Con il decreto n. 92 dell’8 febbraio 2019, il MIUR ha reso noto che i corsi di specializzazione saranno attivati presso le università, anche in convenzione tra loro, previa autorizzazione di posti e ripartizione di contingenti che lo stesso ministero disporrà con decreto successivo, stabilendo le date uniche nazionali per i test di accesso…
Saranno ammessi:
per la scuola dell’Infanzia e Primaria: i laureati in Scienze della formazione primaria e i diplomati magistrali prima del 2001;
per la scuola Secondaria di primo e secondo grado: tutti i docenti già abilitati.
In entrambi i casi, può essere ritenuto valido un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa in vigore.
In prima applicazione costituirà titolo di accesso alle distinte procedure per la secondaria di primo o secondo grado, il possesso del titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e l’aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, c.14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.
Le assenze dei corsisti “sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo è recuperato attraverso modalità definite dai titolari degli insegnamenti. Per il tirocinio e per i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste”.
Il test preliminare sarà di 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne individuerà una soltanto.
Almeno 20 dei predetti quesiti saranno volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda varrà 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata 0 (zero) punti. Il test avrà la durata di due ore.
Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, sarà integrata con soggetti collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili.
Il decreto n. 92 dell’8 febbraio 2019
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