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  Articolo n. 2242 - © News SNALS-Confsal Brindisi - 441 letture
PROBLEMATICHE CONCERNENTI L'APPLICAZIONE DA PARTE DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DI ALCUNI ISTITUTI CONTRATTUALI RELATIVI AL PERSONALE SCOLASTICO - INCONTRO AL MIUR
Postato Venerdì, 20 Marzo 2015, ore 09:29:49 da Amministratore

SERVIZI DI SEGRETERIA

In data 19 marzo 2015, si è tenuto, presso la Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR, un incontro con il seguente o.d.g.: “Problematiche concernenti l’applicazione e l’interpretazione da parte delle Ragionerie territoriali di alcuni istituti contrattuali relativi al personale scolastico”.




L’Amministrazione era rappresentata dai dott. Valentina Alonzo e Giacomo Molitierno della Direzione Generale per il personale della scuola.
La riunione è stata programmata a seguito di segnalazioni effettuate dalle OO.SS., in relazione ad interpretazioni restrittive da parte di alcune Ragionerie territoriali del MEF di alcuni istituti contrattuali per il personale scolastico (vedi nostro precedente articolo).

L
’Amministrazione ha garantito che, a breve, programmerà un incontro con il MEF, anche a seguito di quanto richiesto dalle OO.SS..

La nostra delegazione e quella delle altre OO.SS. hanno, nuovamente, sintetizzato problematiche retributive già evidenziate in incontri precedenti, sia nei tavoli tecnici che d’informativa sindacale e hanno sintetizzato nuove problematiche emerse di recente.

In particolare, tutte le OO.SS. hanno, nuovamente, rappresentato il problema relativo al pagamento delle ore eccedenti le 18, fino ad un massimo di 6 ore settimanali, su spezzoni orario vacanti per l’intero a.s. evidenziando un comportamento difforme delle Ragionerie provinciali dello Stato su tale questione.

Infatti, alcune Ragionerie provinciali ritengono che il pagamento delle ore eccedenti (per il personale docente della scuola secondaria), essendo tali prestazioni svolte su spezzoni orario fino a 6 ore, sono effettuate su ore disponibili in organico di fatto e, conseguentemente, ritengono che le stesse non siano retribuibili fino al 31/08. Ciò si è verificato, ad esempio, in Campania.

La nostra e le altre OO.SS. hanno sostenuto la non applicabilità di tale interpretazione per le ore conferite ai sensi della legge 448/2001 per l’intero anno. Hanno evidenziato che il pagamento dovuto per l’effettuazione di tali prestazioni lavorative per il personale a tempo indeterminato determina, per ogni ora settimanale aggiuntiva alle 18, il pagamento mensile di 1/18 dello stipendio tabellare in godimento, includendo indennità integrativa speciale per l’intero periodo, fino al 31/8. Hanno evidenziato, inoltre, che il calcolo di tale emolumento va effettuato anche per la 13^ mensilità.

Gli specifici riferimenti normativi, oltre alla legge 448/2011, sono l’art. 30 del CCNL 29/11/2007 e i DD.PP.RR 209 e 399, come nelle cattedre costituite con più di 18 ore di insegnamento.
Inoltre, tali ore eccedenti vanno retribuite fino al 31/8 per i supplenti annuali con nomina fino al 31/8, in quanto il pagamento di tali ore segue la durata del “contratto principale”, già stipulato in riferimento all’orario cattedra. Diversa, invece, è la situazione per i supplenti con contratto fino al 30/6, dove la retribuzione relativa alle classi collaterali termina al 30/6, seguendo la durata del contratto a tempo determinato.

L’interpretazione restrittiva non è stata data solo in Campania, ma ci sono anche Regioni, come il Lazio, dove gli uffici pagatori ritengono che tali ore vadano retribuite come se si trattasse di supplenze su organico di fatto e, quindi, fino al 30/6.

Tra le altre questioni sollevate c’è stato il mancato riconoscimento, in alcuni territori, ai fini della carriera, dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali e comunali, con qualifica non inferiore a “buono” o corrispondente, come previsto all’art. 2 del D.L. 19/06/70 n. 370, convertito con modificazioni nella L. 26/07/70 n. 576.

Inoltre, nell’incontro odierno, la nostra delegazione, anche a seguito di segnalazioni pervenute dalle strutture provinciali e regionali del sindacato, ha sostenuto, con forza, che va trovata soluzione a numerose altre questioni, quali, ad esempio, il mancato accoglimento, in Lombardia, di richieste di adeguamento di stipendio al tabellare della scuola secondaria di II grado, da parte di docenti che hanno ottenuto assegnazione provvisoria o utilizzazione in tale ordine di scuola, essendo titolari di un ordine di scuola che comporta un minor trattamento economico. Inoltre, ha fatto presente che non sono stati validati, in alcune Ragionerie territoriali dello Stato, (ad es: in quella di Perugia), i pagamenti dovuti a docenti di scuola primaria per effettuazione di ore di insegnamento aggiuntive, su posti vacanti, conferite, ad esempio, per attività alternative alla religione cattolica, nel tetto dell’orario contrattuale di insegnamento, che prevede, per la scuola primaria 22 ore settimanali di docenza e 2 ore di programmazione, evidenziando che la normativa consente, comunque, anche l’effettuazione di ore aggiuntive di insegnamento nel limite massimo di 24 ore settimanali di docenza.

Lo SNALS-CONFSAL ha sollevato, altresì, le difficoltà del personale ATA a tempo indeterminato che, ai sensi dell’art. 59 del CCNL, aveva maturato il diritto ad ottenere un contratto a tempo determinato per altro profilo professionale, evidenziando che nel corrente anno scolastico le graduatorie sono state pubblicate in ritardo e quindi, in attesa della pubblicazione delle graduatorie di istituto non è stato possibile assegnare tali posti vacanti, se non con il meccanismo della nomina “fino all’avente diritto”; la nostra delegazione ha evidenziato che le difficoltà sollevate dal MEF sono dovute, ad avviso del sindacato, ad una interpretazione letterale e restrittiva, in quanto non tiene conto della natura del posto, (trattandosi di posti vacanti), che per disguidi non addebitabili agli interessati sono stati attribuiti, in attesa della pubblicazione delle graduatorie definitive, con la dizione “fino all’avente diritto”.

In particolare, la delegazione SNALS-CONFSAL ha, tra l’altro:

  • evidenziato che, ancora una volta, per l’applicazione dell’art. 59, la categoria paga conseguenze di ritardi non imputabili certamente agli aspiranti, ma dovuti ad una programmazione globale del lavoro del Miur;
  • chiesto, in conseguenza, che per il prossimo triennio si preveda una programmazione della presentazione delle domande tale da consentire la pubblicazione delle graduatorie definitive entro il 1° settembre del primo anno di validità delle stesse;
  • sottolineato l’importanza che l’Amministrazione contatti, con urgenza, il MEF per evidenziare le questioni trattate e per garantire una interpretazione univoca in tutti gli uffici pagatori territoriali, essendo inconcepibile, ad avviso del sindacato, una disparità di trattamento con interpretazioni restrittive e rilievi che appaiono palesemente infondati;
  • evidenziato l’importanza e l’urgenza che il MIUR raggiunga delle intese interpretative con il MEF, in quanto la categoria ha attivato numerosi contenziosi in cui l’Amministrazione dovrebbe risultare soccombente, come, del resto, hanno dimostrato recenti sentenze. Ciò potrebbe costringere l’Amministrazione ad erogare quanto dovuto e, in alcuni casi, condannarla al pagamento delle spese legali;
  • chiesto di calendarizzare, a breve, una successiva riunione per approfondire ulteriormente, le questioni retributive esposte oggi dalle OO.SS., dopo i contatti e, auspicabilmente, le intese tra MIUR e MEF;
  • chiesto nuovamente di riaprire, con urgenza, la trattativa per l’attribuzione di nuove posizioni economiche per il personale ATA, e per la mobilità professionale dello stesso.






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