ESAMI DI STATO DEL II CICLO, AZZOLINA FIRMA ORDINANZA: CAMBIA LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE. TUTTI INTERNI, SOLO IL PRESIDENTE ESTERNO
Postato Domenica, 19 Aprile 2020, ore 10:19:52 da Amministratore |
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Cambia la composizione della commissione dell’Esame di Stato del secondo ciclo. La Ministra Lucia Azzolina ha firmato, in data 17 aprile 2020, l’ordinanza, attuativa del decreto legge dell'8 aprile su Esami e valutazione, che, in ragione dell’emergenza coronavirus e dell’impatto che ha avuto sulla scuola, prevede, per quest’anno, una commissione formata da 6 commissari interni e dal presidente esterno...
“In questo modo - spiega la Ministra - gli studenti saranno valutati da docenti che conoscono il loro percorso e quanto realmente fatto durante questo particolare anno scolastico. Vogliamo un Esame di Stato vero, serio, ma che tenga conto anche delle difficoltà affrontate a causa dell’emergenza ancora in atto”. I presidenti saranno nominati dagli Uffici scolastici regionali, i commissari dai consigli di classe. Nella composizione della commissione si terrà conto dell’equilibrio fra le varie discipline di ciascun indirizzo. In ogni caso, sarà assicurata la presenza del commissario di Italiano e di uno o più commissari che insegnano le discipline di indirizzo. L'ordinanza dispone le modalità di individuazione dei commissari e del presidente: Designazione dei commissari Ciascun consiglio di classe designa i commissari, anche riunendosi in modalità a distanza.
Il dirigente scolastico/coordinatore, dopo tale designazione, procede alla registrazione telematica del modello ES-C e lo inoltra all’Ufficio scolastico regionale per il tramite dell’Ambito territoriale provinciale.
Il consiglio di classe, nella designazione dei commissari, opera tenendo presenti i seguenti criteri: i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento. Le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell’esame di Stato, non possono designare commissari con riferimento agli insegnamenti facoltativi dei licei di cui all’art. 10, co. 1, lettera c), del d.P.R. n. 89 del 2010, relativamente agli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’ offerta formativa di cui all’ art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. n. 87 del 2010, e con riferimento agli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. n. 88 del 2010; i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del/dei commissario/i della seconda prova scritta, già individuata per ciascun indirizzo di studio dal d.m. n. 28 del 2020. I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea);
il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame di Stato;
per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati;
i docenti designati come commissari, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della l. n. 104 del 1992, hanno facoltà di non accettare la designazione;
è evitata, salvo nei casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina dei commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio o convivenza con i candidati che essi esamineranno.
Nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2020, sarà nominato commissario il supplente che ha impartito l’insegnamento nel corso dell’anno scolastico.
Elenco dei presidenti di commissione e istanze di nomina Ai sensi dell’art. 16, co. 5, del d.lgs. n. 62 del 2017, e dell’art. 3 del d.m. n. 183 del 2019, presso l’Ufficio scolastico regionale è istituito l’elenco dei presidenti di commissione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Ai sensi degli artt. 3, co. 3, e 4, co. 2, lettera a), del d.m. n. 183 del 2019, sono tenuti alla presentazione dell’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e dell’istanza di nomina in qualità di presidente, i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili. Ai sensi degli artt. 3, co. 4 e 4, co. 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), e co. 3, del d.m. n. 183 del 2019, hanno facoltà di presentare l’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e l’istanza di nomina in qualità di presidente di commissione: i dirigenti scolastici in situazione di disabilità o che usufruiscano delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992;
i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti del primo ciclo di istruzione statali;
i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza;
i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001;
i docenti in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
i dirigenti scolastici di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni;
i dirigenti scolastici di istituti del primo ciclo di istruzione statali, collocati a riposo da non più di tre anni;
i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.
Hanno facoltà di presentare istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti di commissione e istanza di nomina in qualità di presidente di commissione, purché rientrino in una delle categorie di cui al comma 3, lettere c, d, e, f, g, j:
ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente; i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;
i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l’esame;
i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;
i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.
Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente dall’articolo 4 del d.m. n.183 del 2019, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.
Le istanze di inclusione nell’elenco regionale dei presidenti di commissione sono trasmesse dagli aspiranti tramite l’allegato modello ES-E,, attraverso l’apposita funzione disponibile sul portale POLIS, secondo la tempistica riportata nell’allegato alla presente ordinanza. Il sistema trasmette agli interessati notifica dell’avvenuta presentazione dell’istanza all’indirizzo di posta elettronica registrato su POLIS e, in allegato a essa, la copia del modello salvato dal sistema. Immediatamente dopo, gli aspiranti alla nomina in qualità di presidente possono provvedere alla compilazione della relativa istanza di nomina (modello ES-1). Al personale scolastico collocato a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS, è consentito di trasmettere il modello ES-E cartaceo all’ambito territoriale provinciale della provincia di residenza, entro gli stessi termini di conclusione del procedimento ordinario di presentazione delle istanze.
Ove, in sede di effettuazione delle operazioni di verifica dei modelli ES-1, i dirigenti, con riferimento alle istanze di propria competenza, riscontrino eventuali anomalie relative al modello ES-E, che riporta una parte delle informazioni del modello ES-1, provvedono agli adempimenti consequenziali. Pertanto, qualora le modifiche poste in essere sul modello ES-1 abbiano riflessi sul modello ES-E del medesimo aspirante, le stesse vanno gestite anche sul modello ES-E.
A seguito delle predette operazioni di verifica, gli elenchi regionali dei presidenti sono elaborati dal sistema informativo e trasmessi ai competenti Uffici scolastici regionali, che provvedono alla pubblicazione degli stessi.
L'ORDINANZA 197 del 17 aprile 2020 ALLEGATI
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