Il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) dispone all’art. 7 comma 27:
“Il Ministero dell'istruzione, dell' università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.“
Al coma 31 dispone:
“A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico” ...
La Corte dei Conti, in data 6 ottobre 2015, ha deliberato in una relazione lo stato di attuazione del Piano di dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di Istruzione, Università e ricerca.
Di fatto, l’utilizzo dei registri elettronici on line nelle scuole ha ormai raggiunto un elevatissimo grado di diffusione in tutto il territorio nazionale.
Come in tutte le novità bisogna sapere come comportarsi correttamente e conoscere i rischi di un modo di usare lo strumento elettronico in maniera impropria.
Il registro elettronico è un atto pubblico per cui il docente è soggetto, nella sua compilazione, alle sanzioni penali disciplinate dall’art. 476 c.p.p. (falso ideologico in atto pubblico) e dall’art. 479 c.p.p.(falso materiale in atto pubblico).
Quindi il registro elettronico va compilato in tempo reale e non fuori dalla classe di riferimento.
Nella pratica quotidiana, in questi anni, molte scuole hanno continuato ad essere sprovviste di pc o tablet e di connessione internet efficiente per cui i docenti sono stati costretti ad utilizzare quelli personali e spesso a compilare il registro fuori dalla classe di riferimento o, addirittura a casa, in tempi molto rilassati.
Questo modo di fare è molto rischioso per le conseguenze penali a cui il docente potrebbe andare incontro.
In buona sostanza il docente deve firmare digitalmente, registrare le assenze degli alunni, mettere i voti delle valutazioni scritte e orali in tempo reale, compilando il registro di classe e quello personale della materia, proprio per il fatto che la legge impone al pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, di documentare tempestivamente i fatti e gli atti, che nel caso dell’insegnante sono quelli che accadono nella classe durante la lezione.
Per i docenti che vengono scoperti dal Dirigente scolastico a non compilare il registro elettronico in tempo reale può scattare la sanzione disciplinare che nei casi più gravi può sconfinare ad essere un reato del codice penale, in quanto, come abbiamo detto il registro di classe è un atto amministrativo ufficiale da tenere aggiornato in tempo reale.
D'altro canto rischia anche il Dirigente scolastico, con pesanti sanzioni disciplinari previste dal nuovo CCNL della Dirigenza, se trascura di procedere con una contestazione di addebiti nei confronti di quei docenti che compilano scorrettamente il registro elettronico.
Pertanto, l’uso del registro elettronico dovrebbe essere deliberato dal Collegio dei docenti solo nel caso in cui la scuola sia dotata di infrastrutture e strumenti tali da mettere il docente in condizione di operare in classe, ovvero nei casi in cui ci sia un’efficiente connessione internet e ci siano computer a disposizione dei docenti in ogni classe.
(Carmelo NESTA)