto, però, del fatto che se si hanno delle spese da detrarre o da dedurre, la scelta della cedolare secca può non risultare conveniente perché essa non permette deduzioni e detrazioni. In tal caso conviene la tassazione tradizionale. I proprietari delle abitazioni date in affitto possono applicare la cedolare secca nel modello Unico del 2012 o nel 730. Optando per la cedolare secca il proprietario dell'immobile dato in affitto rinuncia ad aggiornare il canone per tutto il periodo del contratto d'affitto; tale rinuncia va specificata anche nella raccomandata inviata all'inquilino. Le nostre sedi sono a vostra disposizione per il effettuare il test di convenienza sulla cedolare secca e per registrare telematicamente i contratti di affitto tramite il sistema Siria.


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