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  Articolo n. 3179 - © News SNALS-Confsal Brindisi - 830 letture
CONSIGLIO DEI MINISTRI - ESAME PRELIMINARE DEI DECRETI LEGISLATIVI PREVISTI DAI COMMI 180 E 181 DELLA LEGGE 107/2015
Postato Sabato, 14 Gennaio 2017, ore 18:05:00 da Amministratore

NORMATIVA E POLITICA




Oggi, 14 gennaio 2017, si è svolta la riunione n. 8 del Consiglio dei Ministri, presieduta dal Presidente Gentiloni, dopo le dimissioni dall'ospedale per un intervento di angioplastica, con all'ordine del giorno, per quanto riguarda la scuola:
ESAME PRELIMINARE  DEI  DECRETI LEGISLATIVI, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 180 e 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107 recanti:...




  • (commi 180 e 181, lett. b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:
    1. l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;
    2. l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale.
      L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:
      1. la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;
      2. la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;
    3. il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:
      1. il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;
      2. la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di apprendistato;
      3. per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;
      4. la possibilità, per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al numero 3.1);
    4. la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di tirocinio;
    5. la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze;
      l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;
    6. il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo principi di semplificazione e di flessibilità,
      fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate;
    7. la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo principi di flessibilità e di valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini;
    8. la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie;

  • (commi 180 e 181, lett. c)  promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità promozione e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:
    1. la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;
    2. la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;
    3. l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;
    4. la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;
    5. la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;
    6. la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;
    7. la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;
    8. la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;
    9. la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

  • (commi 180 e 181, lettera d) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione  attraverso:
    1. la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale;
    2. il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio;

  • (commi 180 e 181 lett. e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:
    1. la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo:
      1. la generalizzazione della scuola dell'infanzia;
      2. la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia;
      3. gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;
    2. la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera;
    3. l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;
    4. l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle
      famiglie utenti del servizio;
    5. l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni;
    6. la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge;
    7. la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;
    8. l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;

  • (commi 180 e 181, lett. f) garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali; potenziamento della Carta dello studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), al fine di attestare attraverso la stessa lo status di studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico;

  • (commi 180 e 181, lett. g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:
    1. l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:
      1. il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;
      2. l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;
      3. il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;
    2. il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori
      artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;
    3. la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;
    4. il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;
    5. l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e all'università;
    6. l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;
    7. il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;
    8. la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero;

  • (commi 180 e 181, lett. h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero attraverso:
    1. la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;
    2. la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;
    3. la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;
    4. la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;

  • (commi 180 e 181, lett. i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:
    1. la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato
      conclusivo del primo ciclo;
    2. la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n. 87, n. 88, n. 89.
È stato tralasciato il comma 181, lett. a che prevede il riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle altre fonti normative;

 


 

Ufficio Stampa del MIUR

Roma, 14 gennaio 2017

La Buona Scuola, da Cdm primo via libera a otto deleghe
Fedeli: “Sono la parte più innovativa della legge. Oggi primo passo: ora parte la fase di ascolto dei soggetti coinvolti. I testi finali
saranno frutto della massima condivisione possibile”

Primo via libera oggi in Consiglio dei Ministri a otto decreti legislativi di attuazione della legge Buona Scuola.

I decreti riguardano:

  • il sistema di formazione iniziale e di accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado;
  • la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;
  • la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale;
  • l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni;
  • il diritto allo studio;
  • la promozione e la diffusione della cultura umanistica;
  • il riordino della normativa in materia di scuole italiane all'estero;
  • l’adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti e degli Esami di Stato.

Per la revisione del Testo unico sulla scuola sarà previsto un disegno di legge delega specifico e successivo. I provvedimenti vanno ora alle Commissioni parlamentari competenti e in Conferenza Unificata per l’apposito parere.

“I decreti attuativi delle deleghe rappresentano la parte più innovativa e qualificante della legge 107. Rivelano e concretizzano la vera portata di riforma della Buona Scuola: mettono le studentesse e gli studenti al centro di un progetto che punta a fornire loro un’istruzione e una formazione adeguate a standard e obiettivi internazionali. Si lavora sul sapere e sul saper fare, per dare alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi gli strumenti utili per realizzare il loro progetto di vita e contribuire alla crescita e alla competitività del Paese”, dichiara la Ministra Valeria Fedeli.

“Abbiamo scelto di salvaguardare le deleghe, la loro attuazione e il lavoro fatto finora avviandone l’iter di approvazione prima della loro scadenza prevista il 15 gennaio. Oggi comincia un percorso, è un punto di partenza. Aver dato il primo via libera in Consiglio dei Ministri non significa pensare che i testi siano chiusi: lavoreremo nelle Commissioni parlamentari - assicurando una forte partecipazione e presenza del Ministero e del Governo - per ascoltare in audizione tutti i soggetti coinvolti. Dirigenti scolastici, insegnanti, personale della scuola, sindacati, studenti, famiglie, associazioni, stakeholder in modo che i testi finali saranno frutto della massima condivisione possibile”.

LE SCHEDE

Formazione iniziale e accesso all’insegnamento
nella scuola secondaria di I e II grado

Oggi chi vuole insegnare nella scuola secondaria di I e II grado deve abilitarsi, dopo la laurea, attraverso il tirocinio formativo attivo (TFA). L’abilitazione consente di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per fare le supplenze. Per il ruolo occorre attendere e superare un concorso. Il decreto prevede che dopo la laurea si parteciperà ad un concorso. Chi lo supererà si inserirà in un percorso di formazione di tre anni, due dei quali fatti anche a scuola. Il percorso si concluderà, dopo il terzo anno, con l’assunzione a tempo indeterminato. Il decreto riguarda le future e i futuri insegnanti e prevede una fase transitoria per chi oggi è già iscritto nelle graduatorie di istituto.

Inclusione scolastica

Semplificazione e snellimento delle pratiche burocratiche, maggiore continuità didattica e formazione del personale docente e della comunità scolastica, costruzione di un progetto di vita che coinvolgerà più attori della società che collaborano in rete.

Sono questi i punti cardine del decreto sull’inclusione scolastica, provvedimento che propone un cambiamento culturale mettendo al centro le alunne e gli alunni con disabilità, per i quali la scuola, coinvolgendo tutte le sue componenti, elabora un progetto educativo individuale.

Non sarà solo la gravità della disabilità a determinare le risposte offerte delle alunne e degli alunni: si cercherà di determinare in senso più ampio i loro bisogni. L’attività di presa in carico degli alunni sarà più condivisa: la scuola fornirà al nuovo Gruppo di Inclusione Territoriale il Piano di inclusione, la valutazione diagnostico-funzionale e il progetto individuale per l’alunno che costituiranno la base delle richieste all’Ufficio scolastico regionale.

Insegnanti di sostegno più formati e preparati, poi, grazie a una formazione iniziale che prevede l’obbligo di 120 crediti formativi universitari (cfu) sull’inclusione scolastica (non più 60 come è oggi) per tutti i gradi di istruzione, 60 prima del percorso di specializzazione e 60 durante,  (il doppio rispetto ad oggi). Tutti i futuri docenti avranno nel loro percorso di formazione iniziale materie che riguardano le metodologie per l’inclusione e ci sarà una specifica formazione anche per il personale della scuola, Ata compresi.

Revisione dei percorsi dell’Istruzione professionale

Dare una chiara identità agli istituti professionali, innovare la loro offerta formativa, superando l’attuale sovrapposizione con l’istruzione tecnica e  rispondendo anche alle esigenze delle filiere produttive del territorio. Questi gli obiettivi del decreto che mette ordine in un ambito frammentato tra competenze statali e regionali e punta a ridare dignità a questi percorsi formativi.

I percorsi durano 5 anni: biennio più triennio. Gli indirizzi passano da 6 a 11: servizi per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura; pesca commerciale e produzioni ittiche; artigianato per il Made in Italy; manutenzione e assistenza tecnica; gestione delle acque e risanamento ambientale; servizi commerciali; enogastronomia e ospitalità alberghiera; servizi culturali e dello spettacolo; servizi per la sanità e l’assistenza sociale; arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico; arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.

Ogni scuola potrà declinare questi indirizzi in base alle richieste del territorio, coerentemente con le priorità indicate dalle Regioni. Vengono rafforzate le attività laboratoriali: nel biennio più del 40% delle ore sarà destinato a insegnamenti di indirizzo e attività di laboratorio, ci sarà uno spazio del 10% per apprendimenti personalizzati e per l’alternanza Scuola-Lavoro (dal secondo anno del biennio), il resto delle ore sarà dedicato a insegnamenti generali. Nel triennio, invece, lo spazio per gli insegnamenti di indirizzo sarà superiore (55% per anno) per dare la possibilità ai giovani di specializzarsi e approfondire quanto appreso nel biennio, nell’ottica di un ingresso facilitato nel mondo del lavoro. Conseguita la qualifica triennale, lo studente potrà scegliere di proseguire gli studi passando al quarto anno dei percorsi di Istruzione Professionale o dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e conseguire un diploma professionale tecnico. Le istituzioni scolastiche (statali o paritarie) che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate per fornire percorsi di Istruzione e Formazione professionale (di competenza regionale) entrano a far parte di un’unica rete, la Rete nazionale delle Scuole Professionali: finalmente un’offerta formativa unitaria, articolata e integrata sul territorio. Il sistema sarà in vigore a partire dall’anno scolastico 2018/2019. 

Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni

La delega istituisce per la prima volta un Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a 6 anni per garantire “ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali”. Attraverso la costituzione del Sistema integrato progressivamente si estenderanno, amplieranno e qualificheranno i servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia su tutto il territorio nazionale. A questo scopo viene creato un Fondo (229 milioni all’anno) per l’attribuzione di risorse agli Enti locali.

La delega prevede un Piano di azione nazionale per l’attuazione del Sistema integrato che coinvolgerà attivamente tutti gli attori in campo. Sarà promossa la costituzione di poli per l’infanzia per bambine e bambini di età fino a 6 anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi. I poli serviranno a potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico di tutte le bambine e dei bambini. I poli saranno finanziati anche attraverso appositi fondi Inail (150 milioni). 

È prevista una specifica governance del Sistema integrato di educazione e di istruzione. Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca spetterà un ruolo di coordinamento, indirizzo e promozione, in sintonia con le Regioni e gli Enti locali, sulla base del Piano di Azione Nazionale che sarà adottato dal Governo.

Diritto allo studio

Una nuova governanceche garantisca una maggiore partecipazione degli studenti, la promozione di un sistema di welfare fondato su livelli di prestazioni nazionali, misure su libri di testo, tasse scolastiche, trasporti, il potenziamento della carta dello studente IoStudio. Questi i principali contenuti della delega sul Diritto allo Studio.

Il provvedimento prevede l’istituzione di una Conferenza Nazionale. Una novità assoluta che consentirà una governance più partecipata: al tavolo ci saranno Associazioni dei genitori e degli studenti, Consulte provinciali degli studenti, il Miur, ma anche Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regioni, Comuni.

A partire al 2017 sono previsti 10 milioni di euro per l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti agli ultimi due anni delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l’acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, per l’accesso a beni e servizi di natura culturale. Il Miur stabilisce ogni anno i criteri per il riparto delle risorse.

Fra le novità, l’esonero totale dalle tasse scolastiche per le studentesse e gli studenti delle quarte e delle quinte della secondaria di II grado. Si parte nell’anno scolastico 2018/2019 con le quarte. Previste maggiori agevolazioni sui libri di testo, con una spinta per la diffusione del comodato d’uso gratuito alla secondaria di I e II grado. Saranno previste borse di studio per chi frequenta la secondaria di II grado per: libri, trasporti e vitto. Rafforzata la Carta dello studente (IoStudio) che sarà estesa anche a chi frequenta i corsi dell’Afam (Alta formazione musicale e coreutica) e ai Centri Regionali per la Formazione Professionale.

Promozione e diffusione della Cultura umanistica

Il Made in Italy al centro della Buona Scuola. Musica e danza, teatro e cinema, pittura, scultura, grafica delle arti decorative e design, scrittura creativa saranno solo alcune delle arti che verranno potenziate negli istituti scolastici.

Le scuole saranno aperte anche a contributi esterni: reti o poli a orientamento artistico e performativo di scuole collaboreranno con l’Indire (Istituto nazionale documentazione, innovazione, ricerca educativa), le istituzioni Afam (Alta formazione musicale e coreutica), le Università, gli Its (Istituti tecnici superiori) e soggetti pubblici e privati sotto il coordinamento del Miur. Il Miur lavorerà a stretto contatto con il Ministero dei Beni Culturali.

La pratica musicale, già presente nelle scuole del primo ciclo, verrà potenziata e ulteriormente sviluppata e le scuole secondarie di II grado potranno collaborare con gli Istituti tecnici superiori per progetti di innovazione digitale e tecnologica applicata alla musica.

Il patrimonio culturale e artistico italiano può essere occasione di crescita per l’Italia se le nuove generazioni sapranno coniugare tradizione e innovazione. Per questo motivo l’alternanza Scuola-Lavoro, prevista dalla legge 107/2015, potrà essere svolta presso soggetti pubblici e privati che si occupano della conservazione e produzione artistica.

Scuole italiane all’estero

Una scuola che formi cittadini italiani anche all’estero, diffondendo e promuovendo il nostro patrimonio culturale fuori dai confini nazionali, così come avviene nelle scuole del Paese: è questo l’obiettivo del decreto legislativo sulle scuole italiane all’estero.

La volontà è quella di colmare le distanze, estendendo le innovazioni introdotte dalla Buona Scuola anche negli istituti scolastici che operano fuori dal Paese. Questo si tradurrà, per esempio, nell’istituzione dell’organico del potenziamento all’estero, 50 nuovi insegnanti, nuove risorse professionali grazie alle quali si potrà lavorare di più su musica, arte o cinema e garantire il sostegno alle alunne e agli alunni che ne hanno bisogno. Le scuole italiane all’estero potranno partecipare ai bandi relativi al Piano nazionale scuola digitale. Per quanto riguarda gli insegnanti Miur e Maeci definiranno criteri e modalità per la formazione del personale all’estero, per riconoscere un profilo professionale specifico. Il periodo di permanenza fuori dei docenti verrà ridotto dagli attuali 9 a 6 anni per evitare un periodo troppo lungo di distacco dal sistema nazionale.

Sono previste maggiori e nuove sinergie con istituzioni ed enti che promuovono e diffondono la nostra cultura nel mondo e, infine, piena trasparenza delle scuole all’estero all’interno del portale unico della scuola.

Valutazione

Nessun cambiamento per gli Esami di Stato di quest’anno. Le novità entreranno in vigore dagli Esami del 2018.

Esame del I ciclo. Tre scritti e un colloquio saranno le prove previste alla fine della classe terza della secondaria di I grado. Oggi le prove sono sei più il colloquio. L’Esame viene riequilibrato e si torna a dare più valore al percorso scolastico rispetto al peso delle prove finali. Il decreto prevede: una prova di italiano, una di matematica, una prova sulle lingue straniere, un colloquio per accertare le competenze trasversali. Il test Invalsi (la prova nazionale standardizzata) resta in terza, ma si svolgerà nel corso dell’anno scolastico, non più durante l’Esame.

Esame del II ciclo. Due prove scritte e un colloquio orale. Questo il nuovo Esame. Oggi le prove scritte sono tre più il colloquio. Lo svolgimento delle attività di alternanza Scuola-Lavoro diventa requisito di ammissione. L’Esame sarà composto da: prima prova scritta nazionale che accerterà la padronanza della lingua italiana, seconda prova scritta nazionale su discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi, colloquio orale che accerterà il conseguimento delle competenze raggiunte, la capacità argomentativa e critica del candidato, l’esposizione delle attività svolte in alternanza. L’esito dell’Esame oggi è espresso in centesimi: fino a 25 punti per il credito scolastico, fino a 15 per ciascuna delle tre prove scritte, fino a 30 per il colloquio. Con il decreto il voto finale resta in centesimi, ma si dà maggior peso al percorso fatto nell’ultimo triennio: il credito scolastico incide fino a 40 punti, le 2 prove scritte incidono fino a 20 punti ciascuna, il colloquio fino a 20 punti.La Commissione resta quella attuale: un Presidente esterno più tre commissari interni e tre commissari esterni. La prova Invalsi viene introdotta in quinta per italiano, matematica e inglese, ma si svolgerà in un periodo diverso dall’Esame.

Le novità per le prove Invalsi: si introduce una prova di inglese standardizzata al termine sia della primaria sia della secondaria di I e II grado per certificare le abilità di comprensione e uso della lingua inglese in linea con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue. Nelle classi finali della secondaria di I e II grado la prova Invalsi è requisito per l’ammissione all’Esame, ma non confluisce nel voto finale: il punteggio è riportato nella documentazione allegata al diploma.

 


 


GLI INCONTRI PRECEDENTI CON LE OO.SS. SULLE DELEGHE:




1° incontro
INCONTRO AL MIUR SULL’ATTUAZIONE DELLE DELEGHE DI CUI ALLA LEGGE 107/2015: DIRITTO ALLO STUDIO - ISTRUZIONE PROFESSIONALE - VALUTAZIONE - SEGMENTO 0-6 ANNI








2° incontro
INCONTRO AL MIUR SULL'ATTUAZIONE DELLE DELEGHE DI CUI ALLA LEGGE 107/2015: PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ E RICONOSCIMENTO DELLE DIFFERENTI MODALITÀ DI COMUNICAZIONE











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"CONSIGLIO DEI MINISTRI - ESAME PRELIMINARE DEI DECRETI LEGISLATIVI PREVISTI DAI COMMI 180 E 181 DELLA LEGGE 107/2015" | Login/Crea Account | 0 commenti
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