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  Articolo n. 4099 - © News SNALS-Confsal Brindisi - 626 letture
IL TAR LAZIO ANNULLA IL CONCORSO A DIRIGENTE SCOLASTICO - I MOTIVI DELL'ANNULLAMENTO
Postato Mercoledì, 03 Luglio 2019, ore 10:25:36 da Amministratore

DIRIGENTI SCOLASTICI



Lo Snals, pur rispettando il diritto di coloro che difendono i propri legittimi interessi, è preoccupato per gli sviluppi della situazione scaturita dalla sentenza del TAR…




A seguito della pubblicazione della sentenza della sezione terza bis del TAR del Lazio, il concorso a dirigente scolastico, ancora in corso, rischia di saltare creando una situazione esplosiva con migliaia di scuole prive di dirigente.

Lo Snals, ovviamente, pur rispettando il diritto di coloro che difendono i propri legittimi interessi, è preoccupato per gli sviluppi della situazione scaturita dalla sentenza del TAR.

Tra gli undici motivi che il ricorso presentava il Tar ha annullato il concorso solo perché all’interno della Commissione e delle Sottocommissioni che hanno deciso le tabelle di valutazione e le domande di inglese erano presenti un sindaco e due membri coinvolti in corsi di formazione per il concorso. I giudici hanno voluto colpire l’atto principale di tutta la procedura, cioè la illegittimità della costituzione della commissione, trascurando gli altri motivi di ricorso che non sono stati ben trattati nella sentenza. Di seguito la parte della sentenza che ha determinato l'annullamento del concorso:

"Al riguardo occorre rimarcare che nella seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 l’organo tecnico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l’attribuzione dei punteggi.
Con ogni evidenza, però, nel consesso figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina. In particolare il decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 (doc. 29), è illegittimo nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione.
Con riferimento alla dott.ssa Davoli (doc. 30) e alla dott.ssa Busceti (doc. 31) va evidenziato che risultano aver svolto attività formative nell’anno precedente all’indizione del concorso.
In tal senso, l’art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell’organismo tecnico, tra l’altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici». Per il deducente non richiede particolari spiegazioni, la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l’attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.
Più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. Marcucci.
Al momento del conferimento dell’incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall’art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall’art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.
Per il ricorrente la carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell’incidenza del munus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale."

Il motivo scelto dal Tar è di per sé sufficiente per l’annullamento definitivo del concorso: l’ultima parola, però, spetta ai giudici del Consiglio di Stato a cui il MIUR si è già rivolto.

Lo Snals chiederà quanto prima insieme a CGIL, CISL e UIL un urgente incontro al ministro per i chiarimenti del caso e per conoscere le immediate azioni che il MIUR intende porre in essere.

 


Intervista al Ministro Bussetti del 16 giugno 2019 su L'Espresso: "Non tocca a me vigilare"

 






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