La VII Commissione della Camera dei Deputati, relatrice la presidente della VII Commissione Manuela Ghizzoni, nella
seduta del 30 ottobre 2012,
ha bocciato la norma che prevede l'aumento delle ore di lavoro dei docenti da 18 a 24...
... “Qualsiasi intervento di modifica dell’orario di lavoro deve essere inserito in ambito contrattuale”: così l’on. Manuela Ghizzoni , Presidente della Commissione Cultura della Camera , dopo l’approvazione in Commissione degli emendamenti da consegnare alla Commissione Bilancio.
Riportiamo, di seguito i commi del
DdL di stabilità da sopprimere
Comma 42
A decorrere dal 1° settembre 2013 l’orario di servizio del personale docente della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, incluso quello di sostegno, è di 24 ore settimanali. Nelle sei ore eccedenti l’orario di cattedra il personale docente non di sostegno della scuola secondaria titolare su posto comune è utilizzato per la copertura di spezzoni orario disponibili nell’istituzione scolastica di titolarità e per l’attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui abbia titolo nonché per posti di sostegno, purché in possesso del relativo diploma di specializzazione. Le 24 ore di servizio del personale docente di sostegno sono dedicate interamente ad attività di sostegno. L’organico di diritto del personale docente di sostegno è pari, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2013, a quello dell’anno scolastico 2012/2013. Il periodo di ferie retribuito del personale docente di tutti i gradi di istruzione è incrementato di 15 giorni su base annua.
Comma 44
Il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche.
Comma 45
Le disposizioni di cui ai commi dal 42 al 44 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Comma 46
All’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche :
a)al primo periodo, le parole “trecento unità” sono sostituite dalle seguenti “centocinquanta unità”;
b)al secondo periodo le parole “cento unità” sono sostituite dalle seguenti “cinquanta unità”;
c)al terzo periodo le parole “cento unità” sono sostituite dalle seguenti “cinquanta unità”.