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COVID-19: PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE - RIDUZIONE DELLE ORE DI LEZIONE - RECUPERO O MENO DELLE ORE
Postato Giovedì, 23 Luglio 2020, ore 14:44:38 da Amministratore

SCUOLA E UNIVERSITÀ



La questione è ben definita nei contratti nazionali ma il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” (il Piano Scuola 2020-2021) adottato con decreto del MI n. 39 del 26.6.2020 e i “Manuali operativi” di alcuni UUSSRR hanno fatto ritornare l’argomento di attualità...




I documenti ipotizzano, suggeriscono, raccomandano modelli modulari di 40’/45’/50’, divisione della classe, utilizzo della frazione oraria di recupero del docente … ma dimenticano che esiste l’autonomia della Scuola, che ci sono gli OO.CC. che hanno competenze in materie.

A beneficio nostro (per ricordare) e loro (per sapere) riportiamo le norme ancora in vigore.

Dall’art. 28 del CCNL/2007:
co. 7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.
co. 8. Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 (
prevede alcuni criteri di riduzione delle prime e/o ultime ore nei giorni con orario di cinque, sei o sette ore) e n.192 del 3.7.1980 (consente riduzioni anche nelle ipotesi non contemplate nella CM 243/79. Per esempio, anche nelle ore intermedie) nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.

Dunque, gli organi competenti in materia sono gli OO.CC. e non trova più applicazione, dopo l’entrata in vigore della legge sull’autonomia (DPR 275/1999), neppure la richiesta del dirigente scolastico all’UAT (ex USP, ex CSA) di autorizzazione per le eventuali riduzioni di orario, di cui parla la CM 243/79.

E quindi, considerato che nel caso di riduzione dovuta a cause di forza maggiore (p.e. organizzazione Covid, motivi logistici, pendolarismo,...) nulla è dovuto da parte dei docenti in termini di recupero, consigliamo ai collegi dei docenti di assumere la seguente lapidaria delibera:

… per ragioni di natura didattica (da argomentare) l’ora di lezione è di 60 minuti ...

Con tale delibera ogni altra soluzione decisa dal consiglio d’istituto esonera i docenti dal recupero.

In sintesi, per ribadire:

  • se la riduzione dell’ora è per motivi didattici la delibera è del collegio docenti e si recupera;

  • se la riduzione dell’ora è per motivi organizzativi la delibera è del CI e non si recupera.





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