PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA - NOVITA' AI SENSI DEL CCNL 2016-2018
Postato Mercoledì, 12 Settembre 2018, ore 11:01:43 da Amministratore |
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All’inizio del nuovo anno scolastico le istituzioni scolastiche sono alle prese con l’elaborazione e la revisione del PTOF, documento di sintesi della mission e della vision di ogni scuola, destinato alla lettura delle componenti più importanti quali famiglie, studenti, docenti, personale ATA. Quest’anno, alla luce del nuovo CCNL 2016/2018, sarà necessario individuare ed esplicitare la connessione tra le attività dei docenti (educativa, didattica, progettuale ed organizzativa) ed il relativo orario di lavoro...
Nello specifico poiché la realizzazione del PTOF avviene attraverso l’utilizzo dell’organico dell’autonomia dovranno essere chiaramente esplicitati i contenuti della prestazione professionale del personale docente definiti nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e dagli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa. (artt. 27-28 del CCNL 2016-2018): Art. 27 Profilo professionale docente 1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativorelazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.Art. 28 Attività dei docenti 1. Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni. 2. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti. 3. Il potenziamento dell’offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall’articolo 29 del CCNL 29/11/2007, le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di cui al presente articolo. 4. Le attività organizzative sono quelle di cui all’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165Il PTOF quindi dovrà tracciare le tipologie di attività che svolgono i docenti con particolare attenzione alle attività di potenziamento o organizzative. Il nuovo contratto si richiama alla fonte normativa contenuta nella legge 107, comma 5 ed ha lo scopo di marcare un confine netto tra le ore programmate nell’ambito dell’attività funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali dell’istituzione scolastica delineate nel PTOF e quelle eventuali non programmate destinate alle supplenze fino a 10 giorni (comma 85).
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