In data 15 marzo 2017 si è svolto al MIUR l’incontro sulla costituzione e funzionamento delle reti di ambito, appositamente richiesto dalle organizzazioni sindacali. L’incontro era stato richiesto visto che gli impegni assunti dal MIUR nell’incontro del 14 novembre 2016 sulle stesse tematiche non erano stati rispettati. I punti, su cui abbiamo chiesto allora e che abbiamo ribadito nell’incontro odierno, insieme a tutte le OO.SS., e su cui occorre un intervento chiarificatore da parte del Ministero, sono i seguenti:
le scuole non hanno nessun obbligo, pena la grave lesione della loro autonomia, di aderire alle reti;
la formazione del personale va assicurata a tutti, Docenti e ATA, a prescindere dall’adesione della propria scuola alla rete di scopo o di ambito e che la quota spettante di risorse alle scuole non aderenti è un fatto automatico e non negoziabile. Infatti la scuola polo sulla formazione ha solo compiti funzionali e organizzativi ma non di merito;
gli USR non possono mettere fra gli obiettivi da affidare al Dirigente scolastico e su cui esercitare la valutazione, la specifica azione dell’adesione alle reti di ambito, né possono citare i documenti del 7 giugno 2016 elaborati dal MIUR sulle reti come una “fonte normativa”. Questi sono solo documenti di studio e di supporto;
le risorse e il personale utilizzati per le attività delle reti di ambito (ad esempio sulla formazione) devono essere sottoposte a contrattazione (territoriale se il personale utilizzato proviene da più scuole, di istituto se il personale utilizzato proviene da un solo istituto) e devono essere ricondotti alla contrattazione anche i compensi (previsti dal “datato” D.I. 326/1995) per il personale impegnato nella formazione come docente, direttore, coordinatore, tutor, ecc.;
sulle materie che riguardano tematiche didattiche, di ricerca, sperimentazione, documentazione, formazione, l’adesione deve essere approvata, oltre cha da Consiglio di Istituto, anche dal Collegio dei docenti;
la scuola polo non può assumere decisioni che non siano state approvate dalle singole scuole; infatti essa non ha alcuna facoltà di rappresentanza, essendo questa prerogativa di un ente di diritto pubblico (la rete non lo è) a cui tale prerogativa deve essere concessa per legge (e la legge 107 certamente non lo ha previsto);
la scuola aderente mantiene comunque il suo diritto di recesso dall’adesione alla rete;
Vedi articolo di Carmelo NESTA "LE VISTOSE SMAGLIATURE NELLE RETI D'AMBITO"