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  Articolo n. 2411 - © News SNALS-Confsal Brindisi - 760 letture
INCONTRO AL MIUR DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE - PROBLEMATICHE VARIE
Postato Venerdì, 05 Giugno 2015, ore 18:20:06 da Amministratore

VARIE

MIUR


In 4 giugno 2015, si è tenuta al MIUR una riunione con il seguente o.d.g.:
• contratti personale ATA – Art. 59 CCNL;
• ore eccedenti;
• aspettativa – Art. 18 CCNL;
 CPIA, per la parte di competenza della DG personale scolastico

CPIA Brindisi
...



L’Amministrazione era rappresentata dal dott. Giuseppe Minichiello, e dai dott. Giuseppe Bonelli, Valentina Alonzo e Giacomo Molitierno della Direzione Generale per il personale della scuola.
Nei precedenti incontri, effettuati in merito alle segnalazioni delle OO.SS. di interpretazioni restrittive da parte di alcune Ragionerie Territoriali del MEF, su alcuni istituti contrattuali per il personale scolastico, l’Amministrazione aveva comunicato di aver intrapreso i necessari contatti con il MEF, al fine di ottenere interpretazioni univoche da parte delle Ragionerie Territoriali dello Stato.
La nostra Delegazione, in particolare, aveva, tra l’altro, evidenziato le difficoltà del personale ATA a tempo indeterminato che, ai sensi dell’art. 59 del CCNL, aveva maturato il diritto ad ottenere un contratto a tempo determinato per altro profilo professionale, evidenziando che nel corrente anno scolastico le graduatorie sono state pubblicate in ritardo e quindi, in attesa della pubblicazione delle graduatorie di istituto non è stato possibile assegnare tali posti vacanti, se non con il meccanismo della nomina “fino all’avente diritto” e aveva contestato le difficoltà interpretative sollevate dal MEF.
Lo Snals-Confsal aveva, inoltre, evidenziato l’importanza e l’urgenza che il MIUR raggiungesse delle intese interpretative con il MEF su diverse questioni contrattuali, in quanto la categoria ha attivato numerosi contenziosi in cui l’Amministrazione dovrebbe risultare soccombente, come del resto, hanno dimostrato recenti sentenze. Ciò potrebbe costringere l’Amministrazione ad erogare quanto dovuto e, in alcuni casi, condannarla al pagamento delle spese legali.
Nell’incontro odierno, (effettuato anche a seguito delle sollecitazioni delle OO.SS. in recenti incontri), in merito alle questioni sollevate dalle OO.SS. nelle precedenti riunioni, l’Amministrazione ha sintetizzato le questioni evidenziate ed ha effettuato comunicazioni sugli argomenti appresso riportati.

Contratti personale ATA – Art. 59 CCNL – L’Amministrazione, in merito all’applicazione dell’art. 59 e del fatto che alcune Ragionerie Territoriali dello Stato (Mantova, Firenze, La Spezia e Ancona) non hanno registrato i contratti del personale ATA a tempo determinato, perché stipulati fino alla nomina dell'avente diritto e non, come previsto dall’art. 59, per una durata non inferiore ad un anno, ha ricordato che il Ministero è intervenuto su tali Ragionerie, chiedendo alle stesse di operare come quella di Firenze, che aveva ritenuto riconoscibili le relative spettanze nel caso in cui, colui che aveva stipulato il contratto risultasse successivamente, a graduatorie definitive pubblicate, l'avente titolo. A seguito del diniego di tali Ragionerie ad accettare tale interpretazione, il MIUR, ha sottoposto, nell’incontro odierno, alle OO.SS., una bozza di nota da inviare al MEF, per sanare il caso in cui il soggetto nominato fino all’avente titolo, ai sensi dell’art. 40 della Legge 440/97, fosse l’effettivo destinatario del contratto annuale a tempo determinato. Ciò, in considerazione della situazione straordinaria dovuta all’aggiornamento delle graduatorie di istituto del personale ATA per il triennio 2014/2016 e della pubblicazione delle stesse, avvenuta ad a.s. ormai inoltrato.
Per quanto riguarda la seconda questione, segnalata sia dalla delegazione Snals-Confsal che da quella degli altri sindacati, relativa alla impossibilità di trasmettere al sistema informativo il completamento d’orario di una supplenza breve al personale ATA in part-time, l’Amministrazione ha confermato, nell’incontro odierno, il parere che il completamento d'orario al personale ATA nominato ai sensi dell’art. 59 del CCNL, su posto part time, (in base ai contenuti del comma 1 dell'art. 59 del CCNL), non possa essere attribuito con supplenza breve.

La Delegazione Snals-Confsal ha ritenuto che la bozza di nota proposta dall’Amministrazione sani soltanto in minima parte le situazioni determinatesi e ha chiesto di estendere l’interpretazione anche al caso di coloro che, a graduatorie definitive pubblicate, abbiano maturato nomina a tempo determinato anche su altra scuola. Ha chiesto, altresì, nel caso l’aspirante individuato non abbia maturato tale nomina, (a seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive), di ritenere valido e, regolarmente retribuibile per tutto il periodo di effettuazione della prestazione, il servizio su altro profilo, prestato ai sensi dell’art. 59, svolto fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive.
In relazione alla questione del completamento d’orario del personale nominato, ai sensi dell’art. 59, su spezzone, la nostra delegazione e quella degli altri sindacati, hanno sostenuto con forza, che, coloro che hanno ottenuto, ai sensi di tale articolo, nomina per spezzone, hanno pienamente titolo al completamento, da attuarsi anche con supplenza breve; ciò, in quanto il comma 2 dell’art. 59 prevede “L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a t.d., fatti salvi i diritti sindacali”; quindi è legittimo applicare il diritto al completamento orario, anche con supplenza breve, in base al regolamento delle supplenze del personale ATA.

Ore eccedenti – Su tale questione le OO.SS. avevano evidenziato al Ministero il fatto che alcune Ragionerie Territoriali (Arezzo, Bergamo e Gorizia), hanno provveduto a riconoscere il pagamento delle ore eccedenti soltanto fino al 30 giugno e non anche fino al 31 agosto, (anche se attribuite a personale di ruolo o con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto). Il Ministero ha confermato, nell’incontro odierno, il proprio parere che il pagamento delle ore eccedenti per l'intero anno scolastico o per la durata della nomina competa, esclusivamente al personale docente che presta servizio su cattedra con orario settimanale superiore a 18 ore (ad esempio una cattedra formata da 20 ore).
Lo Snals-Confsal e le altre delegazioni sindacali hanno evidenziato che, anche per le ore aggiuntive, in ogni caso, le prestazioni lavorative, per il personale a tempo indeterminato, danno luogo al pagamento fino al 31/8.
Gli specifici riferimenti normativi, oltre alla legge 448/2001, sono l’art. 30 del CCNL 29/11/2007 e i DD.PP.RR 209 e 399, come nelle cattedre costituite con più di 18 ore di insegnamento. Inoltre, tali ore eccedenti vanno retribuite fino al 31/8 anche per i supplenti annuali con nomina fino al 31/8, in quanto il pagamento delle stesse segue la durata del “contratto principale”, già stipulato in riferimento all’orario cattedra. Diversa, invece, è la situazione per i supplenti con contratto fino al 30/6, dove la retribuzione relativa alle classi collaterali termina al 30/6, seguendo la durata del contratto a tempo determinato.

Aspettativa – Art. 18 CCNL – Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio (art. 18 comma 3 - C.C.N.L.) – A seguito di segnalazione effettuata dalle OO.SS. che le Ragionerie Territoriali di Cuneo e Torino non hanno provveduto a registrare l'atto, con il quale il relativo Dirigente Scolastico aveva riconosciuto l'aspettativa al docente immesso in ruolo con decorrenza 1 settembre 2014, l’Amministrazione ha riferito che nel caso di Cuneo la problematica è stata superata e quindi il provvedimento ha ottenuto il visto; per quanto riguarda poi, la situazione di Torino, ha appurato che non esistevano i presupposti per la concessione dell’aspettativa.

CPIA, per la parte di competenza della DG personale scolastico - L’Amministrazione ha fornito i dati nazionali relativi ai CPIA, così come sono inseriti al SIDI, chiedendo alle OO.SS. di verificarli, anche avvalendosi di notizie provenienti dal territorio.

Abbiamo verificato che nell'elenco fornito non c'è il CPIA di Brindisi né quello di BAT istituiti con delibera n. 579 dalla Giunta Regionale Pugliese in data 26/03/2015.
Abbiamo quindi scritto alla nostra Segreteria Nazionale e. per conoscenza, all'USR Puglia e all'USP di Brindisi:

lettera







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