PERSONALE ATA - POSIZIONI ECONOMICHE DI CUI ALL'IPOTESI DI ACCORDO DEL 12/5/2011 - CONTRODEDUZIONI DEL MIUR AL RILIEVO FORMULATO DAL MEF E DALLA FUNZIONE PUBBLICA
Postato Martedì, 28 Maggio 2013, ore 22:28:13 da Amministratore |
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Nel pomeriggio del 27 maggio 2013, a margine della riunione sugli organici del personale ATA, il MIUR ha informato le OO.SS. che sono state formulate controdeduzioni al parere negativo espresso dal MEF e dalla Funzione Pubblica all' Ipotesi di Accordo Nazionale del 12 maggio 2011 ( Criteri, procedure e modalità di attribuzione delle posizioni economiche al personale ATA), tra il MIUR e le OO. SS. firmatarie del CCNL, concernente l’attuazione dell’articolo 2, commi 2 e 3, della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008 (ex art. 62 ccnl/2007), come di seguito riportate...
Le posizioni economiche non attengono a progressione di carriera orizzontale e/o verticale non essendovi, all’atto del conferimento, alcun passaggio di infra area.
La posizione economica si consegue attraverso apposita procedura concorsuale che implica l’espletamento di ulteriori e più complesse mansioni e risulta annoverabile nel contesto delle c.d. retribuzioni per posizioni organizzative costituendo l’analogo istituto corrispondente nel comparto scuola a fronte di assunzioni di maggiori responsabilità ed espletamento di ulteriori funzioni.
Infatti, la posizione economica. è connessa all’espletamento di attività lavorative di maggiore complessità rispetto a quelle previste nella declaratoria professionale del profilo di appartenenza.
In particolare, l’art. 50 del vigente CCNL, dispone che al personale dell’area A compete, altresì l’assistenza agli alunni diversamente abili e l’organizzazione degli interventi di pronto soccorso, mentre al personale dell’area B competono funzioni diverse quali compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, nonché la sostituzione del DSGA. Pertanto, analogamente a quanto avviene per il personale cui viene riconosciuta la titolarità della posizione organizzativa, il personale beneficiario della posizione economica è chiamato all’espletamento di più complesse funzioni al fine di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, il raggiungimento degli obiettivi connessi alla realizzazione del POF e l’erogazione di un servizio al cittadino efficiente e di elevata soddisfazione.
La seconda posizione economica è, oltretutto, caratterizzata dall’attribuzione di autonomia operativa in quanto l’assistente amministrativo beneficiario sostituisce il DSGA nelle complesse funzioni connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica, anche per quanto attiene l’attività contabile, mentre l’assistente tecnico collabora con l’ufficio tecnico della scuola.
Ad avviso del Miur, stante quanto sopra rappresentato, l’attribuzione delle posizioni economiche non deve ritenersi in contrasto con il disposto dell’art. 9, comma 1, del decreto legge n. 78/2010. ed appare correttamente riconducibile al punto 1) della C.M. 15/4/2011, n. 12, uffici IV e VII IGOP/MEF.
Infine, viene argomentato che:
le posizioni economiche sono finanziate con risorse già previste dalla contrattazione integrativa e che la loro attribuzione rientra nell’importo totale delle somme stanziate;
l’assegnazione delle posizioni economiche non ha comportato né comporterà un incremento di spesa per la finanza pubblica. Esse, infatti, vanno intese come una diversa utilizzazione di voci retributive variabili previste dal contratto e non come un incremento del trattamento economico individuale;
le posizioni economiche sono state finanziate decurtando in sede di CCNL 2006/2009, il budget relativo ai c.d. incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007), al fine di favorire continuità della prestazione e formazione degli operatori.
In merito a quanto sopra riportato è doveroso manifestare moderata soddisfazione nell’auspicio che le argomentazioni del Miur servano a sgombrare i rilievi posti e diano serenità ai beneficiari delle posizioni economiche.
Sulla questione lo SNALS-CONFSAL resta vigile e si riserva ovviamente ogni possibile azione giudiziaria a tutela degli inalienabili diritti degli interessati qualora fossero lesi.
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