L'art. 3, comma 1, del D.M. n. 850 del 27 ottobre 2015 disciplina i servizi utili ai fini del periodo di formazione e di prova: "Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche". ...
I docenti neassunti in fase C alla fine di novembre 2015 rischiano di non superare l'anno di prova per l'impossibilità di svolgere i previsti giorni di servizio e/o di attività didattiche, soprattutto nelle scuole ove si svolgono le elezioni per il referendum.
Con la nota n. 36167 del 5 novembre 2015, il MIUR si era espresso in favore di quei docenti neoimmessi che avevano stipulato contratti part-time o che avevano differito la presa di servizio perché impegnati in supplenze ad orario parziale che rischiavano di non poter cumulare i 120 giorni di attività didattica: "fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto”.
L'USR Liguria, con la nota n. 3310 del 4 aprile 2016, estende le disposizioni della nota MIUR del 5 novembre 2015 anche ai docenti assunti in fase C per i quali, essendo stati assunti in ruolo con decorrenze successive al 1 settembre 2015, il computo dei centoventi giorni va proporzionato dalla data di effettiva assunzione in servizio sino al termine delle attività didattiche.
Anche l'USR Abbruzzo, con la nota n. 2210 del 14 aprile 2016 è dell'opinione che i 180 giorni di servizio ed i 120 di attività didattica vengano proporzionalmente ridotti per i neoassunti della fase C, anche sula base dei recenti chiarimenti pervenuti dall’Ufficio VI della D.G. per il personale scolastico, in risposta ad alcuni quesiti posti dal direttore dell'USR Friuli, tra cui la valutazione del periodo di prova e di formazione che deve essere curata dall’istituzione scolastica in cui il docente presta effettivo servizio.
Nota USR PUGLIA del 23 aprile 2016
Nota USR VENETO del 21 aprile 2016
Restiamo in attesa di un provvedimento ufficiale da parte del MIUR sulla questione.