con la
sentenza n. 203, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma suddetta nella parte in cui:
non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ed alle condizioni stabilite, il parente o l’affine entro terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti previsti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave;
in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad altro parente o affine convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo.