Il MIUR ci ha inviato la nota prot. 4383 del 6/5/2013 avente per oggetto: "Retribuzione ore eccedenti coordinatori territoriali di educazione fisica a.s. 2012/2013. Sospensione attività." La trascriviamo integralmente di seguito:...
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale Scolastico
Prot. A00DGPER4383/Segr. Roma, 6 maggio 2013
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
E p.c.
Al Capo del Dipartimento per l’Istruzione
Al Direttore Generale per le Politiche Finanziarie e per il Bilancio
Al Direttore Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione
LORO SEDI
Oggetto: Retribuzione ore eccedenti coordinatori territoriali di educazione fisica a.s. 2012/2013. Sospensione attività.
Si fa seguito alla precedente comunicazione con la quale veniva richiesto alle SS.LL. la quantificazione del fabbisogno finanziario necessario ad assicurare i compensi per la retribuzione delle ore eccedenti per i coordinatori di educazione fisica e sportiva in servizio presso codesti UU.SS.RR., come previsto dall’art. 87 del CCNL 2006-2009.
A tal proposito, si comunica che la trattativa contrattuale con le OO.SS., che è prerequisito essenziale per lo stanziamento dei fondi da destinare alle retribuzioni anzidette, è tuttora in corso di definizione. Attualmente, infatti, risulta autorizzata solo la spesa relativa all’importo massimo di euro 5.940,00 per coordinatore, come da intese sottoscritte in data 30 gennaio e 19 marzo u.s.
Ciò detto, considerato che la prossima riunione programmata per la determinazione delle modalità di utilizzo delle economie del M.O.F., tra cui quelle relative ai fondi per l’avviamento della pratica sportiva, avrà luogo il giorno 9 maggio p.v., si pregano le SS.LL. di non autorizzare attività che eccedano il regolare orario di servizio e che comportino oneri a carico del fondo di cui all’art. 87 del CCNL oltre la quota massima anzidetta.
Servizio eccedente l’ordinario orario settimanale potrà essere autorizzato solo a seguito della chiusura della contrattazione, ove questa preveda l’assegnazione delle risorse necessarie a coprire prestazioni rese in ore eccedenti ed autorizzate.
F.to IL DIRETTORE GENERALE
Luciano CHIAPPETTA