carmelo.nesta scrive ...
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La determinazione degli organici delle scuole è un'operazione complessa e
molto importante dal momento che stabilisce il numero di posti di lavoro per
docenti e ATA per l'intero anno scolastico ...
Le operazioni di determinazione degli organici si avviano annualmente subito dopo la conclusione
delle iscrizioni degli alunni che, per l'anno scolastico 2017/18, sono previste dal 16
gennaio al 6 febbraio 2017. Ma quest'anno si procederà in maniera
diversa rispetto agli anni scolastici precedenti.
Il Ministro dell'Istruzione d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione ha emanato, in data 29 aprile 2016, un
Decreto Interministeriale,
trasmesso con
nota n. 11729 del 29-04-2016,
con le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali valevoli per
gli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19. Il decreto ha tenuto conto del numero di alunni
risultanti dall'organico di fatto 2015/16, della previsione della popolazione
scolastica riferita al periodo 2016/2019, dell'andamento delle serie storiche
della scolarità degli ultimi anni e dei criteri previsti dai commi 2 e 3
dell'art. 2 del
DPR 81/2009 (esigenze degli alunni disabili e degli alunni di
cittadinanza non italiana, densità demografica delle varie province,
distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni provincia, caratteristiche
geo-morfologiche dei territori e condizioni socio-economiche e di disagio
delle diverse realtà).
Successivamente i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali hanno provveduto
alla ripartizione delle consistenze organiche tra le province di competenza.
Infine le dotazioni organiche di Istituto, comprensive dei posti di
potenziamento, per l'anno scolastico 2016/17, sono
state definite dal Dirigente
dell'Ufficio Scolastico Territoriale, su proposta dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche delle provincia di competenza, nel limite dell’organico
provinciale assegnato. A tal fine, i Dirigenti scolastici hanno rappresentato le
esigenze indicate nei Piani Triennali dell'Offerta Formativa garantendo che, in
base all’andamento della popolazione scolastica degli ultimi anni, dei dati
desumibili dall’anagrafe degli alunni, nonché di altri elementi in possesso, la
previsione fosse rispondente alle reali esigenze dell'Istituzione scolastica.
Da questo anno, quindi, c'è il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) che
definisce il fabbisogno, per le Istituzioni scolastiche, di risorse umane e
materiali per un triennio e,
per la prima volta, il Decreto Interministeriale sugli organici 2016/2017 ha
previsto l'organico dell'autonomia triennale per gli anni scolastici 2016/17,
2017/18 e 2018/19, costituito da posti comuni, di sostegno e per il
potenziamento dell'Offerta Formativa in virtù dei commi dal 63 al 69 della
legge 107/2015.
Pertanto per l'anno scolastico 2017/18 e anche per il successivo 2018/19, il
MIUR con il MEF e la Funzione Pubblica non emaneranno il consueto Decreto
Interministeriale con le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e
regionali.
Resta tutto cristallizzato e gli organici regionali, determinati per l'anno
scolastico 2016/17, resteranno validi per il prossimo anno scolastico 2017/18 e
per il successivo 2018/19. E' questo quello che si evince leggendo con
attenzione i commi dal 63 al 69 della legge 107.
Il comma 63 stabilisce che l'organico dell'autonomia, costituito da posti
comuni, da posti di sostegno e da posti di potenziamento, deve poter garantire
tutte le attività per le finalità proprie delle Istituzioni scolastiche;
il comma 64 prevede che l'organico dell'autonomia, su base regionale, sia
determinato, con cadenza triennale, da decreti interministeriali del MIUR di
concerto con MEF e Funzione Pubblica;
il comma 65 stabilisce i criteri per la determinazione dell'organico
dell'autonomia su base regionale e dispone che la copertura dei posti vacanti e
disponibili deve essere assicurata dal personale della dotazione organica
dell'autonomia;
il comma 66 stabilisce che i ruoli del personale docente sono regionali,
articolati in ambiti territoriali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica (comma 67);
il comma 68 disciplina la determinazione dell'organico dell'autonomia su base
territoriale a cura degli Uffici Scolastici Regionali;
infine il comma 69 recita: "All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di
personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia,
ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, è
costituito annualmente con decreto del MIUR, di concerto con il MEF, un
ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia né
disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità
o assunzioni in ruolo. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle
graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato
previste dalla normativa vigente ovvero mediante l'impiego di personale a tempo
indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno
scolastico".
Vediamo, in ipotesi, come sarà determinato e gestito l'organico 2017/18 a
livello territoriale e di Istituzione scolastica, se non intervengono correttivi
della legge 107 sulla mobilità, sulla titolarità di ambito e sulla chiamata
diretta dei docenti da parte dei Dirigenti scolastici.
In base al comma 64 della legge 107 quest'anno non ci sarà il consueto Decreto
Interministeriale con le consistenze organiche nazionali e regionali e rimarrà valido il
Decreto del 29 aprile 2016 con la tabella G di riepilogo dell'organico
dell'autonomia regione per regione, qui di seguito riportata:
Tabella G
Riepilogo delle dotazioni organiche dell'autonomia triennio 2016-2018

I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali provvederanno, quindi, alla ripartizione
delle consistenze organiche tra gli ambiti territoriali di competenza, tenendo
presente l'organico di fatto 2016/17 e operando anche compensazioni tra le
dotazioni organiche dei posti comuni dei vari ordini e gradi di istruzione, nel
rispetto della dotazione organica regionale.
Sarà cura, poi, dei Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali:
- vagliare le proposte di organico dei posti comuni e di sostegno delle
Istituzioni scolastiche approntate sul SIDI dai Dirigenti scolastici, sulla base
delle iscrizioni degli alunni,
- procedere alle opportune verifiche e controlli nonché alla eventuale
attivazione di interventi modificativi delle previsioni effettuate dalle singole
istituzioni scolastiche,
- assegnare e/o integrare alle Istituzioni scolastiche i posti di potenziamento e rendere
definitivi i dati al SIDI.
I posti di potenziamento da assegnare e/o integrare alle Istituzioni scolastiche per il
prossimo anno scolastico dovrebbero essere più congrui alle richieste delle
scuole rispetto a quelli assegnati in questo anno scolastico.
L'organico dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche deve poter garantire, a
norma del comma 65 della legge 107, la copertura dei posti resi vacanti e
disponibili dalle cessazioni del servizio o da altre cause. La copertura si
realizzerà attraverso la chiamata diretta da parte dei Dirigenti scolastici, o
assegnazione d'ufficio, di docenti con titolarità su ambito
- per immissione in ruolo,
- per trasferimento,
- per soprannumerarietà,
- per esubero.
Nel caso in cui l'organico dell'autonomia non fosse in grado di garantire
ulteriori esigenze di personale è previsto, come abbiamo già detto, dal comma 69
della legge 107, che il MIUR e il MEF, attraverso un apposito decreto,
istituiscano posti aggiuntivi destinati solo alle supplenze e alla mobilità
annuale. I posti di sostegno in deroga saranno comunque garantiti.
Sparisce definitivamente l'organico di fatto e all'inizio delle lezioni del
prossimo anno scolastico le Istituzioni scolastiche dovrebbero essere in grado
di garantirne il regolare svolgimento, con tutto il corpo docente al completo.
Staremo a vedere!
(Carmelo NESTA - pubblicato da Orizzontescuola)
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