Dopo il NO della Ragioneria dello Stato sulla possibilità di finanziamento per il pensionamento dei 3976 lavoratori della scuola di quota 96, arriva pure il NO della Corte Costituzionale (
vedi nostri precedenti articoli) ...
questa la decisione della Consulta:
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 38, 97 e 117, primo comma, della
Costituzione – quest’ultimo richiamato in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la
legge 4 agosto 1955, n. 848 – dal Tribunale ordinario di Siena, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2013.
LA SENTENZA