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  Articolo n. 4627 - © News SNALS-Confsal Brindisi - 543 letture
FIRMATO IL CCNL 2019-2021 ISTRUZIONE E RICERCA: TUTTE LE NOVITÀ PER IL PERSONALE SCOLASTICO
Postato Venerdì, 19 Gennaio 2024, ore 12:30:00 da Amministratore

SCUOLA E UNIVERSITÀ






Il 18 gennaio 2024 è stato finalmente siglato all'ARAN il CCNL "Istruzione e ricerca" 2019-2021 da SNALS CONFSAL, CISL FSUR, FLC CGIL, GILDA UNAMS, ANIEF. Non ha firmato la UIL SCUOLA RUA
Il nuovo contratto è operativo dal 19 gennaio 2024. Di seguito tutte le novità...



Il 14 Luglio 2023 era stata firmata l’ipotesi di accordo del Contratto per il comparto Istruzione e Ricerca.
Il Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2023 aveva, poi,  autorizzato il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo a esprimere il parere favorevole del Governo in merito all'ipotesi di accordo.
Infine, dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, il testo del contratto è stato inviato alla Corte dei Conti per la certificazione. La Corte dei Conti ha avuto 15 giorni di tempo per esaminarlo. Dopo la certificazione positiva, l’ARAN ha convocato le parti per la firma definitiva del CCNL.

Si pensa ora al nuovo contratto per il periodo 2022-2024.

Il contratto 2019-2021 prevede molte novità per il personale della scuola, sia sul piano retributivo che sul piano normativo:


ASPETTI ECONOMICI

  • Retribuzioni docenti e ATA (artt. 71 e seguenti) - Tabelle

    Aumenti retributivi mensili medi lordi di 124 euro per i docenti, 96 euro per il personale tecnico-amministrativo (Ata) e 190 euro per i Direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga).
    (Parte degli aumenti retributivi è stata già attribuita con l’anticipazione contrattuale dello scorso dicembre 2022. Ora viene distribuita la parte residuale delle risorse che consiste in un incremento della RPD (Retribuzione professionale docenti), mediamente 13 euro mensili, del CIA (Compenso Individuale Accessorio) per gli ATA, mediamente 6 euro mensili, nonché dell’indennità dei DSGA, 65 euro mensili, con i relativi arretrati da gennaio 2022 - Tabelle).
     

  • Emolumento "una tantum" (art. 75)
    A tutto il personale in servizio nell’anno scolastico 2022/2023 (compresi i supplenti annuali) è corrisposto un emolumento una tantum per l’anno 2023 pari a 63,84 euro per i docenti e 44,11 euro per il personale ATA.
     

  • Compensi orari attività aggiuntive (art. 80) - Tabelle

    Aumentati del 10%, a partire dal 1° gennaio 2024, del 10% i compensi orari spettanti al personale docente e ATA per le prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo da liquidare a carico del fondo di scuola (FMOF).

  • Indennità di bilinguismo e trilinguismo, di lavoro notturno e festivo (art. 80) - Tabelle

    Aumentate anche le misure delle indennità di bilinguismo e trilinguismo, di lavoro notturno e/o festivo spettanti al personale educativo e ATA delle istituzioni educative.
     

  • Indennità di direzione per i DSGA (art. 56)

    L’indennità di direzione per i DSGA parte variabile sarà integrata in sede di contrattazione integrativa nazionale anche utilizzando le risorse della legge 160/2019 (valorizzazione personale scolastico).
     

  • Posizioni economiche ATA (art. 79) - Tabelle

    Aumentati di 100 euro e di 200 euro gli importi annuali rispettivamente della prima e della seconda posizione economica del personale ATA. La decorrenza dei nuovi importi è dal mese di maggio 2023 (ovvero dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione).
     

  • Indennità di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo (art. 77)

    All’assistente tecnico del primo ciclo, si legge sul testo dell’ipotesi, di cui alla legge 178/2020 utilizzato su più sedi è riconosciuta un’indennità di disagio il cui importo, che varia da un minimo di 350,00 Euro ed un massimo di 800,00 Euro annui lordi. L'importo viene definito in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale (di cui all’art. 30, comma 4, lett. a6) tenendo conto del numero di scuole affidate e della distanza media tra le stesse.
     

  • Incarico specifico personale ATA (art. 54, comma 4)

    Per una particolare tipologia di incarico specifico (assistenza alunni infanzia/disabili/pronto soccorso) è prevista una indennità la cui misura è definita a livello nazionale.


ASPETTI NORMATIVI

  • Nuovi profili ATA

    Il nuovo CCNL introduce diverse novità per il personale ATA e, conseguentemente, per le graduatorie di terza fascia ATA che saranno aggiornate nel 2024:
    DECLARATORIA DELLE AREE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ATA
     

  • Mobilità

    ATA
    : torna la mobilità verticale. Possibilità di progressione tra Aree (art. 59, comma 5) - Allegato D (Tabella di corrispondenza di cui all’art. 59, comma 5)

    Docenti
    : L'art. 30, comma 4, lett. a1 prevede, relativamente al vincolo di tre anni di permanenza nella sede di titolarità, che in sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definite le modalità applicative dell’art.58, comma 2, lettera f, del DL 73/2021, convertito in Legge 106/2021, con alcune eccezioni legate alla tutela della genitorialità. L'art. 34, comma 8 prevede, infatti, delle deroghe, per genitori con figli fino a 12 anni e caregiver che potranno presentare domanda di trasferimento interprovinciale.
     

  • Relazioni sindacali livello di istituzione scolastica

    Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FMOF)
    : si contrattano i criteri di attribuzione e di determinazione dei compensi a carico del FMOF (art. 30, comma 4, lett. c3). Cioè i criteri di assegnazione delle risorse alle finalità previste dall'art. 78, comma 7, e i criteri di determinazione dei relativi importi. Definitivamente cancellato qualsiasi riferimento alla legge 107/2015 per cui le risorse dapprima riservate al cosiddetto “bonus docenti” ora sono destinate a tutto il personale scolastico (docente e ATA) secondo criteri stabiliti in contrattazione d’istituto (art. 30, comma 4, lett. c4), così come disposto dal comma 249 della legge n. 160 del 2019.

    Valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor e del docente dell'orientamento/orientatore
    : si contrattano i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi, art. 6, comma 4 del decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023

    Informazione sui dati relativi all’utilizzo delle risorse del fondo
    : le Istituzioni scolastiche danno informazione sulle attività retribuite, sull’importo erogato, sul numero dei lavoratori coinvolti, fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.
     

  • Permessi retribuiti per il personale precario Docente e ATA

    Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ha diritto a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione (art. 35, comma 12). Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore.
    Sono riconosciuti al personale precario permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007 (secondo periodo).
     

  • Congedi

    Congedi parentali (art. 34)

    Il contratto acquisisce il congedo obbligatorio di paternità (10 giorni retribuiti al 100% - art. 27-bis del  d.lgs. n. 151 del 2001)
    L’intero periodo di congedo parentale, e non solo i primi 30 giorni, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri non riduce le ferie ed è valutato ai fini dell’anzianità di servizio. Il termine di preavviso per inoltrare richiesta di fruizione, anche frazionata, del congedo parentale è portato a 5 giorni (erano 15 in precedenza).

    Congedi per donne vittime di violenza (art. 17)

    È innalzato a 120 giorni (in precedenza 90 giorni) il diritto ad astenersi dal lavoro, nell’arco di tre anni, per la lavoratrice inserita in un percorso di protezione debitamente certificato. Il trattamento economico è quello previsto per il congedo di maternità. La dipendente ha diritto, su richiesta, alla trasformazione da tempo pieno a part-time, nonché ad un successivo rientro a tempo pieno anche in deroga ai tempi di permanenza previsti, a condizione sia presente un posto disponibile.
     

  • Formazione

    I docenti che partecipano alle attività di formazione sono considerati in servizio a tutti gli effetti. La formazione si svolge in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento (art. 44, comma 4). Le ore di formazione sono comprese nelle attività funzionali all’insegnamento e sono remunerate con compensi, anche forfettari da stabilire in contratto d’istituto, a carico del FMOF se ulteriori rispetto al monte ore (40 ore + 40 ore) destinato alle attività funzionali (art. 36, comma 8).
    Le ore di attività svolte nei gruppi di lavoro operativo per l’inclusione (GLO) sono comprese nel monte ore (40 ore) previste per le attività collegiali dei consigli di classe e di interclasse (art. 44, comma 3, lett. b).
     

  • Lavoro e attività a distanza

    Per il personale ATA
    sono previste due modalità di lavoro a distanza: il lavoro agile e il lavoro da remoto.
    lavoro agile (art. 11): le attività di lavoro vengono svolte, previo specifico accordo tra le parti, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro ma stabilendo forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi.
    lavoro da remoto (art. 16): la prestazione di lavoro viene effettuata con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza in materia di orario di lavoro. In questo caso l’attività può essere svolta dal domicilio del dipendente o in altro luogo idoneo concordato con l’amministrazione.
    Il lavoro agile e il lavoro da remoto sono individuati dal Dirigente scolastico previo confronto sindacale.(art. 30, comma 9 lett. b5).

    Per il personale Docente
    , attraverso il regolamento di istituto, è possibile prevedere lo svolgimento a distanza delle attività funzionali all’insegnamento che non abbiano carattere deliberativo, comprese le 2 ore settimanali di programmazione dei docenti della scuola primaria (art. 44, comma 6).
     

  • Contratti a tempo determinato per il personale in servizio a tempo indeterminato (docenti e ATA)

    Per il personale Docente (art. 47)
    è stata prevista la possibilità di accettare una supplenza annuale su posto intero anche per altra tipologia di posto (sostegno) oltre che per altre classi di concorso.

    Per il personale ATA (art. 70)
    si prevede la possibilità di accettare una nomina annuale su posto intero di area superiore o, a parità di area, per diverso profilo professionale. È confermata la possibilità di ricevere l’incarico anche su posto docente.
     

  • Transizione di genere(art. 21)

    Si tutela il benessere psicofisico dei lavoratori transgender con l’obiettivo di creare un ambiente inclusivo basato sul valore fondante della pari dignità umana delle persone. Le amministrazioni, tramite un accordo di riservatezza confidenziale, riconoscono l’identità alias su richiesta di coloro che intendono modificare nome e identità nell’espressione della propria autodeterminazione di genere. L’identità alias, al posto del nominativo effettivo, sarà attivata per tutto ciò che riguarda l’organizzazione (cartellino di riconoscimento, credenziali di posta elettronica, tabelle turno-orari) ma non per i provvedimenti di rilevanza strettamente personale (busta paga, matricola, provvedimenti disciplinari, sottoscrizione di atti).






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