
Dopo la firma dell'ipotesi di CCNI sulla mobilità (vedi nostro articolo), prima che questa diventi operativa è sottoposta ad un lungo iter di verifiche e controlli previsti dall'articolo 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 sulla contrattazione integrativa....
Il comma 2 dell'articolo 40 bis del succitato decreto prevede che i contratti integrativi, dopo la sottoscrizione, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo (UCB - Uffici Centrali del Bilancio), sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria.
Successivamente i contratti sono trasmessi alla Corte dei Conti per la definitiva registrazione e solo da questo momento l’atto acquista efficacia e produce effetti giuridici.
Ma non finisce qui! Manca ancora l'Ordinanza Ministeriale che
fissa i termini di presentazione delle domande e di tutte le operazioni di mobilità,
indica la modalità di presentazione delle domande (on line o cartacea)
stabilisce quali atti e documenti gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse,
determina gli adempimenti a carico agli Uffici e delle istituzioni scolastiche
include allegati e modelli
Nell'attesa che l'ipotesi del CCNI faccia il suo iter e che venga emanata l'Ordinanza, pubblichiamo un prospetto che sintetizza le novità introdotte dalla legge 107/2015 che hanno influenzato la mobilita 2016/17 e la possibilità di acquisire la titolarità di scuola o di ambito da parte dei docenti assunti nelle varie fasi 0, A, B, C, dalle graduatorie di merito (GM) o ad esaurimento (GAE):

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