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  Articolo n. 4447 - © News SNALS-Confsal Brindisi - 501 letture
OBBLIGO VACCINALE DOCENTI - DIRAMATA CIRCOLARE MINISTERIALE
Postato Mercoledì, 08 Dicembre 2021, ore 09:55:17 da Amministratore

SCUOLA E UNIVERSITÀ



Dal 15 dicembre 2021, come previsto dal DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172, scatta l'obbligo vaccinale per il personale scolastico.
Il ministero dell'Istruzione ha inviato ai dirigenti scolastici e alle organizzazioni sindacali del comparto istruzione una nota con le indicazioni operative …





L'obbligo comprende anche la terza dose, che secondo le indicazioni del Ministero della Salute, va effettuata dopo 5 mesi dall'ultima somministrazione.
Nella circolare si legge che "dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l’attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi".

Il lavoratore che non risulta in regola viene invitato a produrre, entro cinque giorni,

  • la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
  • l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
  • la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
  • l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Durante i cinque giorni previsti il lavoratore, in via transitoria, può svolgere la propria attività assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in assenza della documentazione richiesta, avverrà "l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro".
Durante il periodo di sospensione si ricorda che al lavoratore non spetta alcuna retribuzione.
La sospensione è valida fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, "e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021".

La circolare ministeriale







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