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  Articolo n. 1614 - © News SNALS-Confsal Brindisi - 425 letture
QUANDO IL TAR SI SOSTITUISCE AL CONSIGLIO DI CLASSE
Postato Martedì, 13 Maggio 2014, ore 14:24:24 da Amministratore

VALUTAZIONE

Chi segue il contenzioso nel mondo della scuola sa bene come sia piuttosto facile ottenere dal giudice amministrativo quel fumus boni juris (parvenza di buon diritto) che porta alla sospensiva dell’atto amministrativo.
La sospensiva non è la sentenza definitiva di merito, ma costituisce, pur sempre un vulnus dell’atto amministrativo con conseguenze negative immediate nei confronti della PA.
Se poi il ricorrente si mette nelle mani di un buono studio legale, è frequente che l’Avvocatura dello Stato, sommersa da valanghe di ricorsi da seguire, non riesca a contrastare l’impugnativa e, alla fine, getti la spugna e soccomba, con il giudice amministrativo che fa sue unilateralmente le ragioni del ricorrente e annulla l’atto impugnato. ...


È successo qualcosa del genere a Roma dove, dopo un lungo contenzioso, il Tar ha prima sospeso e poi annullato nei giorni scorsi la bocciatura dell’anno scorso di un alunno di seconda media.

Il giudice si è sostituito al consiglio di classe nella valutazione dell’alunno, nonostante non fosse stato ammesso alla classe successiva con ben sette insufficienze (una di meno di quelle riportate nel primo quadrimestre). Con la sospensiva il Tar aveva invitato la scuola a ripensare l’atto di bocciatura; il consiglio di classe, sempre all’unanimità, aveva confermato la bocciatura.

Nessun vizio di forma o di procedura imputato alla scuola.

Lo studio legale, con memoria aggiuntiva, ha confutato il merito delle singole votazioni degli insegnanti. Il TAR non ha richiesto atti aggiuntivi alla scuola o memorie: gli sono bastate le tesi di parte e, al termine del lungo contenzioso, ha bocciato … il consiglio di classe.

Non è la prima volta che succede e forse, purtroppo, non sarà nemmeno l’ultima, almeno fino a quando il Governo non tradurrà in norma di legge uno dei suoi 44 obiettivi di riforma della PA, il  n. 24, che prevede il divieto di sospendere il procedimento amministrativo e di chiedere pareri facoltativi salvo casi gravi, sanzioni per i funzionari che lo violano.

(da tuttoscuola.com)






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