Il MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – ha inviato la nota prot. 1290 del 22/07/2020 avente per oggetto: “Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020 e allegati”...
Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Oggetto: Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020.
Carissimi,
non esiste una formula italiana, e specie nel linguaggio amministrativo, equivalente all’inglese “to whom it may concern”, ma il senso della nota è questo. La presente nota, in effetti, riguarda gli Uffici, le organizzazioni sindacali, soprattutto gli aspiranti che si accingono a caricare la propria istanza di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle corrispettive graduatorie di istituto.
Non è stato facile imbastire e attuare la procedura, in tempi che rappresentano un record per la pubblica amministrazione. A chi ha lavorato ai provvedimenti e alla predisposizione delle istanze, va il mio grazie.
Occorrono alcune precisazioni, che prendono spunto dai quesiti già arrivati per le vie più diverse. L’istanza stessa, comunque, prevede una guida operativa, che segue l’aspirante passo passo nella compilazione.
Alcune notazioni preliminari sono necessarie.
La prima operazione che deve fare l’aspirante è leggere l’OM 60/2020, soprattutto per la parte relativa alla presentazione delle istanze, ai titoli di accesso e alle tabelle titoli. Può sembrare tautologico dirlo, ma non lo è. In particolare, sono valutabili, solo ed esclusivamente, i titoli contemplati nelle tabelle, in alcuni casi identificati con la fonte giuridica a evitare equivoci. Se un titolo non è previsto, non è previsto e dunque non valutabile. Per fare un solo esempio, non sono previsti, e dunque non caricabili a sistema, i cosiddetti “altri servizi di insegnamento”.
Un secondo aspetto merita attenzione. Nel corso degli anni, i percorsi di abilitazione TFA e di specializzazione sul sostegno si sono accavallati tra diversi anni accademici. Spesso, l’anno accademico di riferimento e l’anno accademico di effettivo svolgimento non corrispondono. Come è noto, vi è un divieto che riguarda la contemporanea frequenza di più percorsi accademici in ciascun anno accademico. Ed è per l’appunto la contemporanea frequenza a fare fede, contemporanea frequenza che ha comportato, all’epoca, la scelta da parte degli aspiranti, e che dunque è stata già risolta all’atto dell’iscrizione ai percorsi.
Gli aspiranti possono dunque caricare i predetti titoli, che saranno poi sottoposti a valutazione seguendo le predette indicazioni.
Per quanto riguarda i titoli di servizio, qualche chiarimento è opportuno.
Ciascun servizio, sia esso importato dal fascicolo personale o comunicato puntualmente dall’interessato, va inserito su una sola graduatoria, a scelta dell’interessato, per la quale, ai sensi delle indicazioni del punto C.1 della tabella, sarà valutato come specifico. Va quindi inserito una sola volta anche se è specifico per più graduatorie richieste. In una fase successiva alla chiusura dell’istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione. Se il servizio non è caricabile come specifico, quali ad esempio quelli di cui all’articolo 15 comma 2 dell’OM 60/2020 (IRC e alternativa), deve essere comunque caricato su una graduatoria a scelta dell’interessato e il sistema lo valuterà come aspecifico. I titoli, invece, devono essere caricati per ciascuna GPS di inserimento. Il punteggio sarà reso noto solo all’atto di approvazione delle GPS.
Per il resto, ai sensi dell’articolo 15 dell’OM 60/2020 e delle relative tabelle di valutazione dei titoli,
il servizio prestato sul sostegno è valido
a) come servizio specifico sulla GPS Sostegno dello specifico grado;
b) come servizio specifico sulle classi di concorso dello specifico grado;
c) come servizio aspecifico per le eventuali classi di concorso e posti sul sostegno di grado diverso;
il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda;
come eccezione rispetto al punto 2, per quanto concerne la GPS di seconda fascia di infanzia e primaria, ai sensi della tabella A/2 e al fine di graduare gli aspiranti, il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria;
per le GPS di I fascia, riservate agli aspiranti abilitati, non è dichiarabile il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi cui è attribuito il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2 delle rispettive tabelle A/1 e A/3 né sulle GPS relative al sostegno (in quanto il relativo punteggio aggiuntivo è valutato integralmente). I predetti aspiranti, qualora abbiano svolto durante la frequenza dei predetti corsi servizio su altre classi di concorso o posti comuni cui abbiano titolo, non ricomprese nel percorso di abilitazione, ovvero sul sostegno per grado diverso (ad esempio, docente abilitato TFA su secondaria di secondo grado che abbia svolto servizio sul sostegno sul primo grado, o docente di primaria che durante la LM 85-bis abbia svolto supplenze sulla secondaria), possono dichiararlo nelle relative graduatorie.
Ricordo che il punteggio complessivo di servizio valutabile per ogni graduatoria per ciascun anno scolastico è comunque pari al massimo a 12 punti.
Nel caso emergano ulteriori questioni, cercheremo di dare risposte in tempi brevi, attraverso note o lo strumento delle FAQ, ma solo per quanto non sia già chiarito o ricompreso nell’Ordinanza. Per gli aspiranti, vi è il canale mail dell’URP, mentre le OO.SS e gli USR hanno un canale dedicato. Quello che mi sento di raccomandare, è di avere soprattutto il massimo rispetto per chi lavora. Inondare gli uffici di PEC (che hanno tempi di lavorazione complessi) o scrivere a una pluralità di soggetti non cambia la sostanza delle situazioni, specie se sono già definite nell’OM 60/2020. Usare i canali giusti e nel modo appropriato è il miglior modo per trovare una risposta chiara e nei tempi utili.
Un saluto cordiale,
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Marco BRUSCHI
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