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  Articolo n. 4458 - © News SNALS-Confsal Brindisi - 373 letture
CONTRATTO SULLA MOBILITÀ SCUOLA 2022/23: I PUNTI CRITICI - QUANDO IL VIA ALLE DOMANDE?
Postato Martedì, 15 Febbraio 2022, ore 12:02:33 da Amministratore

MOBILITA'


Come è noto, l'Ipotesi di contratto sulla mobilità personale docente, educativo e Ata per l’anno scolastico 2022/23 (valevole per il prossimo triennio 2022/25) è stata sottoscritta  solamente dalla Cisl Scuola. Alla luce della situazione che si è venuta a creare, ovvero con Flc-Cgil, Uil Scuola, Snals-Confsal e Gilda che si sono astenuti dalla firma, molti docenti e lavoratori ATA si stanno chiedendo cosa succederà nelle prossime settimane e soprattutto quando sarà possibile inviare la propria domanda di trasferimento per il prossimo anno scolastico...



Quella riguardante il nuovo CCNI sulla mobilità, infatti, presenta una situazione alquanto anomala proprio a motivo del fatto che quattro sigle sindacali su cinque non hanno posto la loro firma sul nuovo contratto triennale in quanto contrari a diversi aspetti contenuti nel testo.
I motivi della NON FIRMA ci sono tutti e, come abbiamo già ribadito in questo nostro precedente articolo, il testo presenta troppi vincoli che danneggiano l’intero personale scolastico, oltre un milione di persone che rischiano di vedersi la strada sbarrata da blocchi legislativi non rimossi, come richiesto da SNALS, FLC-CGIL, UIL, GILDA.

All’articolo 2, comma 7, del CCNI, si consente a tutti i neo assunti di poter presentare domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico 2022/2023 al fine di poter acquisire una scuola di titolarità. L’acquisizione è possibile tramite la domanda di trasferimento oppure nella conferma implicita della sede di attuale servizio, che non è resa disponibile nei movimenti. Quest’ultima ipotesi si estende al caso di mancato esito della mobilità nelle preferenze espresse.

Certamente ciò è positivo, rispetto al blocco derivante dalla legge, ma non si tratta certo di un grande risultato, anche tenuto conto dell’indisponibilità delle sedi che la procedura impone nel complesso meccanismo delle fasi.

Poi nel nuovo CCNI, ecco l’inganno! Nei successivi tre anni, il docente non potrà presentare affatto alcuna domanda di mobilità (articolo 2 comma 6 del nuovo CCNI). Quindi, in concreto, si tratta solo di uno slittamento di un anno del blocco triennale previsto dalla legge.

Ma vediamo di seguito tutti gli aspetti negativi del nuovo contratto (da un articolo della FLC-CGIL):

  • Come suddetto, nei fatti il blocco triennale per tutti i neo assunti è rimasto, anche se dilazionato di un anno.
    Tale blocco triennale, inoltre, viene esteso a tutti gli altri docenti che, d’ora in poi, presenteranno una domanda di mobilità per altra provincia, rispetto a quella attuale, se soddisfatti “su qualsiasi sede”.
    Quindi non più solo se soddisfatti sulla singola scuola indicata dal docente nelle preferenze (come già previsto nel precedente contratto), ma su qualsiasi scuola inserita nell’elenco della domanda anche se compresa in una qualsiasi preferenza sintetica, quale comune, distretto o provincia.
    Nei fatti, con questo nuovo contratto, si introduce per tutti, a regime, la possibilità di spostarsi solo ogni tre anni (articolo 2 comma 6 del CCNI).

  • A tutti i neo assunti, per tre anni, non è consentita la possibilità di accettare incarichi annuali a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso ai sensi dell’articolo 36 del CCNL/07 (articolo 2 comma 6 del CCNI).

  • Tutti i docenti assunti su posto di sostegno, come noto, possono chiedere il trasferimento o un passaggio di ruolo o cattedra su posto comune una volta espletato l’obbligo di permanenza quinquennale su posto di sostegno. Ebbene, con il nuovo CCNI, mantengono questa possibilità al 100% solo nell’a.s. 2022/2023, a seguire dall’anno 2023/2024 l’aliquota destinata è il 75% dei posti, quindi dal 2024/2025 in poi solo sul 50% dei posti disponibili (allegato 1 – ordine delle operazioni, seconda fase). Si tratta, in prospettiva, di una pesante e inaccettabile limitazione alle opportunità di mobilità per questi docenti.

  • Tutto il personale ATA ex LSU assunto con contratto a tempo parziale non potrà partecipare alle operazioni di mobilità, cosa consentita, al contrario, al restante personale ATA sempre a tempo parziale (articolo 34 c. 6). Si tratta di una palese disparità di trattamento.

  • Per tutti i DSGA neo assunti, a differenza dei docenti neo assunti, non sarà consentita alcuna mobilità per un triennio, neanche nel primo anno per avere una sede di titolarità scelta da loro (articolo 34 c. 9). È una ulteriore, grave e incomprensibile disparità di trattamento.

  • Inoltre, questo CCNI avrà validità triennale (art. 1 comma 2) nonostante sia in fase di avvio la trattativa all’Aran per il rinnovo del CCNL già scaduto. Non è pensabile, né accettabile, che un contratto integrativo abbia una validità temporale che vada oltre la validità del CCNL da cui scaturisce come contrattazione integrativa di secondo livello. Non è sufficiente scrivere che: “Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni derivanti dalla stipulazione del Contratto collettivo nazionale di comparto” (articolo 1 comma 9) in quanto, a parere dei sindacati FLC CGIL, UIL scuola, SNALS e Gilda, ne andrà ri-sottoscritto uno interamente nuovo.

 


Quando sarà possibile compilare la propria domanda di trasferimento? Bisognerà attendere l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione, nella quale verrà indicata la finestra temporale all’interno della quale sarà possibile presentare la propria istanza.
Ricordiamo che la domanda, come di consueto, dovrà essere compilata sulla piattaforma Istanze Online.

 






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