In attesa dell’Ordinanza sulla mobilità per il personale scolastico pubblichiamo. di seguito, i termini per la presentazione delle domande del personale della scuola...
Personale docente: dal 26 febbraio 2024 al 16 marzo 2024
Docenti di religione cattolica: dal 21 marzo 2024 al 17 aprile 2024 (su apposito modello cartaceo)
Personale educativo: dal 28 febbraio 2024 al 19 marzo 2024
Personale ATA: dall’8 marzo 2024 al 25 marzo 2024
I sindacati SNALS, FLC CGIL, CISL, ANIEF e GILDA hanno firmato al Ministero, in data 21 febbraio 2024, il testo di Integrazioni e Modifiche al CNNI sulla mobilità sottoscritto in data 10 maggio 2022*.
i sindacati FLC CGIL, CISL, ANIEF, SNALS e GILDA presenti al tavolo non potendo modificare i vincoli del CCNI del 2022 hanno ampliato e precisato le deroghe inserite nell’art. 34 comma 8 del CCNL 2019/21:
1. Al comma 2 dell’art.2 del CCNI l’inciso “Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018” è soppresso; l’inciso “avendo espresso una richiesta puntuale di scuola” è sostituito dall’inciso “avendo espresso una richiesta puntuale di sede”.
2. Dopo il comma 3 dell’art. 2 e dopo il comma 9 dell’art. 34 del CCNI sono aggiunti, rispettivamente, il comma 3-bis e il comma 9 bis, del seguente tenore letterale: “Ai sensi dell’art. 34, comma 8, del CCNL 18 gennaio 2024 è garantita a tutto il personale docente e DSGA la partecipazione alle procedure di mobilità purché rientrante nelle seguenti categorie:
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.
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*Il CCNI triennale sulla mobilità 2022-2025, infatti, presenta una situazione alquanto anomala proprio a motivo del fatto che quattro sigle sindacali su cinque non hanno posto la loro firma sul contratto triennale in quanto contrari a diversi aspetti contenuti nel testo (è stato firmato sollo dalla CISL Scuola).
I motivi della NON FIRMA c'erano tutti e il testo presenta troppi vincoli che danneggiano l’intero personale scolastico, oltre un milione di persone che rischiano di vedersi la strada sbarrata da blocchi legislativi non rimossi, come richiesto da SNALS, FLC-CGIL, UIL, GILDA. (Vedi il Comunicato unitario di SNALS-Confsal, FLC CGIL, UIL Scuola e Gilda-Unams del 17 gennaio 2022)