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  Articolo n. 3133 - © News SNALS-Confsal Brindisi - 411 letture
ENTI PUBBLICI DI RICERCA - DECRETO LEGISLATIVO PER LA SEMPLIFICAZIONE
Postato Venerdì, 16 Dicembre 2016, ore 08:02:00 da Amministratore

NORMATIVA E POLITICA



È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25/11 scorso, il d.lgs. del 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n.124”. Di seguito, un commento sulle principali misure previste ...




Osservazioni dello Snals Confsal sul
“Decreto Semplificazione” per gli EPR (Enti Pubblici di Ricerca)

E’ stato pubblicato in G.U. n.276 serie generale del 25 novembre 2016, il decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n.124”.
Il testo prevede alcune migliorie nelle attività degli EPR nel senso di una maggiore autonomia e semplificazione di certi ambiti delle attività di ricerca (missioni, acquisti, mobilità), ma appare meno incisivo sui temi centrali del settore (governance, assunzioni, gestione delle risorse). Nel corso dell’iter parlamentare sono state, in ogni caso, introdotte correzioni che hanno accolto alcune richieste sindacali e degli operatori del settore, in particolare evitando certe previsioni in materia di assunzioni che avrebbero costituito per molti enti un vero e proprio blocco. Nel complesso resta l’impressione che si potesse fare di più per un settore che aspetta da molti anni la soluzione di annosi problemi, come la definizione di una governance unitaria, un piano di investimenti adeguati, l’adeguamento del numero degli operatori del settore ai livelli europei e il superamento del precariato.
Il testo approvato è destinato ai seguenti enti:

Area Science Park di Trieste
Agenzia spaziale italiana
Consiglio nazionale delle ricerche
Istituto italiano di studi germanici
Istituto nazionale di astrofisica
Istituto nazionale di alta matematica
Istituto nazionale di fisica nucleare
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale
Istituto nazionale di ricerca metrologica
Museo e Centro studi Enrico Fermi
Stazione zoologica Anton Dohrn
Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione
Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l’energia e lo sviluppo sostenibile
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
Istituto nazionale di statistica
Istituto superiore di sanità
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

Sono destinatari del provvedimento anche il personale di ricerca dell’INAIL e quello transitato dall’ISFOL all’ANPAL.

Le principali disposizioni del d.lgs. sono qui di seguito riassunte:

  • la definizione di diritti e doveri dei ricercatori e dei tecnologi secondo quanto stabilito nella Carta europea dei ricercatori, nel Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori e nel European Framework for Research Careers; documenti che devono essere accolti da ogni EPR;

  • il rafforzamento della governance degli EPR attraverso la ridefinizione della Consulta dei Presidenti degli Enti e l’istituzione di un Comitato di Esperti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché del Consiglio Nazionale dei ricercatori e tecnologi presso il Miur con compiti consultivi e propositivi verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i ministeri vigilanti. Resta tuttavia la dicotomia tra enti vigilati dal Miur ed enti vigilati da altri ministeri;

  • la determinazione delle spese per il personale non può superare l’80% del rapporto tra le spese complessive per il personale nell’anno di riferimento e la media delle entrate complessive dell’ente dell’ultimo triennio. Si permette così l’avvio di assunzioni negli enti, anche in virtù del fatto che vengono eliminati ulteriori vincoli (turn over), che nelle spese per il personale non vengono conteggiate quelle sostenute per i contratti a tempo determinato su finanziamenti esterni, pubblici o privati, e, infine, che sono stati eliminati nell’iter parlamentare i vincoli molto severi inizialmente posti all’assunzione di tecnici e amministrativi;

  • la semplificazione degli acquisti di beni e servizi. Nel corso dell’iter parlamentare sono stati ricompresi tutti i beni e servizi utili alle attività di ricerca. Gli enti non sono obbligati a fornirsi presso il mercato elettronico; inoltre gli enti adottano sistemi di contabilità economico -patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo, allineandosi alle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica;

  • la mobilità, la prima destinazione, i congedi e la portabilità dei progetti. Anche in questo caso sono state introdotte migliorie nel corso dell’iter parlamentare. Molto importante è la possibilità di accedere a congedi per studio o ricerca all’estero, o presso istituzioni internazionali o comunitarie, fino a 5 anni ogni 10 di servizio. Questa misura rende competitiva la presenza di ricercatori italiani su progetti internazionali, perché adegua la lunghezza del soggiorno alle durate tipiche dei progetti. Per quanto riguarda la sede di prima assegnazione si prevede una permanenza minima di 3 anni. Inoltre è permessa la portabilità dei progetti finanziati da fonti diverse dall’ente di appartenenza in caso di trasferimento in altri enti;

  • le spese di missione.  Sono gli enti, giustamente, che stabiliscono le modalità di rimborso delle missioni;

  • il merito. È prevista l’assegnazione di premi biennali per ricercatori e tecnologi per meriti scientifici nel limite dello 0,5% della spesa complessiva per il personale. Tuttavia questi premi sono assegnati senza risorse aggiuntive e si disciplina per legge una materia di natura tipicamente contrattuale. Inoltre è prevista la chiamata diretta per meriti eccezionali di ricercatori e tecnologi con contratto a tempo indeterminato nel limite del 5% dell’organico di ricercatori e tecnologi e nel limite di assunzioni fatte nell’anno in questione e su risorse aggiuntive;

  • la valutazione resta affidata al ministero vigilante, ma l’Anvur redige le linee guida sulle metodologie di valutazione, i risultati della ricerca, organizzativi e individuali;

  • i finanziamenti restano la nota più dolente. Purtroppo non è stata cancellata -seppur ridotta a misura sperimentale per il 2017- l’istituzione di un fondo premiale di 68 milioni di euro per il finanziamento dei Piani Triennali di Attività e di specifici programmi e progetti. Questo fondo è attivato a spese del Fondo Ordinario d’Ente, già ridotto all’osso da interventi legislativi degli ultimi anni.





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