carmelo.nesta scrive ...
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Ci giunge il seguente quesito e, poiché riveste un carattere di natura generale, ne pubblichiamo la risposta sul sito:
"Può un docente in caso di assenza di tutti gli alunni della classe andar via senza incorrere in sanzioni disciplinari o è costretto a rimanere a scuola a far niente o a svolgere attività diverse dall'insegnamento?" ...
L'art. 1256 del Codice Civile recita: "Il prestatore di lavoro è liberato dalla prestazione quando questa diventa impossibile".
Pertanto, il docente, constatata l’impossibilità di effettuare la lezione per assenza degli alunni, dopo aver informato il capo di istituto o il responsabile di plesso della situazione ed essersi accertato che non ci siano attività di insegnamento programmate dal Collegio dei docenti e colleghi assenti da sostituire, non ha più altri obblighi in quanto la lezione diventa impossibile per cause non imputabili al docente stesso che è in questo caso il prestatore di lavoro.
L'art. 28, comma 4, del CCNL 2006/2009 prevede che gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.
Le attività di insegnamento sono infungibili, cioè non possono essere sostituite da altre attività diverse dall'insegnamento e le attività funzionali all'insegnamento (40+40 ore previste dall'art. 29 comma 3, lett. a e b) sono attività di carattere collegiale.
Quindi le "ore di attività di insegnamento", non sono "ore di servizio", ma semplicemente ore di lezione e se non ci sono lezioni da svolgere gli insegnanti non hanno alcun obbligo di formale presenza a scuola come si fa in tutti i periodi di interruzione dell'attività didattica.
Non è pensabile di far rimanere "in servizio" il docente a far nulla o facendogli svolgere attività non inerenti alla sua funzione ben descritta nei commi 1 e 2 dell'art. 26 del CCNL 2006/2009 sotto riportati:
La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.
La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.
Né è pensabile di far recuperare le ore di lezione non effettuate per cause non dipendenti dalla volontà del docente. A questo proposito è intervenuto qualche anno fa il MIUR, con la circolare prot 1000 del 22 febbraio 2012, avente per oggetto:
- eccezionali eventi atmosferici,
- validità dell'anno scolastico,
- adeguamenti dei calendari scolastici regionali;
in cui ribadisce che al ricorrere di queste situazioni si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell'anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole.
Ma nel contempo lascia alle Istituzioni scolastiche (cioè ai Collegi dei docenti) la possibilità di valutare la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati.
Ancora sul possibile recupero delle ore di lezione non effettuate, il CCNL 2006/2009, ai commi 7 e 8 dell'art. 28, prevede come gestire i casi in cui ci sia una riduzione dell'ora di lezione:
se la riduzione dell'ora di lezione è legata ad esigenze didattiche deliberate dal Collegio dei docenti allora è previsto il recupero con modalità deliberate dal Collegio dei docenti;
se, invece, la riduzione dell'ora di lezione è determinata da motivi estranei alla didattica e per cause di forza maggiore, con delibera del Consiglio di Istituto, non è previsto alcun recupero da parte dei docenti.
Pertanto, ricapitolando, il docente
non ha l'obbligo di restare a scuola a far niente o a svolgere attività diverse dall'insegnamento nel caso di assenza degli alunni per
scioperi degli studenti,
assemblee studentesche
viaggi di istruzione o visite guidate,
qualsiasi altra attività extrascolastica,
qualsiasi altra circostanza che impedisce agli alunni di essere presenti a scuola;
è comunque tenuto a svolgere, durante il suo orario previsto per quel giorno in cui mancano gli alunni:
è tenuto annotare sul registro (elettronico o cartaceo) l'assenza di tutti gli alunni con la relativa motivazione, quindi l'impossibilità di fare lezione nel riquadro relativo all'attività svolta e firmare;
non è tenuto a recuperare in altri giorni le ore non lavorate.
(Carmelo Nesta)
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