L’INPS con la
circolare n. 35 del 14/03/2012 ha fornito istruzioni in merito ai nuovi requisiti per il conseguimento del diritto nonché alle modalità di accesso alla pensione di vecchiaia e pensione anticipata che, come disposto dall’articolo 24 del
d.l. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012 hanno sostituito le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità.
Con il messaggio n. 219 del 4/01/13, il cui contenuto è stato condiviso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 5869 del 16 novembre 2012, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito a taluni argomenti che sono stati oggetto di quesito.
Nel rinviare per completezza di informazione al testo dello stesso si evidenziano, di seguito, quelli di maggior interesse: ...
Maggiorazione convenzionale per pensione di inabilità
La maggiorazione si calcola aggiungendo al montante individuale dei contributi, posseduto all'atto del pensionamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento del sessantesimo anno di età dell'interessato, computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni di contribuzione e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Per le pensioni di inabilità calcolate con il sistema contributivo, la maggiorazione è determinata in ogni caso in relazione al periodo mancante al compimento del sessantesimo anno di età', indipendentemente dal sesso dell'assicurato e dalla gestione a carico della quale viene liquidata la pensione.
Relativamente al limite dei 40 anni di contribuzione, il comma 15 dell’articolo 1 della legge 335 del 1995 dispone tassativamente che le maggiorazioni di cui all’articolo 2, comma 3, della legge n. 222 del 1984, si computano, secondo il sistema contributivo, per l’attribuzione di un’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni.
Contribuzione utile per la non riduzione del trattamento pensionistico per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato prima dei 62 anni di età.
In base alle disposizioni di cui all’art. 24, comma 10, della legge n. 214/2012, per gli iscritti al 31/12/1995, che accedono a decorrere dal 1° gennaio 2012 ,alla pensione anticipata nel sistema misto in presenza di un’età anagrafica inferiore a 62 anni, è applicata, una riduzione pari all’1% della quota retributiva di pensione maturata al 31/12/2011 per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni.
La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva:
- pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;
- inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto,la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.
Peraltro, il comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto legge n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14 del 2012 ha stabilito che le disposizioni dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del più volte citato decreto legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Fermo restando che ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva utile per conseguire, da parte dei soggetti di che trattasi, la pensione anticipata senza la riduzione in parola, deve essere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater del predetto articolo 6. La contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338/1962 può essere compresa tra la contribuzione utile per determinare l’anzianità contributiva necessaria per non applicare la riduzione del trattamento pensionistico, in quanto si tratta di contribuzione per la quale è stato accertato lo svolgimento di attività lavorativa.
Cristallizzazione dei requisiti per il diritto ai trattamenti pensionistici.
Allo stato attuale, rimane fermo il principio che una volta acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia o pensione anticipata, si può accedere alla pensione da qualsiasi momento successivo, a condizione che non intervenga un’ulteriore norma che disponga modifiche alla disciplina vigente e che alla data di decorrenza della pensione i soggetti siano cessati dall’attività lavorativa dipendente.
Contribuzione utile per il perfezionamento dei 35 anni per le donne che accedono al regime sperimentale (articolo 24, comma 14)
L’articolo 24, comma 14, ha previsto che le lavoratrici, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2015, possono optare, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.
Ai fini della valutazione della contribuzione per il perfezionamento dei 35 anni sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione, tenuto conto che per dette lavoratrici le quali usufruiscono della sperimentazione l’applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo.
Regime sperimentale di cui all’art. 1, comma 9, legge n. 243/2004: precisazioni
La facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 è finalizzata a consentire alle lavoratrici, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di accedere al pensionamento di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli, 57 anni e 35 anni di contribuzione, rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2012.
Pertanto, qualora la lavoratrice abbia perfezionato il diritto al trattamento pensionistico (vecchiaia o anzianità) in base ai requisiti previsti per la generalità dei lavoratori vigenti al 31/12/2011 o i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia o pensione anticipata introdotti dall’articolo 24 più volte citato, non può accedere al regime sperimentale di che trattasi.
Analogamente non possono beneficiare della sperimentazione, le lavoratrici destinatarie delle disposizioni in materia di “salvaguardia” introdotte dalle norme che sono intervenute nel tempo.
Qualora tali lavoratrici non rientrino tra i beneficiari della c.d. “salvaguardia”, potranno presentare domanda di pensione di anzianità in regime sperimentale a condizione che la decorrenza della pensione di anzianità si collochi entro il mese di dicembre 2015.
Nei confronti delle suddette lavoratrici, continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze di cui alla legge n. 122 del 2010 e trovano applicazione le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita.
Tenuto conto dell’avviso espresso al riguardo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota del 15 novembre sopra citata, la facoltà in questione non può essere esercitata dalle lavoratrici che maturano il requisito anagrafico e contributivo nell’anno 2015 e per le quali, per effetto della disciplina di cui alla legge n. 122/2010, la prima decorrenza utile si colloca post 2015.
La domanda di pensione recante la scelta della lavoratrice di accedere al regime sperimentale può essere oggetto di rinunzia, secondo i criteri di carattere generale in materia di domanda di pensione.
Calcolo della quota contributiva in presenza di maggiorazioni (es. non vedenti, invalidi con grado di invalidità superiore al 74% ecc.)
Allo stato attuale, non è possibile valorizzare nella quota contributiva le maggiorazioni previste per particolari categorie di lavoratori: tali maggiorazioni sono utili per il diritto ma non per la misura della quota contributiva.
Al riguardo, rimane fermo il criterio illustrato con circolare n. 29 del 2002 in base al quale la maggiorazione convenzionale di cui all’articolo 80, comma 3, della legge n. 388/2000 non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva (per le pensioni a calcolo misto) ovvero della pensione da liquidare integralmente con il sistema di calcolo contributivo.
Nel calcolo contributivo l’importo della quota di pensione ovvero della pensione è determinato infatti moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età al momento del pensionamento.
MESSAGGIO INPS N. 219 DEL 4 GENNAIO 2013