INVALSI SÌ
INVALSI NO
Ci giungono richieste circa la legittimità e l'obbligatorietà delle prove INVALSI, soprattutto dopo il differimento delle date di somministrazione per la scuola primaria dal 5 e 6 maggio 2015 rispettivamente al 6 e 7 maggio 2015. Si è trattato di un chiaro atteggiamento antisindacale e di una evidente consapevolezza che il 5 maggio 2015 la quasi totalità delle scuole italiane non sarà in grado di assicurare alcun servizio, in funzione, anche, della partecipazione allo sciopero di molti dirigenti scolastici. Comunque, lo SNALS e le altre sigle sindacali stanno valutando l'opportunità di diffidare l'INVALSI ...
Ma tra il presunto abuso commesso dall'Invalsi e il boicottaggio delle prove da parte dei docenti ce ne corre!
Attenzione a non commettere azioni che posso portare a conclusioni spiacevoli!
Esaminiamo con serenità la questione:
Il comma 2 dell'art. 51 del decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito nella legge n. 35 del 4 aprile 2012 così recita:
"Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176" che, a sua volta prevede "A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, determinando anche gli anni di corso oggetto di valutazione, concernenti il primo ed il secondo ciclo."
Quindi, l'obbligatorietà delle prove Invalsi è stata imposta per legge che definisce "attività ordinaria" le rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, quindi rientranti tra le attività funzionali all'insegnamento contemplate dal Contratto 2006/2009 che, all'art. 29, prevede la valutazione e la correzione degli elaborati.
Pertanto la somministrazione e la correzione delle prove Invalsi sono obblighi di servizio, a cui il docente non può sottrarsi.
Inoltre l'art. 10, comma 1, del DPR 275/99 (Regolamento dell'Autonomia) attribuisce al MIUR e non al Collegio dei docenti la facoltà di fissare metodi e scadenze per le rilevazioni periodiche (1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della Pubblica Istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche).
Ci sono state azioni da parte di docenti che hanno denunciato il dirigente scolastico che li aveva obbligati, con un ordine di servizio, a somministrare e correggere le prove INVALSI.
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Trieste con sentenza n. 212/2012 ha dato loro torto.
Anche il giudice del Lavoro del Tribunale di Parma con sentenza n. 441/2012 del 4 gennaio 2013 ha dato loro torto:
TRIBUNALE DI PARMA
Sezione Lavoro
Sentenza 4 gennaio 2013 n. 441/2012
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, 4 ricorrenti convenivano in giudizio la Direzione didattica di (omissis), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Ambito Territoriale della Provincia di Parma, Ufficio XIII chiedendo l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
Premettevano che nel corso dell'anno scolastico 2010/2011 il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca aveva stabilito che in alcune classi delle scuole italiane sarebbero state somministrate agli studenti alcune prove finalizzate a verificare il loro livello di preparazione; che la maggior parte dei docenti aveva sottoscritto una mozione con cui manifesta di non voler collaborare alla effettuazione delle suddette prove (cd. INVALSI), ma che il Dirigente Scolastico aveva proceduto ugualmente a far svolgere le prove, individuando i docenti che avrebbero dovuto procedere alla somministrazione e correzione dei questionari, ordine al quale i ricorrenti si erano adeguati soltanto per non incorrere in sanzioni disciplinari.
Il giudice disponeva la comparizione delle parti avanti a sé.
Si costituivano in giudizio i resistenti, che chiedevano la relazione del ricorso, eccependo tra l'altro il difetto di legittimazione passiva dell'istituzione scolastica convenuta e il difetto di interesse della domanda in quanto gli ordini di servizio richiamati dai ricorrenti avevano esaurito la propria efficacia.
Dopo l'udienza di comparizione delle parti il giudice, ritenuto che la causa non necessitasse di attività istruttoria, rinviava la causa per la decisione.
In seguito alla discussione, all'udienza dell'11 dicembre 2012, il giudice pronunciava sentenza, dando immediata lettura del dispositivo in udienza.
Le domande dei ricorrenti sono infondate e, pertanto, devono essere respinte.
L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (INVALSI) è disciplinato dall'art.17 del D.lgs. 213/09, per il quale
"Nell'ambito della costruzione del Sistema nazionale di valutazione l'INVALSI ha pertanto i seguenti compiti: a) lo studio e la predisposizione di strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti e la cura dell'elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione";
ancora, l'art.3 della legge 53/2003 lett. b) attribuisce all'INVALSI
"ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione" il compito di "effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative"
La competenza dell'INVALSI di effettuare verifiche periodiche per verificare le conoscenze degli studenti deriva, pertanto, direttamente dalla legge, per cui tale competenza non può essere esclusa né da disposizioni del contratto collettivo né da disposizioni di legge precedenti quali il d.lgs. 165/2001 o il d.lgs.297/94; neppure l'effettuazione delle prove INVALSI può essere condizionata da una apposita previsione del Collegio docenti, posto che le decisioni in merito sono attribuite al Ministero dell'Istruzione e non ai singoli istituti scolastici.
Nell'ottica del legislatore, l'INVALSI è un ente pubblico che si affianca al Ministero dell'Istruzione per quanto riguarda il dovere dello Stato di impartire l'istruzione ai sensi dell'art.34 della Costituzione; conseguentemente, viste le competenze specifiche dell'INVALSI in tale materia, la sede nella quale le verifiche sopra citate debbano essere non può che essere quella della scuola, unico luogo deputato dal citato art.34 per la somministrazione dell'istruzione, concetto in cui rientrano anche le prove di verifiche INVALSI.
L'"affiancamento" di cui sopra è reso evidente dalla stessa lettera b) dell'art.17 D.Lgs. 213/2009 in base al quale INVALSI ha una funzione di "supporto e assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e formative anche attraverso la messa a disposizione di prove oggettive per la valutazione degli apprendimenti".
Come poi già rilevato dal giudice del lavoro di Trieste con sentenza del 3.7.2012, l'attività di somministrazione e correzione delle prove INVALSI può comunque rientrare tra le attività previste dall'art. 29 del CCNL per il corpo docente, essendo l'attività relativa alla correzione inquadrabile come funzionale all'insegnamento ovvero, con riferimento alla fase di somministrazione in orario di ordinaria attività di servizio, attività di vigilanza degli studenti prevista dall'art.29 comma 5 CCNL.
Le domande dei ricorrenti devono essere pertanto respinte.
Stante la particolarità della questione, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge le domande dei ricorrenti.
- dichiara compensate le spese di lite
Motivazione riservata nel termine di giorni 60.
Parma, 11 dicembre 2012.
Depositato in cancelleria il 4 gennaio 2013