"Nell'ambito delle trattative per la sequenza contrattuale relativa alle responsabilità disciplinari del personale docente del settore Scuola, espressamente prevista dall'art. 48, comma 1, del CCNL 2019/2021, lo SNALS Confsal si è espresso decisamente contro qualsiasi ulteriore attribuzione di poteri disciplinari al dirigente scolastico": lo afferma il Segretario Generale dello Snals, Elvira Serafini.
"A tal proposito - aggiunge - lo SNALS Confsal aveva già inviato all'Aran, durante le trattative per il rinnovo del CCNL di Comparto, un documento che indicava le nostre critiche e le nostre proposte…
In particolare, per lo SNALS Confsal, il dirigente scolastico non deve essere individuato come autorità disciplinare nei confronti del personale docente per le sanzioni disciplinari più gravi, a partire dalla sospensione dal servizio fino a dieci giorni.
Non è accettabile che confluiscano nello stesso soggetto più poteri:
accertare i fatti,
raccogliere le testimonianze,
avviare il procedimento disciplinare formulando i capi di accusa,
sentire le varie parti coinvolte all'interno del contraddittorio e, all'esito dello stesso,
irrogare la sanzione ovvero archiviare il procedimento".
"La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione - conclude Serafini - deve restare materia dell'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari presso gli Uffici scolastici regionali, corrispondentemente a quanto accade negli altri settori pubblici dove le sanzioni più gravi sono di competenza di organi esterni e superiori.
La competenza disciplinare del dirigente scolastico deve essere limitata solo alla violazione degli obblighi di ufficio e non deve essere esercitata per fare rilievi sulle attività di insegnamento e educative. Diventa semmai necessario individuare un Organismo di Garanzia per la tutela dei principi costituzionali relativi alla libertà di insegnamento". (ANSA).
___________________________________________________________
PERCHE' IL DIRIGENTE SCOLASTICO NON PUO' IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE DELLA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO (di Carmelo NESTA)
Le competenze dei Dirigenti delle Amministrazioni pubbliche in materia disciplinare sono state oggetto di diversi interventi legislativi che hanno a volte potenziato e a volte sminuito le loro competenze ad irrogare le sanzioni.
Prima della riforma cosiddetta “Brunetta”, introdotta con il d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, al Dirigente delle Amministrazioni pubbliche era riconosciuta la competenza ad irrogare le sanzioni
- del rimprovero verbale e
- del “rimprovero scritto (censura),
mentre per tutte le altre sanzioni più gravi era competente l’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.).
Nel 2009, con la riforma voluta dal Ministro Brunetta, per ottimizzare la produttività del lavoro pubblico, veniva loro riconosciuta piena ed esclusiva competenza per avviare e concludere l’intero procedimento relativo alle seguenti sanzioni disciplinari:
- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto (censura);
- multa di importo variabile fino a massimo 4 ore di retribuzione;
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni.
Per tutte le altre sanzioni più gravi la competenza era dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari.
Nuove modifiche alla suddetta ripartizione sono intervenute con la riforma cosiddetta “Madia” (d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75) e ai Dirigenti delle Amministrazioni pubbliche (e non ai Dirigenti scolastici) è stata conservata la sola competenza sanzionatoria del
- rimprovero verbale,
mentre all’Ufficio Procedimenti Disciplinari sono state riservate tutte le restanti sanzioni.
La riforma “Madia” ha determinato un diverso esercizio della funzione disciplinare tra i vari dirigenti, riconoscendo solo ai dirigenti scolastici la competenza complessiva (vale a dire dalla contestazione dell’addebito all’irrogazione della sanzione) a trattare tutti i procedimenti disciplinari dei loro dipendenti, cui consegue una sanzione massima della “sospensione fino a dieci giorni”.
A giustificare le differenti competenze tra Dirigenti scolastici e Dirigenti di altre Amministrazioni pubbliche, sono state
- l’autonomia riconosciuta agli Istituti scolastici e, soprattutto,
- il numero dei soggetti coinvolti, trattandosi di migliaia di docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con conseguente difficoltà ad esercitare l’azione sanzionatoria da parte degli Uffici Procedimenti Disciplinari istituiti presso gli Ambiti Territoriali.
Il sistema disciplinare attuale, quindi, non riconosce più al Dirigente delle Amministrazioni pubbliche neanche la possibilità di formulare una contestazione di addebiti (non essendo prevista per il “rimprovero verbale”), ma deve, anche per cose di poca rilevanza disciplinare, come un semplice “rimprovero scritto”, elaborare una specifica relazione e inviare all’U.P.D. tutto quanto possa risultare utile.
Ritornando ai dirigenti scolastici, si ribadisce che essi, in base a quanto sancito nel comma 9-quater dell’art. 55-bis del d. lgs. 165/2001, hanno competenza, per il personale docente, educativo e ATA, ad irrogare tutte le sanzioni disciplinari fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un massimo di dieci giorni. Le restanti sanzioni più afflittive sono riservate all’Ufficio Procedimenti Disciplinari.
La materia disciplinare riguardante i docenti e il personale educativo necessita, però, di una rivisitazione e, pertanto, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, ha inserito l’art. 48 - Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo – che recita:
1. Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l'esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell'insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento. La sessione si conclude entro il mese di luglio 2024.
2. La contrattazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 165 del 2001 e deve tener conto delle sottoindicate specificazioni:
1) deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi:
a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti;
b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale;
2) occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso:
a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell’uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.
3. Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1, rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n. 297 del 1994, incluse le seguenti modificazioni ed integrazioni all’articolo 498 comma 1 ove sono aggiunte le seguenti lettere:
“g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione;
h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”.
In questi giorni si dibatte con l'ARAN la specifica sessione negoziale a livello nazionale per definire la materia disciplinare delle istituzioni scolastiche prevista dall’art. 48 del CCNL sottoscritto il 18 gennaio 2024.
Pertanto la normativa attuale attribuisce ai dirigenti scolastici la competenza ad irrogare al personale docente ed educativo le seguenti sanzioni disciplinari:
- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto (censura);
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni.
Le restanti sanzioni più gravi sono di competenza dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari.
La “sospensione dal servizio fino a 10 giorni” è stata, più volte in questi ultimi mesi, impugnata dinanzi al giudice del lavoro chiamato a pronunciarsi a seguito di diversi ricorsi finalizzati all’annullamento della sanzione per “incompetenza del soggetto che ha esercitato la potestà punitiva”.
I numerosi ricorsi hanno visto soccombere la parte dirigenziale a favore del personale docente.
Per comprendere cosa abbia determinato il contenzioso è necessario un approfondimento sulla formulazione delle norme che hanno disciplinato le competenze sanzionatorie dei dirigenti scolastici e una valutazione su alcune difficoltà applicative venutesi a creare.
In effetti il comma 9-quater, aggiunto con la riforma Madia del 2017, all’articolo 55-bis del d.lgs. 165/2001, ha stabilito che:
“Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale.”
Mentre per il personale ATA tale misura punitiva è espressamente prevista dall’art. 48 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, per il personale docente trova ancora applicazione, in attesa di una specifica sessione negoziale prevista dal suddetto CCNL, entro luglio 2024, la sanzione della “sospensione dall’insegnamento fino a un mese”, prevista dall’articolo 494 del d. lgs. 297/94.
Quindi, il dirigente scolastico non potrebbe irrogare nei confronti dei docenti e del personale educativo, la sanzione della “sospensione fino a 10 giorni” perché non espressamente prevista nell’ordinamento degli insegnanti e, pertanto, dovrebbe limitarsi a considerare la fattispecie comportamentale in relazione alla sanzione edittale (cioè il limite massimo e minimo di pena che viene espresso dalla norma penale come sanzione per aver commesso il reato) astrattamente irrogabile sulla base della disciplina sanzionatoria normativamente prevista (da 1 giorno fino a un mese).
Pertanto è questa valutazione ex ante da parte del dirigente scolastico che viene contestata dai giudici del lavoro e soprattutto dalla Corte Suprema di Cassazione, perché il dirigente scolastico non avrebbe competenze punitive per le tipologie di comportamenti illeciti contemplati dall’articolo 494 del d.lgs. 297/94.
Tutte le sanzioni che comportano la sospensione del docente, lievi o gravi, sono di competenza dell’UPD, in quanto l’art. 494 del D.Lgs. 297/1994, che è l’unica norma applicabile ai docenti, fa riferimento ai casi punibili con la sospensione dall’insegnamento fino a un mese (quindi anche fino a 10 giorni), sottraendoli alla competenza punitiva del Dirigente scolastico.
Pertanto il Dirigente scolastico deve limitarsi a inquadrare il comportamento dell’insegnante in quelli elencati e puniti dalle norme del Testo Unico (art. 494 del D.Lgs. 297/1994).
Se ritiene che tale comportamento rientri tra quelli punibili con una sanzione superiore alla censura, rimetterà gli atti all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, anche se, per suo convincimento, avrebbe ritenuto congrua una sanzione, ad esempio, di due giorni di sospensione dall’insegnamento.
E’ indubbio che è assolutamente necessario dare attuazione a quanto stabilito nell’ultimo CCNL 2019/2021 del Comparto Istruzione e Ricerca, ove all’articolo 48 è detto che: “Le parti convengono sull’opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni [….] La sessione si conclude entro il mese di luglio 2024.”
Come si può comprendere sia il Ministero dell’Istruzione che le Organizzazioni Sindacali, al momento della stipula del contratto, erano pienamente consapevoli (ma già dal precedente CCNL 2016/2018) della necessità di un intervento su una materia che sta creando conflittualità all’interno delle istituzioni scolastiche e il termine del mese di luglio 2024 per concludere la specifica sessione negoziale che dovrebbe riordinare la materia è alle porte.
Nessun problema per il personale ATA
Nessuna criticità relativa all’autorità disciplinare competente esiste, invece, nei riguardi del personale Ausiliario Tecnico e Amministrativo (ATA), per il quale i dirigenti scolastici possono irrogare le seguenti sanzioni disciplinari:
– rimprovero verbale;
– rimprovero scritto (censura);
– multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
– sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni.
Le restanti sanzioni più gravi – per le quali si rinvia al prospetto riportato in calce al presente scritto – sono di competenza dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari.