Parere sullo schema di ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito recante «Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo» approvato nella seduta plenaria n. 123 del 12/04/2024...
Le modifiche introdotte nel testo dell’Ordinanza Ministeriale sottoposto al parere del CSPI riguardano tre punti:
è stata inserita la possibilità di iscrizione con riserva per coloro che conseguiranno il titolo previsto per l’insegnamento negli istituti di cui all’articolo 67 del Testo Unico (Istituti per sordomuti e non vedenti);
è stata prevista la possibilità, per gli aspiranti in possesso di un titolo di accesso conseguito all’estero non ancora riconosciuto, di stipulare contratti a tempo determinato con specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo;
è stata prevista la valutabilità dei servizi prestati a seguito di provvedimenti giurisdizionali cautelari poi caducati dalla decisione definitiva.
Il CSPI, rispetto ai cambiamenti intervenuti nella attuale formulazione dell’O.M., non rileva eccezioni riguardo ai punti 1) e 3), mentre, rispetto al punto 2), nel richiamare quanto contenuto nel parere n. 121, in cui l’auspicio formulato andava nella direzione di un’accelerazione delle tempistiche necessarie al riconoscimento, ritiene che la soluzione proposta nel testo non sia più sufficiente a “garantire il buon funzionamento sia nella fase della costituzione delle graduatorie sia in quella di conferimento delle supplenze”; anche in considerazione della complessità delle procedure di nomina, soprattutto rispetto alla numerosità della platea di interessati e controinteressati (a titolo esemplificativo sono circa 12mila i docenti che hanno acquisito un titolo di abilitazione o specializzazione per il sostegno all’estero).
Secondo l'O.M. oggetto del parere, l'inserimento con riserva per i docenti dà diritto a un contratto a tempo determinato con clausola risolutiva in caso di mancato riconoscimento del titolo. Tuttavia, questa disposizione potrebbe generare controversie, specialmente considerando che alcuni titoli esteri sono stati respinti anche per specializzazioni sul sostegno. Inoltre i docenti in parola, ad esempio, potrebbero essere sottoposti a misure compensative solo a scadenza di contratto. Il CSPI prevede che ciò possa influire negativamente sulla continuità didattica per gli alunni con disabilità e alla luce di quanto evidenziato chiede di tornare alla formulazione precedente.
Inoltre il CSPI propone di modificare la Tabella 3, sezione B, punto B.6 per consentire l'assegnazione di 3 punti anche se il superamento di un concorso ordinario è già utilizzato come titolo di accesso.
Il CSPI evidenzia altresì una potenziale incoerenza nelle nuove graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze su sostegno senza il possesso del titolo, specie per l'insegnamento delle scienze motorie nella scuola primaria. Questo perché i docenti inseriti in queste nuove graduatorie potrebbero essere utilizzati per supplenze su sostegno senza possedere il titolo di accesso richiesto per insegnare nella scuola primaria.
Pertanto il CSPI suggerisce che l'Amministrazione adotti un correttivo specifico per garantire che il personale Docente abbia una formazione adeguata per svolgere attività di insegnamento a supporto degli alunni con disabilità nella scuola primaria.
In riferimento alle conseguenze applicative dell’entrata in vigore del DM 255/2024, il CSPI, soprattutto al fine di assicurare omogeneità dell’applicazione e uniformità di trattamento degli aspiranti e, quindi, limitare il proliferare del contenzioso, chiede di inserire all’art. 15, comma 1, il seguente periodo: “A partire dall’anno scolastico 2024/2025 il servizio prestato su una classe di concorso oggetto di accorpamento è valutato come specifico anche sull’altra classe di concorso aggregata”.
Il CSPI evidenzia la necessità di stabilire procedure di reclutamento specifiche per i docenti specializzati nell'ambito della sperimentazione di scuola secondaria di I grado a indirizzo Montessori, autorizzata con DM 237/2021, in attesa del completo passaggio all'ordinamento. Suggerisce di adottare procedure simili a quelle già previste per la scuola dell'infanzia e primaria.
Per quanto riguarda gli approfondimenti per le specifiche richieste di integrazione, soppressione e modifica nell’articolato si rimanda al testo del parere.
Alla luce delle considerazioni espresse, il parere è negativo in caso di mancato accoglimento delle proposte di modifica, in particolare per quanto riguarda la possibilità, per gli aspiranti in possesso di un titolo di accesso conseguito all’estero non ancora riconosciuto, di stipulare contratti a tempo determinato (art. 7, comma 4, lett. e).