FIRMATO IL CCNL 2019-2021 ISTRUZIONE E RICERCA: TUTTE LE NOVITÀ PER IL PERSONALE SCOLASTICO
Postato Venerdì, 19 Gennaio 2024, ore 12:30:00 da Amministratore |
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Il 18 gennaio 2024 è stato finalmente siglato all'ARAN il
CCNL "Istruzione e ricerca" 2019-2021 da SNALS CONFSAL, CISL FSUR, FLC CGIL,
GILDA UNAMS, ANIEF. Non ha firmato la UIL SCUOLA RUA
Il nuovo contratto è operativo dal 19 gennaio 2024. Di seguito tutte le novità...
Il 14 Luglio 2023 era stata firmata l’ipotesi di accordo del Contratto per il
comparto Istruzione e Ricerca.
Il Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2023 aveva, poi, autorizzato il
Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo a esprimere il parere
favorevole del Governo in merito all'ipotesi di accordo.
Infine, dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, il testo del contratto è
stato inviato alla Corte dei Conti per la certificazione. La Corte dei Conti ha
avuto 15 giorni di tempo per esaminarlo. Dopo la certificazione positiva, l’ARAN
ha convocato le parti per la firma definitiva del CCNL.
Si pensa ora al nuovo contratto per il periodo 2022-2024.
Il contratto 2019-2021 prevede molte novità per il personale della scuola, sia sul
piano retributivo che sul piano normativo:
ASPETTI ECONOMICI
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Retribuzioni docenti e ATA (artt.
71 e seguenti) -
Tabelle
Aumenti retributivi mensili medi lordi di 124 euro per i docenti, 96
euro per il personale tecnico-amministrativo (Ata) e 190 euro per i
Direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga).
(Parte degli aumenti retributivi è stata già attribuita con
l’anticipazione contrattuale dello scorso dicembre 2022. Ora viene
distribuita la parte residuale delle risorse che consiste in un incremento
della
RPD (Retribuzione professionale docenti), mediamente 13 euro
mensili, del
CIA (Compenso Individuale Accessorio) per gli ATA, mediamente 6 euro
mensili, nonché dell’indennità dei DSGA, 65 euro mensili, con i relativi
arretrati da gennaio 2022 -
Tabelle).
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Emolumento "una tantum" (art.
75)
A tutto il personale in servizio nell’anno scolastico 2022/2023 (compresi i
supplenti annuali) è corrisposto un emolumento una tantum per l’anno 2023
pari a 63,84 euro per i docenti e 44,11 euro per il personale ATA.
-
Compensi orari attività aggiuntive (art.
80) -
Tabelle
Aumentati del 10%, a partire dal 1° gennaio 2024, del 10% i compensi orari
spettanti al personale docente e ATA per le prestazioni aggiuntive
all’orario d’obbligo da liquidare a carico del fondo di scuola (FMOF).
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Indennità di bilinguismo e trilinguismo, di lavoro
notturno e festivo (art.
80) -
Tabelle
Aumentate anche le misure delle indennità di bilinguismo e trilinguismo, di
lavoro notturno e/o festivo spettanti al personale educativo e ATA delle
istituzioni educative.
-
Indennità di direzione per i DSGA (art.
56)
L’indennità di direzione per i DSGA parte variabile sarà integrata in sede
di contrattazione integrativa nazionale anche utilizzando le risorse della
legge 160/2019 (valorizzazione personale scolastico).
-
Posizioni economiche ATA (art.
79) -
Tabelle
Aumentati di 100 euro e di 200 euro gli importi annuali rispettivamente
della prima e della seconda posizione economica del personale ATA. La
decorrenza dei nuovi importi è dal mese di maggio 2023 (ovvero dalla data di
entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione).
-
Indennità di disagio per gli assistenti tecnici del
primo ciclo (art.
77)
All’assistente tecnico del primo ciclo, si legge sul testo dell’ipotesi, di
cui alla legge 178/2020 utilizzato su più sedi è riconosciuta un’indennità
di disagio il cui importo, che varia da un minimo di 350,00 Euro ed un
massimo di 800,00 Euro annui lordi. L'importo viene definito in sede di
contrattazione collettiva integrativa nazionale (di cui all’art.
30, comma 4, lett. a6) tenendo conto del numero di scuole affidate e
della distanza media tra le stesse.
-
Incarico specifico personale ATA (art.
54, comma 4)
Per una particolare tipologia di incarico
specifico (assistenza alunni infanzia/disabili/pronto soccorso) è prevista una
indennità la cui misura è definita a livello nazionale.
ASPETTI NORMATIVI
-
Nuovi profili ATA
Il nuovo CCNL introduce diverse novità per il personale ATA e,
conseguentemente, per le graduatorie di terza fascia ATA che saranno
aggiornate nel 2024:
DECLARATORIA DELLE AREE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ATA
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Mobilità
ATA: torna la mobilità verticale. Possibilità di progressione tra
Aree (art.
59, comma 5) -
Allegato D (Tabella di corrispondenza di cui all’art. 59, comma 5)
Docenti: L'art.
30, comma 4, lett. a1 prevede, relativamente al vincolo di tre anni di
permanenza nella sede di titolarità, che in sede di contrattazione integrativa nazionale
saranno definite le modalità applicative dell’art.58,
comma 2, lettera f, del DL 73/2021, convertito in Legge 106/2021, con
alcune eccezioni legate alla tutela della genitorialità. L'art.
34, comma 8 prevede, infatti, delle deroghe, per genitori con figli fino
a 12 anni e caregiver che potranno presentare domanda di trasferimento
interprovinciale.
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Relazioni sindacali livello di istituzione scolastica
Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FMOF): si contrattano i
criteri di attribuzione e di determinazione dei compensi a carico del FMOF (art.
30, comma 4, lett. c3). Cioè i criteri di assegnazione delle risorse
alle finalità previste dall'art.
78, comma 7, e i criteri di determinazione dei relativi importi.
Definitivamente cancellato qualsiasi riferimento alla legge 107/2015 per cui
le risorse dapprima riservate al cosiddetto “bonus docenti” ora sono destinate a tutto il personale scolastico
(docente e ATA) secondo criteri stabiliti in contrattazione d’istituto (art.
30, comma 4, lett. c4), così come disposto dal
comma 249 della legge n. 160 del 2019.
Valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor e
del docente dell'orientamento/orientatore: si contrattano i criteri
di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei
compensi, art. 6, comma 4 del
decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023
Informazione sui dati relativi all’utilizzo delle risorse del fondo:
le Istituzioni scolastiche danno informazione sulle attività retribuite,
sull’importo erogato, sul numero dei lavoratori coinvolti, fermo restando
che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al
nominativo del lavoratore che lo ha percepito.
-
Permessi retribuiti per il personale precario Docente
e ATA
Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo
determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle
attività didattiche (30 giugno), ha diritto a tre giorni di permesso
retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari,
documentati anche mediante autocertificazione (art.
35, comma 12). Per il personale ATA tali permessi possono anche
essere fruiti ad ore.
Sono riconosciuti al personale precario permessi non retribuiti, fino
ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall’art.15,
comma 2 del CCNL 29/11/2007 (secondo periodo).
-
Congedi
Congedi parentali (art.
34)
Il contratto acquisisce il congedo obbligatorio di paternità (10 giorni
retribuiti al 100% - art. 27-bis del d.lgs. n. 151 del 2001)
L’intero periodo di congedo parentale, e non solo i primi 30 giorni, per le
lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri non riduce le
ferie ed è valutato ai fini dell’anzianità di servizio. Il termine di
preavviso per inoltrare richiesta di fruizione, anche frazionata, del
congedo parentale è portato a 5 giorni (erano 15 in precedenza).
Congedi per donne vittime di violenza (art.
17)
È innalzato a 120 giorni (in precedenza 90 giorni) il diritto ad astenersi
dal lavoro, nell’arco di tre anni, per la lavoratrice inserita in un
percorso di protezione debitamente certificato. Il trattamento economico è
quello previsto per il congedo di maternità. La dipendente ha diritto, su
richiesta, alla trasformazione da tempo pieno a part-time, nonché ad un
successivo rientro a tempo pieno anche in deroga ai tempi di permanenza
previsti, a condizione sia presente un posto disponibile.
-
Formazione
I docenti che partecipano alle attività di formazione sono considerati in
servizio a tutti gli effetti. La formazione si svolge in orario non
coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento (art.
44, comma 4). Le ore di formazione sono comprese nelle attività
funzionali all’insegnamento e sono remunerate con compensi, anche forfettari
da stabilire in contratto d’istituto, a carico del FMOF se ulteriori
rispetto al monte ore (40 ore + 40 ore) destinato alle attività funzionali (art.
36, comma 8).
Le ore di attività svolte nei gruppi di lavoro operativo per l’inclusione (GLO)
sono comprese nel monte ore (40 ore) previste per le attività collegiali dei
consigli di classe e di interclasse (art.
44, comma 3, lett. b).
-
Lavoro e attività a distanza
Per il personale ATA sono previste due modalità di lavoro a distanza:
il lavoro agile e il lavoro da remoto.
lavoro agile (art.
11): le attività di lavoro vengono svolte, previo specifico
accordo tra le parti, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro
ma stabilendo forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi.
lavoro da remoto (art.
16): la prestazione di lavoro viene effettuata con vincolo di
tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza in materia di
orario di lavoro. In questo caso l’attività può essere svolta dal domicilio
del dipendente o in altro luogo idoneo concordato con l’amministrazione.
Il lavoro agile e il lavoro da remoto sono individuati dal Dirigente
scolastico previo confronto sindacale.(art.
30, comma 9 lett. b5).
Per il personale Docente, attraverso il regolamento di istituto, è
possibile prevedere lo svolgimento a distanza delle attività funzionali
all’insegnamento che non abbiano carattere deliberativo, comprese le 2 ore
settimanali di programmazione dei docenti della scuola primaria (art.
44, comma 6).
-
Contratti a tempo determinato per il personale in
servizio a tempo indeterminato (docenti e ATA)
Per il personale Docente
(art. 47) è stata prevista la possibilità di accettare una
supplenza annuale su posto intero anche per altra tipologia di posto
(sostegno) oltre che per altre classi di concorso.
Per il personale ATA
(art. 70) si prevede la possibilità di accettare una nomina
annuale su posto intero di area superiore o, a parità di area, per diverso
profilo professionale. È confermata la possibilità di ricevere l’incarico
anche su posto docente.
-
Transizione di genere(art.
21)
Si tutela il benessere psicofisico dei lavoratori transgender con
l’obiettivo di creare un ambiente inclusivo basato sul valore fondante della
pari dignità umana delle persone. Le amministrazioni, tramite un accordo di
riservatezza confidenziale, riconoscono l’identità alias su richiesta di
coloro che intendono modificare nome e identità nell’espressione della
propria autodeterminazione di genere. L’identità alias, al posto del
nominativo effettivo, sarà attivata per tutto ciò che riguarda
l’organizzazione (cartellino di riconoscimento, credenziali di posta
elettronica, tabelle turno-orari) ma non per i provvedimenti di rilevanza
strettamente personale (busta paga, matricola, provvedimenti disciplinari,
sottoscrizione di atti).
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