In questi giorni le scuole stanno predisponendo l'orario settimanale delle lezioni dei docenti.
Ci giungono lamentele da parte di alcuni docenti per rilevanti difformità nella formulazione del proprio orario rispetto a quello di altri docenti.
Affrontiamo la questione tra diritti, doveri, norme, contratti...
L'articolo 22 del CCNL 2016/2018 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione Scuola) prevede al comma 8, lettera b), le materie oggetto della relazione sindacale del Confronto a livello di istituzione scolastica, tra cui:
b1) l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA …
(omissis)
b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out.
È, quindi, compito della RSU e dei soggetti sindacali firmatari del CCNL, stabilire criteri circa l'articolazione dell'orario di lavoro, la qualità del lavoro e il benessere organizzativo.
Per quanto riguarda l'articolazione dell'orario di lavoro (da non confondere con l'orario delle lezioni di competenza del Dirigente scolastico sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Circolo o d'Istituto e delle proposte del Collegio Docenti, si potranno, in sede di contrattazione, definire i criteri per
la fruizione del giorno libero,
l'equa distribuzione delle ore buche, delle prime e ultime ore di lezione,
il numero massimo di ore di lezione nella giornata,
tener conto, possibilmente, delle esigenze personali e di famiglia (figli piccoli, anziani, problemi di salute) dei docenti, specie di quelli pendolari e in servizio su più scuole.
Per quanto riguarda la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo si potranno, in sede di contrattazione, definire i criteri riguardo aspetti dell'organizzazione che riducano lo stress professionale attraverso, ad esempio:
la definizione chiara di compiti e funzioni;
la trasparenza nelle decisioni e negli ordini di servizio;
un monitoraggio costante delle situazioni di rischio;
la misurazione del clima organizzativo mediante questionari e colloqui;
azioni finalizzate ad accrescere la motivazione al lavoro.
L'orario delle lezioni è, come già detto, di competenza del Dirigente scolastico, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Circolo o d'Istituto e delle proposte del Collegio Docenti, ai sensi dell’art.396, comma 2 lettera d), del d.lgs. 297/94.
L'orario delle lezioni deve essere approntato dal Dirigente scolastico in modo tale che l'attività scolastica sia approntata con criteri di efficienza e di efficacia formative così come recita l'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.
Pertanto i criteri per la formazione dell'orario delle lezioni potrebbero essere:
alternare materie teoriche e materie pratiche nel corso della mattinata;
equilibrata distribuzione delle discipline nell’arco della settimana;
accoppiamenti orari per le discipline con gli scritti;
evitare di accoppiare in un solo giorno le discipline con solo 2 ore settimanali;
evitare che i docenti di Italiano e Matematica dello stesso corso abbiano lo stesso giorno libero.
Da tenere presenti, inoltre due importanti articoli del CCNL 2006/2009, art. 28 (Attività di insegnamento) e art. 29 (Attività funzionali all'insegnamento) in cui viene delineato il profilo professionale del docente costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione, con i relativi impegni orari.
Il già citato art. 28 del CCNL 2006/2009, prevede, inoltre, che il Dirigente scolastico predisponga, prima dell'inizio delle lezioni, il Piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente. Questo importante documento, deliberato dal Collegio Docenti, non deve ridursi ad una semplice elencazione degli incontri collegiali, ma deve contenere gli ordini del giorno e tutte le altre attività programmate per l'anno scolastico. Infatti è opportuno che si programmino anche le eventuali ore non coperte dall'insegnamento, a norma dell'art. 28 del CCNL 2016-2018, con attività di potenziamento e con attività organizzative di cui all’articolo 25, comma 5, del d. lgs. 165 del 2001, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 83, della legge 107/2015.
Le eventuali ore non programmate sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
(Carmelo NESTA)